Risoluzione n. 35 del 15/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che le somme liquidate e pagate direttamente al legale della parte vittoriosa, anche se munito di delega all’incasso, sono in linea generale soggette a ritenuta d’acconto IRPEF ex art. 25 d.P.R. 600/1973, salvo che non costituiscano per il difensore reddito di lavoro autonomo oppure sia prodotta la fattura emessa al cliente per la prestazione professionale.
Ritenuta IRPEF su somme liquidate al difensore della parte vittoriosa munito di delega all’incasso
Ritenuta IRPEF sulle somme liquidate al difensore con delega all’incasso
La risoluzione affronta il trattamento fiscale delle somme liquidate dal giudice per spese legali e incassate direttamente dal difensore della parte vittoriosa in forza di delega all’incasso. L’obiettivo è chiarire se tali importi debbano essere assoggettati alla ritenuta d’acconto IRPEF prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Quesito posto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione
L’istanza chiede se quanto liquidato dal giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all’incasso, relativamente alle spese legali di spettanza della parte vittoriosa, debba essere soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF. Il dubbio riguarda in particolare il caso in cui il difensore non sia distrattario, ma sia comunque autorizzato a ricevere le somme per effetto di un mandato/delega all’incasso rilasciato dalla controparte vittoriosa.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’Agenzia delle Entrate Riscossione riteneva che, nella fattispecie descritta, quanto corrisposto a titolo di spese legali al difensore non distrattario, munito di delega all’incasso, non dovesse essere assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Inquadramento normativo del reddito di lavoro autonomo
L’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo cui il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra:
- i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta;
- le spese sostenute nel medesimo periodo nell’esercizio dell’arte o professione.
Viene inoltre ricordato che, per il lavoro autonomo abituale, i compensi sono determinati come differenza tra compensi percepiti e spese inerenti effettivamente sostenute, senza richiedere un collegamento specifico tra singolo compenso e singola spesa. Diversamente, per il lavoro autonomo non abituale, la determinazione del reddito tiene conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta, in ragione dell’occasionalità della prestazione.
Applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973
L’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i soggetti indicati nell’art. 23 che corrispondono a residenti in Italia compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo debbano operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti.
Secondo l’Agenzia, la ritenuta si applica quando il pagamento effettuato al percettore ha natura di reddito di lavoro autonomo. In tale prospettiva, il sostituto d’imposta deve verificare se la somma pagata sia imputabile a tale categoria reddituale.
Irrilevanza del soggetto che effettua materialmente il pagamento
La risoluzione precisa che non assume rilievo il fatto che il pagamento provenga da un terzo anziché dal soggetto nei cui confronti la prestazione è stata resa. Ciò che conta è la fonte del credito che si estingue con il pagamento, non la ragione per cui il terzo esegue materialmente l’adempimento.
A sostegno di tale impostazione viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 9332 del 25 ottobre 1996, secondo cui la ritenuta ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 si applica anche quando il pagamento sia eseguito da un terzo debitore pignorato, se il credito del creditore procedente deriva da un rapporto di lavoro autonomo.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che l’Ente istante è esonerato dall’effettuazione della ritenuta prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 solo in due ipotesi:
- quando le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo;
- quando il difensore produca copia della fattura emessa nei confronti del proprio cliente per la prestazione professionale resa.
In tal caso, infatti, si ritiene che le somme pagate al difensore munito di delega all’incasso siano destinate a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute, e non rappresentino compenso professionale imponibile in capo al legale.
Indicazioni finali
La risoluzione contiene anche l’indicazione di vigilanza alle Direzioni regionali affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano osservati dalle strutture territoriali competenti.
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