Sentenza del 28/04/2016 n. 1153 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - avviso di accertamento - contributi FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo - correlazione con componente negativo - non sussiste - esenzione - art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 - non è concessa - tributo - è dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento a IRAP dei contributi ricevuti dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), sostenendo che tali somme fossero state utilizzate per coprire costi del personale, qualificati come componenti negativi non deducibili, e che pertanto dovessero beneficiare dell’esclusione prevista dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’esclusione dall’imponibile IRAP dei contributi erogati a norma di legge opera soltanto quando la legge prevede una specifica correlazione tra il contributo e un componente negativo indeducibile. Non è sufficiente la sola dichiarazione del contribuente di aver impiegato il contributo per sostenere spese non deducibili, come i costi del personale. In assenza di tale correlazione normativa, i contributi FUS concorrono alla base imponibile IRAP e il tributo è dovuto.
Norme richiamate
Art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997
Esclusione dall’imponibile dei contributi erogati a norma di legge, nei casi e alle condizioni previsti dalla disposizione
L’esclusione non è automatica: richiede una specifica correlazione, prevista dalla legge, tra il contributo e un componente negativo indeducibile. La mera destinazione contabile o materiale del contributo a spese non deducibili non è sufficiente.
Art. 3, comma 2-quinquies, d.l. n. 209/2002
Richiamato nel quadro normativo relativo al trattamento IRAP dei contributi e alla determinazione della base imponibile.
Legge n. 265/2002
Richiamata quale normativa di conversione o coordinamento delle disposizioni concernenti il trattamento fiscale dei contributi.
Art. 5, comma 3, legge n. 289/2002
Richiamato per la disciplina legislativa dei contributi e dei relativi effetti sulla determinazione della base imponibile.
Cass. S.U. n. 21749/2009
Richiamata come precedente interpretativo in materia di rilevanza dei contributi ai fini IRAP.
Cass. n. 14415/2010
Richiamata a sostegno dell’esigenza di verificare la specifica previsione normativa che colleghi il contributo a costi indeducibili.
Cass. n. 24058/2011
Richiamata per confermare che la semplice utilizzazione del contributo per sostenere costi non deducibili non determina, da sola, l’esclusione dall’imponibile IRAP.
Cass. nn. 4838/2007, 4839/2007 e 4840/2007
Richiamate quali precedenti sull’interpretazione restrittiva delle ipotesi di esclusione dei contributi dalla base imponibile IRAP.
Massime di principio
- Per escludere un contributo dalla base imponibile IRAP non basta dimostrare che esso è stato utilizzato per sostenere costi indeducibili: occorre individuare una norma specifica che stabilisca il collegamento tra quel contributo e tali costi.
- La destinazione economica o contabile del contributo non può sostituire il requisito della correlazione normativa richiesto dalla disciplina IRAP.
- Le agevolazioni e le esclusioni dalla base imponibile devono essere interpretate in modo restrittivo: in caso di dubbio, il contributo resta imponibile se non ricorrono espressamente tutte le condizioni previste dalla legge.
- Nel valutare il trattamento fiscale di contributi pubblici, è necessario esaminare sia la norma istitutiva del contributo sia le disposizioni IRAP applicabili, verificando se prevedano un’esclusione specifica e non soltanto la finalità del finanziamento.
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