Risoluzione n. 38 del 29/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina una cessione di azioni di una società italiana tra due società estere partecipate dagli stessi soci in pari misura. L’Agenzia conclude che l’operazione, pur non rientrando nel controllo comune in senso tecnico ex art. 2359 c.c., ha natura riorganizzativa e può essere esclusa dall’imposta sulle transazioni finanziarie per la medesima ratio delle esclusioni previste dal decreto attuativo.
Esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie per cessione infragruppo/riorganizzativa di azioni
Esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie per una cessione riorganizzativa di azioni
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF o FTT), della cessione di una partecipazione azionaria in una società italiana tra due veicoli societari esteri collegati alla medesima compagine. Il documento chiarisce il perimetro applicativo delle cause di esclusione previste dalla legge n. 228/2012 e dal decreto MEF 21 febbraio 2013, con particolare attenzione al rapporto tra controllo societario e operazioni di riorganizzazione aziendale.
Il quesito e la struttura dell’operazione
Il notaio istante è incaricato di stipulare un atto di compravendita di azioni di “Ita S.p.A.” tra:
- “Gamma Cooperatief U.A.”, società cooperativa di diritto olandese, in qualità di cedente;
- “Delta Limited”, società di diritto inglese costituita appositamente, in qualità di cessionario.
Le due società sono entrambe possedute in misura paritaria dagli stessi soggetti:
- “Alfa”, fondazione di diritto olandese;
- “Beta LP”, fondo di investimento di diritto inglese.
Oggetto del trasferimento sono 67.912.000 azioni di Ita S.p.A., del valore nominale di 1 euro ciascuna, corrispondenti al 25% del capitale sociale. Secondo l’istante, l’operazione si inserisce in un progetto di riorganizzazione finalizzato a sostituire il veicolo societario olandese con quello inglese, senza modificare le regole di governance della partecipazione nella società italiana.
La tesi del contribuente
L’istante sostiene che la cessione sia effettuata tra società soggette a controllo “congiunto” da parte dei medesimi soci, poiché:
- Alfa e Beta LP partecipano entrambe al 50% sia nella cedente sia nella cessionaria;
- l’assetto di governance non consentirebbe a uno dei due soci di esercitare, di fatto, un’influenza dominante.
Sul piano fiscale, il notaio ritiene applicabile la causa di esclusione di cui all’art. 1, comma 494, lettera d), della legge n. 228/2012, come attuata dall’art. 15, comma 1, lettera g), del decreto MEF 21 febbraio 2013. Secondo la sua interpretazione, l’esclusione varrebbe anche in presenza di società controllate congiuntamente dagli stessi soci, poiché la ratio della norma sarebbe quella di non ostacolare riorganizzazioni interne che non comportano un sostanziale trasferimento economico della partecipazione.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce innanzitutto il regime dell’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla legge di stabilità 2013:
- l’ITF si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 491, della legge n. 228/2012, con aliquota dello 0,2% sul valore della transazione;
- il tributo colpisce i trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, nonché il trasferimento dei titoli rappresentativi di tali strumenti;
- l’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e si applica a prescindere dalla residenza delle parti e dal luogo di conclusione dell’operazione;
- l’aliquota è ridotta allo 0,1% per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- sono inoltre esclusi i trasferimenti di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società con capitalizzazione media, nel mese di novembre dell’anno precedente, inferiore a 500 milioni di euro.
Viene poi richiamato il comma 494, lettera d), che esclude dall’imposta, tra l’altro:
- le transazioni e operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo, c.c.;
- le operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto attuativo.
Il decreto MEF 21 febbraio 2013, all’art. 15, comma 1, lettera g), esclude dall’ambito dell’imposta il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. o che siano controllate dalla stessa società. La lettera h) esclude inoltre i trasferimenti derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’art. 4 della direttiva 2008/7/CE, oltre alle fusioni e scissioni di OICR.
La ratio delle esclusioni e il concetto di riorganizzazione
L’Agenzia legge in modo coordinato le disposizioni richiamate e individua una ratio comune: evitare che l’ITF ostacoli le operazioni di riorganizzazione aziendale. Tale finalità non riguarda solo le operazioni tipizzate dalla direttiva 2008/7/CE, ma anche più in generale quelle che, pur comportando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano la sua appartenenza economica al medesimo gruppo societario.
In questa prospettiva, la lettera g) dell’art. 15 richiede che, anche dopo il trasferimento:
- la società ceduta continui a essere controllata, direttamente o indirettamente, dalla medesima società venditrice;
- oppure che società venditrice e acquirente siano entrambe controllate dalla stessa società controllante.
Chiarimento sul controllo “comune”
L’Agenzia respinge l’interpretazione dell’istante secondo cui il controllo “comune” potrebbe derivare anche da un controllo congiunto esercitato da più soci paritetici. Viene precisato che il controllo “comune” richiamato dalla norma deve pur sempre integrare i requisiti del controllo ex art. 2359 c.c., il quale presuppone l’esercizio dell’influenza dominante da parte di un unico soggetto controllante.
A supporto, viene richiamata la FAQ n. 20 del Ministero dell’economia e delle finanze, dalla quale emerge che il controllo sulle società sorelle può essere diretto o indiretto, ma sempre da parte di un’unica società controllante. Sono inoltre ricordate le risoluzioni n. 376/E del 17 dicembre 2007 e n. 326/E del 30 luglio 2008, nelle quali si afferma che il controllo presuppone la capacità di un unico soggetto di influire in modo determinante sulle scelte di un altro soggetto.
Valutazione del caso concreto
Pur escludendo che la fattispecie integri il controllo comune nel senso tecnico indicato, l’Agenzia riconosce che l’operazione presenta comunque una chiara valenza riorganizzativa. In particolare:
- la partecipazione viene trasferita a una società di nuova costituzione;
- la nuova società è partecipata dagli stessi soci della cedente, nelle stesse proporzioni del 50% ciascuno;
- vengono replicate le medesime regole di governance, sia sotto il profilo dei diritti amministrativi e patrimoniali sia sotto il profilo dei patti parasociali;
- l’operazione è finalizzata soltanto a modificare la forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario che detiene la partecipazione nella società italiana, senza alterare la compagine sociale o gli equilibri di governo.
L’Agenzia osserva inoltre che, essendo venditrice e acquirente composte dalla stessa base sociale, il possesso delle azioni continua sostanzialmente a fare riferimento ai medesimi soggetti, senza che emerga un intento speculativo nella negoziazione dei titoli.
Conclusione dell’Agenzia
La risoluzione conclude che la cessione della partecipazione riveste carattere riorganizzativo e può quindi essere esclusa dall’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie. L’esclusione è giustificata dalla medesima ratio che ispira le lettere g) e h) dell’art. 15 del decreto MEF 21 febbraio 2013, ossia evitare che il tributo penalizzi operazioni di riorganizzazione aziendale che non determinano una vera fuoriuscita della partecipazione dal perimetro economico del medesimo gruppo.
Indicazioni finali
Il documento si chiude con la consueta indicazione di vigilanza sulle Direzioni regionali affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dagli uffici dipendenti.
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