Sentenza del 13/01/2016 n. 402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava da quattro avvisi di accertamento IVA, relativi agli anni 1987-1991 e per complessive L. 27.000.000, emessi nei confronti di S.N., che amministrava 27 condomini e conservava la documentazione dell'attività in uno studio ricavato nella propria abitazione. La Commissione tributaria centrale del Lazio, con sentenza n. 3376/13/09 depositata il 24 giugno 2009, aveva accolto il ricorso dell'Ufficio contro la precedente decisione della Commissione tributaria e qualificato l'attività come professionale e di lavoro autonomo, assoggettandola al trattamento IVA. Gli eredi hanno impugnato tale sentenza deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 49 del D.P.R. n. 597/1973: sostenevano che l'attività, svolta con compenso periodico prestabilito e senza mezzi o organizzazione di persone, fosse una collaborazione coordinata e continuativa non soggetta a IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la qualificazione dell'attività o l'assoggettamento a IVA. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 24 giugno 2009, si applicava l'art. 366-bis c.p.c.; il motivo, denunciando una violazione di legge, doveva essere corredato da un quesito di diritto con la sintesi dei fatti, la regola applicata e quella proposta dai ricorrenti. Il ricorso non conteneva alcun quesito e la Corte non poteva formularlo autonomamente. Nessuna pronuncia sulle spese, data la mancata costituzione della resistente. Decisione assunta il 9 dicembre 2015 e depositata il 13 gennaio 2016.
Norme richiamate
Tale disposizione, nella consolidata lettura di questa Corte, richiede che i vizi riconducibili all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4 siano corredati da un "quesito di diritto" contenente, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l'indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell'art. 366-bis c.p.c., una censura per violazione di legge è inammissibile se non contiene un quesito di diritto autosufficiente, che illustri i fatti rilevanti, la regola seguita dal giudice di merito e quella alternativa invocata.
Art. 58, comma 5, legge 18 giugno 2009, n. 69
La disposizione è richiamata per individuare il regime processuale applicabile nel tempo: la sentenza pubblicata il 24 giugno 2009 rientrava, secondo la Corte, nella disciplina dell'art. 366-bis c.p.c. rimasta in vigore fino al 3 luglio 2009.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale indicata dai ricorrenti per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge; la relativa censura era soggetta al requisito del quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
È indicato dai ricorrenti come norma IVA violata, a sostegno della tesi che l'attività di amministrazione condominiale, nelle modalità descritte, non fosse soggetta a IVA. La Corte non ha deciso questa questione nel merito, per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 49 del D.P.R. n. 597/1973
È invocato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione dell'attività come collaborazione coordinata e continuativa anziché come lavoro autonomo soggetto a IVA. La Corte non ha esaminato la censura sostanziale.
Massime di principio
- Quando è applicabile l'art. 366-bis c.p.c., il ricorso per cassazione che denuncia violazione di legge deve formulare espressamente un quesito di diritto autosufficiente: non basta esporre le argomentazioni nel corpo del motivo.
- Il quesito deve collegare i fatti rilevanti alla regola applicata dal giudice di merito e alla regola alternativa proposta, così da consentire una risposta giuridica applicabile anche ad altri casi.
- La Corte di cassazione non può supplire alla mancanza del quesito ricavandolo o redigendolo autonomamente; l'omissione comporta l'inammissibilità senza esame del merito della controversia.
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