Risoluzione n. 33 del 1/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "6899" per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta previsto per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Indica inoltre le modalità di compilazione dell’F24, la sezione da utilizzare e l’anno di riferimento da riportare.
Istituzione del codice tributo 6899 per il credito d’imposta sugli strumenti per memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta sugli strumenti per i corrispettivi
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il documento richiama la disciplina normativa di riferimento e individua il codice tributo da utilizzare in sede di versamento.
Quadro normativo di riferimento
L’atto si fonda sull’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
- Il comma 1 prevede che, dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
- La stessa disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
- Il comma 6-quinquies prevede, per gli anni 2019 e 2020, un contributo per agevolare l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari.
Misura del contributo e beneficiari
Il contributo è riconosciuto agli esercenti interessati come credito d’imposta di pari importo.
- È pari al 50% della spesa sostenuta.
- È riconosciuto fino a un massimo di 250 euro per ogni strumento in caso di acquisto.
- È riconosciuto fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento in caso di adattamento.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- L’utilizzo decorre dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui risulta registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento.
- È inoltre necessario che il corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile.
Provvedimento attuativo e obblighi di presentazione
La risoluzione richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta.
- Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i soggetti titolari di partita IVA devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per compensare questo credito.
Codice tributo istituito
Per consentire la compensazione del credito d’imposta viene istituito il codice tributo:
6899– "Credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo va indicato nella sezione "Erario";
- va riportato nella colonna "importi a credito compensati" per l’utilizzo del credito;
- va indicato nella colonna "importi a debito versati" nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Anno di riferimento
Il campo "anno di riferimento" deve essere compilato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 28 feb 2019Risoluzione n. 32 del 28/02/2019
- Risoluzione · 26 feb 2019Risoluzione n. 30 del 26/02/2019
- Risoluzione · 26 feb 2019Risoluzione n. 31 del 26/02/2019
- Risoluzione · 21 feb 2019Risoluzione n. 27 del 21/02/2019
- Risoluzione · 21 feb 2019Risoluzione n. 28 del 21/02/2019
- Risoluzione · 21 feb 2019Risoluzione n. 29 del 21/02/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →