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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37477/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo un errore di percezione da parte della Corte di Cassazione: la Terza Sezione avrebbe considerato i suoi motivi "coincidenti" con quelli del coimputato Arcuri Marco e quindi non li avrebbe esaminati autonomamente. Bellocco ha dedotto che le doglianze a suo favore erano specifiche e diverse (profili tecnico-probatori: trascrizioni di intercettazioni, profili temporali dei viaggi in Olanda e in Colombia, rilievi sulla rogatoria "Daimler", contestazione della prova dell'inserimento fisico dello stupefacente nel container, nesso causale tra sequestro e rientro in Italia di Germanò, ecc.) e che l'omessa disamina di tali censure, non per incompatibilità ma per svista percettiva, avrebbe inciso sulla decisione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omesso esame espresso delle censure di Bellocco non fosse dovuto a una svista percettiva ma a una scelta argomentativa legittima: il rinvio alla motivazione sviluppata per Arcuri (punti 12.2 e 12.3) ha comunque affrontato i nodi centrali delle censure relative a Bellocco e non ha determinato un errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis. La Corte ha quindi escluso l'errore di percezione, dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Limita il ricorso straordinario alle ipotesi di errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni; non è strumento per sindacare vizi di motivazione o valutazioni di merito

  • art. 173, co.1, disp. att. cod. proc. pen.

    Non consente di presumere automaticamente che un argomento non riprodotto nella sentenza sia stato non letto; la mancata espressa riproduzione non equivale di per sé a svista percettiva

  • Sentenza Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di condanna alle spese: la parte che propone ricorso non è sempre considerabile colpevole nella determinazione dell'inammissibilità, ma qui non sussistono elementi per escludere la condanna alle spese

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 37505/2011; Sez. U, n. 16103/2002; Sez. 2, n. 53657/2016; Sez. 5, n. 20520/2007; Sez. 5, n. 11058/2004)

    Principi consolidati: distinzione tra errore di fatto (svista percettiva) e errore di giudizio; la lacuna motivazionale può integrare errore di fatto solo se è evidentemente dovuta a mancata lettura del motivo e la sua considerazione avrebbe indotto decisione diversa; il rinvio motivazionale è ammissibile quando le questioni sono comuni o incompatibili con la struttura della motivazione

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis è ammissibile solo per dimostrare un vero e proprio errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti: non è un rimedio per contestare valutazioni di merito o vizi motivazionali ordinari
  • La mancata ripetizione puntuale di argomentazioni nella sentenza impugnata non implica automaticamente un errore percettivo: un rinvio motivazionale è legittimo se consente di affrontare i nodi decisionali comuni
  • Spetta al ricorrente provare che l'omesso esame era decisivo e dipendente da una effettiva svista; è necessario dimostrare il nesso causale tra omissione e una diversa decisione
  • Questioni tecnico-probatorie particolari (es. trascrizioni, datazione di atti, valutazione di intercettazioni, contenuto di rogatorie) richiedono che il ricorrente dimostri che tali questioni non sono state affatto considerate e che la loro valutazione avrebbe cambiato l'esito
  • Se la Corte di legittimità ha compiuto una valutazione concreta e argomentata (anche se tramite rinvio ad altra parte della motivazione), difficilmente si configura l'errore di percezione
  • Per aumentare le chances di ammissibilità in casi simili: documentare con confronto testuale le differenze tra i motivi propri e quelli richiamati, indicare espressamente i passaggi non considerati e spiegare il profilo decisivo che sarebbe mutato dall'esame di tali passaggi
  • Quando le censure sono effettivamente comuni a più imputati, è normale e accettabile che la Corte eviti ripetizioni integrali, purché il rinvio sia chiaro e renda effettiva la considerazione dei punti essenziali
  • Se si contesta la sussistenza di un rinvio effettivamente decisivo, è utile allegare al ricorso copia comparata dei motivi per evidenziare le non coincidenze e l'incidenza sul giudizio finale

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