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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18944/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza n. 710/2023 della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto che, in sede di gravame sugli accertamenti IMU relativi agli anni 2013-2017, aveva: escluso da tassazione le unità non di proprietà della F.M.I., sottoposto a tassazione le unità dichiarate "beni-merce" per i periodi in cui risultavano locate, e applicato sanzioni per ritardati versamenti. Il Comune deduceva vizi motivazionali, mancata verifica dei presupposti normativi per l'agevolazione (che richiede immobili "costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"), errata gestione dell'onere della prova e nullità per violazione dei diritti di difesa. F.M.I. proponeva ricorso incidentale con censure sulle sanzioni e sul loro cumulo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate alcune censure del Comune: ha accolto il 3°, 4° e 5° motivo del ricorso principale (ossia la mancata verifica, da parte del giudice del gravame, dei concreti presupposti dell'esenzione per i "beni-merce" e della incompatibilità con la locazione) e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame degli accertamenti indicati nei motivi accolti. Sono stati invece rigettati il 1° e il 2° motivo del ricorso principale (relativi a profili motivazionali formali). Quanto al ricorso incidentale di F.M.I., è stato rigettato il primo motivo (richiesta di attenuazione delle sanzioni per carenza di liquidità/forza maggiore), mentre è stato accolto il terzo motivo incidentale perché il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di cumulo giuridico delle sanzioni relative agli anni 2015-2017; ciò ha comportato l'assorbimento del secondo motivo incidentale. Disposta la rinnovazione del giudizio sul punto rinviato e regolata la disciplina delle spese nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Parametro processuale con cui sono formulate le censure di legittimità in cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, errore di fatto).

  • art. 132 c.p.c. e art. 118 d.a. c.p.c.

    Richiamati con riferimento all'obbligo di motivazione della decisione; la Corte precisa che la nullità per difetto motivazionale è eccepibile solo in presenza di vizi gravi e materiali.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Norma di diritto tributario processuale riferita ai motivi di cassazione; richiamata rispetto alla corretta esposizione delle ragioni della decisione.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 9-bis (conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214)

    "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"

    Disposizione che delimita il presupposto dell'esenzione IMU per i "beni-merce": occorre non solo la dichiarazione ma anche la prova della effettiva destinazione alla vendita e dell'assenza di locazione.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 1 (conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124)

    Richiamata unitamente all'art. 13 d.l. 2011 per definire i presupposti normativi dell'agevolazione; la Corte sottolinea che l'agevolazione richiede la sussistenza oggettiva dei requisiti e non può basarsi esclusivamente sulla dichiarazione.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: la Corte evidenzia che il giudice deve verificare la prova dei presupposti dell'agevolazione e che l'onere probatorio grava sul contribuente che invoca il beneficio.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 7, art. 12 comma 5, comma 6, art. 13)

    Disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e del cumulo giuridico/continuazione; la Corte richiama i criteri per la riduzione delle sanzioni e per il riconoscimento della continuazione/‘stessa indole’ delle violazioni.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (artt. 13 e 16)

    Richiamato con riferimento alla determinazione e qualificazione delle sanzioni tributarie locali.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9 (comma 2 e comma 7)

    Citato in relazione alla non possibilità di frazionare l'esenzione IMU per periodi inferiori all'anno quando la norma non lo prevede; la Corte conferma che la locazione anche transitoria esclude l'esenzione per l'anno.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2

    Richiamato nel contesto della definizione del presupposto impositivo in relazione agli immobili destinati alla vendita.

  • art. 112 c.p.c., art. 24 Cost., art. 100 c.p.c.

    Richiamati dalle parti in ordine a nullità e al diritto di difesa; la Corte valuta tali censure e accerta che non ricorrano vizi tali da determinare nullità nel merito eccetto omissioni specifiche (es. mancata pronuncia sul cumulo).

Massime di principio

  • La mera dichiarazione che individua un immobile come "bene-merce" è elemento procedurale necessario ma non sufficiente: il beneficio IMU richiede la prova concreta che l'immobile sia stato costruito e destinato alla vendita e non sia stato locato durante il periodo per il quale si pretende l'esenzione.
  • La locazione anche temporanea di un immobile dichiarato "bene-merce" durante l'anno di riferimento preclude il riconoscimento dell'esenzione per quell'anno; l'esenzione non è prorogabile o frazionabile d'ufficio in relazione a periodi infrannuali se la norma non lo prevede.
  • L'onere della prova della sussistenza dei presupposti dell'agevolazione grava sul contribuente che invoca il beneficio; il giudice d'appello è tenuto a verificare concretamente dette prove e non può limitarsi ad attribuire efficacia probatoria automatica alla dichiarazione.
  • I vizi motivazionali deducibili in Cassazione devono essere gravi e materiali (mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente o incomprensibile): un difetto di approfondimento o di completa esaustività non sempre giustifica l'annullamento per vizio motivazionale.
  • La carenza di liquidità non costituisce automaticamente 'forza maggiore' idonea ad escludere responsabilità o a far conseguire una significativa riduzione delle sanzioni tributarie; la forza maggiore va intesa in senso stretto e richiede eventi imponderabili che annullano la volontà del soggetto.
  • Sul piano sanzionatorio, il cumulo giuridico/istituto della continuazione va valutato con attenzione: quando avvisi per più annualità sono notificati simultaneamente la continuazione può operare per le violazioni antecedenti la contestazione; il giudice deve esprimersi esplicitamente sul cumulo e, in caso di processi separati, può rideterminare la sanzione complessiva.

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