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Circolare

Circolare INAIL n. 79 del 22 settembre 1997

Legge 31 gennaio 1983, n 25 tecnici sanitari di radiologia medica autonomi determinazione della retribuzione convenzionale per lanno 1995.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la retribuzione convenzionale annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite per l’anno 1995 è fissata in L. 32.613.573. Il nuovo importo si applica alle rendite dovute per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1995; per quelli dal 1° gennaio 1996 le rendite già costituite devono essere riliquidate provvisoriamente su tale base. Non si procede invece alla rivalutazione delle rendite in godimento al 1° gennaio 1995, poiché non ricorrono i presupposti di legge. Vengono inoltre fornite istruzioni operative alle strutture periferiche per l’individuazione dei casi, l’aggiornamento delle qualifiche nei tabulati e negli archivi e la corretta imputazione del campo "Prestazioni particolari" nelle procedure di calcolo.

Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi: retribuzione convenzionale 1995

Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi: retribuzione convenzionale 1995

La circolare dell’INAIL interviene sulla determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite spettanti ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per l’anno 1995. Vengono inoltre impartite indicazioni operative per l’aggiornamento delle posizioni interessate e per la corretta gestione delle rendite nei sistemi applicativi.

Fissazione dell’importo convenzionale

È richiamato il Decreto Ministeriale 13 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, che ha fissato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, la retribuzione convenzionale annua nella misura di L. 32.613.573.

Tale importo costituisce la base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi o dei loro superstiti, per i casi di malattia o lesioni causati dall’azione di raggi X e sostanze radioattive.

Ambito soggettivo

La circolare precisa che la retribuzione convenzionale indicata vale esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. La distinzione tra posizione ordinaria e posizione autonoma assume quindi rilievo decisivo ai fini dell’esatta attribuzione della base di calcolo.

Decorrenza di applicazione

La nuova retribuzione deve essere utilizzata per le rendite relative a eventi verificatisi dal 1° gennaio 1995.

Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1996, le rendite già costituite devono essere liquidate o, se necessario, riliquidate in via provvisoria sulla base della retribuzione convenzionale di L. 32.613.573.

Esclusione della rivalutazione delle rendite in essere al 1° gennaio 1995

La circolare esclude la rivalutazione delle rendite in godimento al 1° gennaio 1995. Il motivo è che non ricorre il presupposto previsto dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ossia una variazione della retribuzione convenzionale per l’anno 1995 non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita.

Indicazioni operative per le strutture periferiche

Per la corretta individuazione dei casi e per la giusta attribuzione della retribuzione, le Unità operative possono utilizzare i tabulati dei casi con qualifica "85" e "86", rispettivamente relativi a tecnico di radiologia e tecnico di radiologia autonomo, che saranno trasmessi dalla Direzione Generale.

Le Unità periferiche devono:

  • esaminare tutti i casi presenti nei tabulati;
  • individuare tra questi quelli qualificabili come autonomi;
  • verificare che negli archivi magnetici sia memorizzata la qualifica "86";
  • modificare la qualifica da "85" a quella corretta, quando il caso riguarda un tecnico di radiologia autonomo, secondo le procedure in uso.

La circolare ricorda inoltre che, in procedura infortuni, la qualifica del tecnico di radiologia autonomo ha assunto il valore "855", utile per la futura individuazione automatica dei casi.

Aggiornamento della rendita e del campo "Prestazioni particolari"

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1995, le strutture devono calcolare la rendita annua spettante sulla base della nuova retribuzione convenzionale e registrare tale importo nel campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" della mappa "BASI DI CALCOLO".

L’imputazione deve avvenire utilizzando il codice "2" e indicando una decorrenza coincidente con quella della rendita.

Punti principali

Fissazione della retribuzione convenzionale per il 1995

Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, stabilisce per i tecnici sanitari di radiologia medica la retribuzione convenzionale annua di L. 32.613.573, da assumere a base per la liquidazione delle rendite ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 25/1983.

Ambito soggettivo di applicazione

La retribuzione indicata vale esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, cioè per i casi contraddistinti dalla specifica qualifica di autonomia.

Decorrenza e casi interessati

La nuova retribuzione deve essere utilizzata per le rendite relative a malattie o lesioni causate dall’azione di raggi X e sostanze radioattive verificatisi dal 1° gennaio 1995. Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, le rendite già costituite devono essere liquidate o riliquidate in via provvisoria sulla stessa retribuzione convenzionale.

Esclusione della rivalutazione delle rendite in godimento

Non si procede alla rivalutazione delle rendite in essere al 1° gennaio 1995, in quanto non si verifica il presupposto previsto dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: la variazione della retribuzione convenzionale per l’anno 1995 non è almeno pari al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita.

Istruzioni operative per l’individuazione dei casi

Le Unità operative possono utilizzare i tabulati dei casi con qualifica "85" e "86" (tecnico di radiologia e tecnico di radiologia autonomo) che saranno trasmessi dalla Direzione Generale, al fine di individuare correttamente i casi da trattare e attribuire la giusta retribuzione.

Verifica e aggiornamento delle qualifiche negli archivi

Le Unità periferiche devono esaminare tutti i casi presenti nei tabulati, individuare quelli autonomi e verificare che negli archivi magnetici sia memorizzata la qualifica "86". Se il tecnico di radiologia autonomo risulta ancora con qualifica "85", occorre procedere alla variazione secondo le procedure in uso; in procedura infortuni la qualifica del tecnico di radiologia autonomo ha valore "855".

Aggiornamento della procedura di calcolo

Per gli eventi dal 1° gennaio 1995, occorre calcolare la rendita annua spettante sulla base della nuova retribuzione e impegnare tale importo nel campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" della mappa "BASI DI CALCOLO", usando il codice "2" e attribuendo una decorrenza uguale a quella della rendita.

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