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Risoluzione

Risoluzione n. 32 del 28/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione fornisce i primi chiarimenti sui contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, sulla detrazione per infrastrutture di ricarica, sull’imposta per veicoli ad alte emissioni di CO2 (ecotassa) e sugli incentivi per motoveicoli elettrici o ibridi con rottamazione di veicoli inquinanti.

Chiarimenti su incentivi auto elettriche/non inquinanti ed ecotassa

Chiarimenti su incentivi per veicoli a basse emissioni, ecotassa e infrastrutture di ricarica

La risoluzione interpreta le disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni di CO2, alla nuova detrazione per le infrastrutture di ricarica, all’imposta per i veicoli nuovi con elevate emissioni di CO2 e agli incentivi per motoveicoli elettrici o ibridi con rottamazione.

Misure incentivanti per autoveicoli nuovi a basse emissioni di CO2

I commi da 1031 a 1042 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 prevedono un contributo riconosciuto dal venditore all’acquirente, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto, per i veicoli nuovi a basse emissioni. Il venditore viene poi rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici, che recuperano l’importo come credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

La nozione di impresa costruttrice non è espressamente definita dalla legge, ma viene ricondotta a chi detiene l’omologazione del veicolo e rilascia la dichiarazione di conformità assumendosi la responsabilità di legge, in coerenza con il decreto legislativo n. 209 del 2003 e con il codice della strada.

Il contributo spetta per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, e l’immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica con emissioni inferiori a 70 g/km di CO2 e prezzo di listino inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. Se il listino è espresso in valuta estera, può essere utilizzato il cambio del mese precedente a quello di acquisto, accertato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate su conforme parere della Banca d’Italia.

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi nazionali ed è compreso tra 1.500 e 6.000 euro, secondo la fascia di emissioni e la presenza o meno della contestuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

Obblighi documentali e rottamazione per il contributo auto

Le imprese costruttrici o importatrici devono conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita, copia della fattura e dell’atto di acquisto trasmessi dal venditore. In caso di rottamazione contestuale, devono essere trasmessi e conservati anche i documenti del veicolo usato, ossia libretto, carta di circolazione, foglio complementare o certificato di proprietà; in mancanza, l’estratto cronologico e l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione.

Se il veicolo usato non viene avviato alla demolizione o non viene richiesta nei termini la cancellazione per demolizione, il contributo non è riconosciuto e l’impresa produttrice o importatrice non può fruire del corrispondente credito d’imposta.

Detrazione per infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Il comma 1039 introduce una detrazione IRPEF e IRES per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a 7 kW.

La detrazione riguarda in senso ampio i contribuenti che sostengono le spese e che possiedono o detengono l’immobile o l’area in base a titolo idoneo, purché le spese siano rimaste effettivamente a loro carico. Sono agevolabili le infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, anche se installate sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La misura spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Misure disincentivanti per autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2

I commi da 1042 a 1045 introducono la c.d. ecotassa, un’imposta applicabile dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni superiori a 160 g/km di CO2, compresi i veicoli già immatricolati in un altro Stato e successivamente immatricolati in Italia.

L’imposta si applica solo se acquisto e immatricolazione avvengono entrambi nel periodo previsto. Non è dovuta, ad esempio, se il contratto di acquisto è stato concluso prima del 1° marzo 2019 anche se l’immatricolazione avviene successivamente. La risoluzione precisa inoltre che non vi è assoggettamento all’imposta nei casi di immatricolazione speciale previsti dagli articoli 131 e 138 del codice della strada.

È rilevante anche l’acquisto all’estero, purché acquisto e immatricolazione ricadano nell’arco temporale previsto. L’importo è determinato in base a quattro scaglioni di emissione di CO2 e l’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale di cui alla direttiva 2007/46/CE, come camper, veicoli blindati, ambulanze e veicoli con accesso per sedia a rotelle.

Il versamento è effettuato dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente, con le modalità degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il giorno di immatricolazione del veicolo. Per accertamento, riscossione e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le regole delle imposte sui redditi.

Parametri comuni e sistema di monitoraggio

Per la determinazione sia del contributo sia dell’imposta, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di CO2 per chilometro da considerare è quello del ciclo di prova NEDC, indicato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione.

È inoltre istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Incentivi per motoveicoli elettrici o ibridi con rottamazione

I commi da 1057 a 1064 prevedono incentivi per l’acquisto, nel corso del 2019, di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria appartenente alle classi Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Il contributo è riconosciuto dal venditore all’acquirente come sconto sul prezzo di acquisto e viene poi rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici, alle quali spetta un credito d’imposta pari al contributo erogato. La risoluzione richiama, per analogia, il meccanismo previsto per le auto a basse emissioni e ritiene che anche questo incentivo non sia cumulabile con altri incentivi nazionali.

Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, quando il veicolo rottamato appartiene alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Sono previsti obblighi specifici di demolizione del veicolo usato, di richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell’automobilista e il divieto di reimmissione in circolazione del veicolo rottamato. Il credito d’imposta delle imprese costruttrici o importatrici può essere utilizzato per il versamento di ritenute IRPEF da lavoro dipendente, IRPEF, IRES e IVA, dovute anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Documentazione da conservare per gli incentivi ai motoveicoli

Le imprese costruttrici o importatrici devono conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita, la documentazione trasmessa dal venditore, e in particolare:

  • copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
  • copia del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, oppure, in mancanza, copia dell’estratto cronologico;
  • originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.

Disposizioni applicative

Per la disciplina applicativa delle misure incentivanti e disincentivanti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo per i veicoli a basse emissioni e alla detrazione per le infrastrutture di ricarica, la risoluzione rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

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