Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 34 del 11/03/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in presenza di fatture a esigibilità differita non ancora incassate o di prestazioni professionali già eseguite ma non ancora fatturate, gli eredi del professionista deceduto possono mantenere aperta la partita IVA oltre i sei mesi dalla morte fino alla definizione dei relativi crediti. In alternativa, è possibile chiudere la partita IVA anticipando la fatturazione e includendo le operazioni nell’ultima dichiarazione IVA.

Interpello sugli obblighi IVA degli eredi del professionista deceduto

Eredi del professionista e gestione della partita IVA

La risoluzione affronta il regime IVA applicabile agli eredi di un professionista deceduto, con particolare riguardo alle operazioni ancora pendenti al momento del decesso. Il chiarimento nasce dal caso di un erede che si trova a dover gestire sia fatture con IVA ad esigibilità differita emesse verso la Pubblica amministrazione e non ancora riscosse, sia prestazioni professionali già svolte ma non ancora fatturate.

Quesito presentato

L’istante, in qualità di erede del professionista deceduto nel novembre 2018, segnala due situazioni concrete:

  • fatture emesse negli anni precedenti con IVA ad esigibilità differita, ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ancora non incassate alla data del decesso;
  • prestazioni professionali eseguite nel corso del 2018 e concluse nella sostanza, ma non ancora fatturate perché manca la liberatoria della Pubblica amministrazione committente.

Il problema posto riguarda il modo in cui versare l’IVA non ancora incassata, qualora debba comunque procedersi alla chiusura della partita IVA entro sei mesi dal decesso ai sensi dell’articolo 35-bis del d.P.R. n. 633/1972, nonché il momento di rilevanza IVA delle prestazioni non ancora fatturate.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che, in coerenza con la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 8059 del 21 aprile 2016 e per trattare in modo uniforme le due fattispecie, sia opportuno derogare all’articolo 35-bis del d.P.R. n. 633/1972. In tale prospettiva, propone di mantenere aperta la partita IVA fino alla riscossione integrale dei crediti verso la Pubblica amministrazione e, se la riscossione dovesse avvenire oltre l’anno, di presentare anche le dichiarazioni IVA dei periodi successivi al decesso ma antecedenti all’incasso definitivo.

In via subordinata, chiede indicazioni su:

  • il momento in cui diventa esigibile l’IVA sulle fatture con IVA differita;
  • le modalità di versamento dell’IVA se la partita IVA dovesse comunque essere chiusa ai sensi dell’articolo 35-bis.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’orientamento già espresso in materia di cessazione dell’attività professionale. In linea generale, la cessazione dell’attività e la conseguente estinzione della partita IVA non possono avvenire finché non siano esauriti gli adempimenti relativi alle operazioni attive e passive ancora pendenti. In particolare, il professionista non può chiudere la partita IVA se vi sono corrispettivi per prestazioni rese ancora da fatturare.

Vengono richiamati:

  • la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, secondo cui l’attività del professionista non si considera cessata fino all’esaurimento delle operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, specie per i crediti connessi allo svolgimento dell’attività;
  • la risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009, che collega la cessazione non alla semplice interruzione dell’attività, ma alla chiusura dei rapporti professionali, con fatturazione di tutte le prestazioni e dismissione dei beni strumentali, salvo il caso in cui il professionista non intenda anticipare la fatturazione rispetto all’incasso.

Principio di diritto della Cassazione

La risoluzione richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 8059 del 21 aprile 2016, che ha affermato che il compenso per prestazioni professionali è imponibile ai fini IVA anche se percepito dopo la cessazione dell’attività in cui la prestazione è stata resa.

Secondo il principio riportato:

  • il fatto generatore del tributo IVA coincide con la materiale esecuzione della prestazione;
  • la percezione del compenso non individua l’evento generatore del tributo, ma solo il momento di esigibilità, per ragioni di semplificazione e riscossione;
  • non vi sono ragioni ostative all’applicazione di tale soluzione anche ai corrispettivi di prestazioni eseguite nell’attività di un soggetto deceduto, quando gli importi siano incassati dagli eredi.

Applicazione agli eredi del professionista

L’Agenzia estende espressamente i principi richiamati agli eredi del professionista. Ne deriva che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del de cuius fino all’incasso dell’ultima parcella.

Pertanto, viene ritenuta condivisibile la soluzione prospettata dall’istante: è ammissibile una deroga all’articolo 35-bis del d.P.R. n. 633/1972, che in via ordinaria impone la chiusura della partita IVA del contribuente deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla data di morte.

Rapporto con l’articolo 35-bis del d.P.R. n. 633/1972

La risoluzione osserva inoltre che una lettura sistematica dell’articolo 35-bis consente di applicare anche al professionista quanto previsto dal comma 2, secondo cui resta ferma la disciplina del decreto per le operazioni effettuate dagli eredi dell’imprenditore, anche ai fini della liquidazione dell’azienda.

In alternativa alla prosecuzione della partita IVA fino all’incasso, resta possibile per l’istante:

  • anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius;
  • chiudere la partita IVA;
  • includere nell’ultima dichiarazione annuale IVA anche le operazioni di cui al quinto comma dell’articolo 6 per le quali l’esigibilità dell’imposta non si è ancora verificata.

In tale ipotesi, l’effetto è quello di anticipare l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso.

Esito finale

La risoluzione conclude che la soluzione proposta dall’istante è condivisibile: gli eredi possono mantenere aperta la partita IVA del professionista defunto fino alla riscossione delle fatture a esigibilità differita o fino alla fatturazione delle prestazioni già eseguite. In alternativa, possono chiudere la partita IVA anticipando la fatturazione e regolando l’IVA nell’ultima dichiarazione annuale secondo le regole richiamate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.