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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 402 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originava da quattro avvisi di accertamento IVA, relativi agli anni 1987-1991 e per complessive L. 27.000.000, emessi nei confronti di S.N., che amministrava 27 condomini e conservava la documentazione dell'attività in uno studio ricavato nella propria abitazione. La Commissione tributaria centrale del Lazio, con sentenza n. 3376/13/09 depositata il 24 giugno 2009, aveva accolto il ricorso dell'Ufficio contro la precedente decisione della Commissione tributaria e qualificato l'attività come professionale e di lavoro autonomo, assoggettandola al trattamento IVA. Gli eredi hanno impugnato tale sentenza deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 49 del D.P.R. n. 597/1973: sostenevano che l'attività, svolta con compenso periodico prestabilito e senza mezzi o organizzazione di persone, fosse una collaborazione coordinata e continuativa non soggetta a IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la qualificazione dell'attività o l'assoggettamento a IVA. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 24 giugno 2009, si applicava l'art. 366-bis c.p.c.; il motivo, denunciando una violazione di legge, doveva essere corredato da un quesito di diritto con la sintesi dei fatti, la regola applicata e quella proposta dai ricorrenti. Il ricorso non conteneva alcun quesito e la Corte non poteva formularlo autonomamente. Nessuna pronuncia sulle spese, data la mancata costituzione della resistente. Decisione assunta il 9 dicembre 2015 e depositata il 13 gennaio 2016.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Tale disposizione, nella consolidata lettura di questa Corte, richiede che i vizi riconducibili all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4 siano corredati da un "quesito di diritto" contenente, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l'indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell'art. 366-bis c.p.c., una censura per violazione di legge è inammissibile se non contiene un quesito di diritto autosufficiente, che illustri i fatti rilevanti, la regola seguita dal giudice di merito e quella alternativa invocata.

  • Art. 58, comma 5, legge 18 giugno 2009, n. 69

    La disposizione è richiamata per individuare il regime processuale applicabile nel tempo: la sentenza pubblicata il 24 giugno 2009 rientrava, secondo la Corte, nella disciplina dell'art. 366-bis c.p.c. rimasta in vigore fino al 3 luglio 2009.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale indicata dai ricorrenti per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge; la relativa censura era soggetta al requisito del quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 5 del D.P.R. n. 633/1972

    È indicato dai ricorrenti come norma IVA violata, a sostegno della tesi che l'attività di amministrazione condominiale, nelle modalità descritte, non fosse soggetta a IVA. La Corte non ha deciso questa questione nel merito, per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 49 del D.P.R. n. 597/1973

    È invocato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione dell'attività come collaborazione coordinata e continuativa anziché come lavoro autonomo soggetto a IVA. La Corte non ha esaminato la censura sostanziale.

Massime di principio

  • Quando è applicabile l'art. 366-bis c.p.c., il ricorso per cassazione che denuncia violazione di legge deve formulare espressamente un quesito di diritto autosufficiente: non basta esporre le argomentazioni nel corpo del motivo.
  • Il quesito deve collegare i fatti rilevanti alla regola applicata dal giudice di merito e alla regola alternativa proposta, così da consentire una risposta giuridica applicabile anche ad altri casi.
  • La Corte di cassazione non può supplire alla mancanza del quesito ricavandolo o redigendolo autonomamente; l'omissione comporta l'inammissibilità senza esame del merito della controversia.

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