Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 76 del 16 settembre 1997

Interesse di rateazione e di dilazione decreto del Ministero del Tesoro 7 agosto 1997.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al decreto ministeriale 7 agosto 1997 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 1997, il tasso di interesse per rateazioni e dilazioni dei premi e accessori INAIL è fissato al 15% con decorrenza dalla medesima data. Il nuovo tasso si applica sia alle istanze presentate dal 23 agosto 1997 in poi, sia a quelle presentate prima, se il piano di rateazione è stato comunicato dalla Sede in data 23 agosto 1997 o successiva. È inoltre richiamato che, per la determinazione delle somme aggiuntive collegate al tasso di dilazione, saranno impartite successive istruzioni.

Interesse di rateazione e dilazione: fissazione al 15% dal 23 agosto 1997

Interesse di rateazione e dilazione: fissazione al 15% dal 23 agosto 1997

La circolare INAIL n. 76 del 16 settembre 1997 recepisce il decreto del Ministero del Tesoro 7 agosto 1997 e aggiorna la misura del tasso di interesse dovuto per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo richiamato dalla circolare, con decorrenza dal 23 agosto 1997.

Quadro normativo e contenuto del decreto

Il decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1997, è adottato in attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, e dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996. In base a tale decreto, il tasso di interesse per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi è fissato nella misura del 15%.

Decorrenza e ambito di applicazione

La nuova misura decorre dal 23 agosto 1997. Essa si applica:

  • ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o dilazione a partire dal 23 agosto 1997;
  • alle istanze presentate in precedenza, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 23 agosto 1997 o successiva, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 51/1982.

La circolare specifica che l’applicazione avviene secondo le consuete modalità già in uso presso l’Istituto.

Somme aggiuntive e istruzioni future

La circolare segnala che la determinazione delle somme aggiuntive, essendo strettamente connessa alla misura del tasso di interesse di dilazione, dovrà essere oggetto di successive istruzioni. Il rinvio è motivato anche dal richiamo al nuovo sistema sanzionatorio introdotto dall’articolo 1, commi 217-225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Prospetto storico dei tassi

In allegato è riportato il prospetto riepilogativo dei tassi di interesse applicati alle rateazioni e dilazioni di debiti contributivi a decorrere dal 2 dicembre 1988. Il prospetto documenta la successione delle diverse misure di interesse nel tempo e consente di collocare il nuovo tasso del 15% come ultimo aggiornamento intervenuto con decorrenza 23 agosto 1997.

Punti principali

Nuovo tasso di interesse

Il decreto del Ministero del Tesoro 7 agosto 1997, adottato in attuazione della normativa richiamata dalla circolare, ha stabilito nella misura del 15% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi assicurativi e degli accessori.

Decorrenza dell’applicazione

La misura del 15% decorre dal 23 agosto 1997, data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1997.

Ambito soggettivo e temporale di applicazione

Il nuovo tasso si applica ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o dilazione a partire dal 23 agosto 1997, secondo le consuete modalità. In coerenza con la circolare INAIL n. 51/1982, il tasso trova applicazione anche per le istanze presentate anteriormente, purché la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 23 agosto 1997 o successiva.

Somme aggiuntive e sistema sanzionatorio

La circolare precisa che la determinazione delle somme aggiuntive, strettamente collegate alla misura del tasso di interesse di dilazione, sarà oggetto di successive istruzioni, tenuto conto della disciplina del sistema sanzionatorio introdotta dall’articolo 1, commi 217-225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Prospetto dei tassi storici

È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 2 dicembre 1988, che ricostruisce l’evoluzione delle aliquote fino al nuovo valore del 15% dal 23 agosto 1997.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.