Circolare INAIL n. 82 del 03 ottobre 1997
Artt. 20 DPR n. 5091979 e 10 ROP. Autorizzazione allassunzione di incarichi professionali esterni. Decentramento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ridefinisce la competenza per autorizzare gli incarichi professionali esterni dei dipendenti INAIL iscritti ad albi, spostandola dai vertici centrali ai dirigenti delle strutture di appartenenza. Precisa i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, i contenuti dell’istanza, i criteri di valutazione del dirigente, gli effetti del silenzio-assenso e le condizioni da inserire nell’autorizzazione. Restano escluse le discipline del personale sanitario e permane l’accentramento della gestione dell’Anagrafe delle prestazioni.
Autorizzazione decentrata agli incarichi professionali esterni dei dipendenti INAIL iscritti ad albi professionali
Artt. 20 D.P.R. n. 509/1979 e 10 R.O.P. - Autorizzazione all'assunzione di incarichi professionali esterni. Decentramento
La circolare ridefinisce il procedimento interno per l’autorizzazione agli incarichi professionali esterni dei dipendenti INAIL iscritti ad albi professionali, spostando la competenza autorizzativa dai vertici centrali ai dirigenti delle strutture interessate. L’intervento si colloca nel quadro del principio di esclusività del pubblico dipendente e delle eccezioni tassative previste dalla normativa, con particolare riferimento all’art. 20 del D.P.R. n. 509/1979 e all’art. 1 della legge n. 662/1996.
Quadro normativo e presupposti dell'autorizzazione
La circolare ricorda che il dipendente pubblico è, in via generale, tenuto al dovere di esclusività e non può svolgere attività lavorative ulteriori rispetto a quelle dovute all’amministrazione di appartenenza. La violazione di tale principio costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 61, della legge n. 662/1996, giusta causa di recesso. La disciplina richiamata consente tuttavia una deroga per i dipendenti che, per le funzioni svolte presso l’Istituto, risultino iscritti a un albo professionale.
In tali casi, l’autorizzazione può essere concessa soltanto:
- di volta in volta;
- in presenza di uno specifico interesse dell’Ente;
- per incarichi di carattere professionale non attinenti ad attività di istituto;
- se conferiti da soggetti estranei all’INAIL;
- se spese e onorari sono posti a carico di terzi.
La deroga è giustificata quando l’incarico comporti un concreto vantaggio per l’amministrazione, anche in termini di arricchimento dell’esperienza professionale e di aggiornamento del dipendente.
Decentramento della competenza autorizzativa
La circolare evidenzia che, in passato, l’autorizzazione era rilasciata centralmente. Tale assetto viene però ritenuto non più coerente con il nuovo ordinamento dell’Istituto e con la recente delibera consiliare n. 1124/1997 in materia di rappresentanza e poteri gestionali dei dirigenti.
La competenza viene quindi attribuita ai dirigenti preposti alle seguenti strutture, in relazione ai dipendenti delle rispettive aree professionali:
- Direzioni regionali, interregionali e provinciale di Bolzano, per i dipendenti incardinati nelle rispettive Consulenze professionali;
- Direzione Centrale Rischi, per i dipendenti della Consulenza per l’Accertamento dei Rischi Professionali;
- Direzione Centrale Patrimonio, per i dipendenti della Consulenza Tecnica per l’Edilizia e della Gestione Immobiliare;
- Direzione Centrale Pianificazione, Programmazione e Controllo, per la Consulenza Statistico-Attuaria;
- Direzione Centrale per il Supporto agli Organi Istituzionali, per i professionisti dell’Avvocatura Generale;
- Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane, per i dipendenti del Centro Studi e Servizi per la Prevenzione;
- Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati, per i professionisti del ramo informatico, compresi quelli del Centro per il Sistema di qualità e il Monitoraggio Informatici.
Tali dirigenti sono ritenuti idonei a valutare l’ammissibilità dell’incarico nel più ampio contesto organizzativo dell’Istituto, anche perché gestori del budget di risorse professionali assegnate.
Contenuto dell'istanza
L’istanza deve essere presentata dal dipendente al dirigente competente in base alla struttura di appartenenza. In caso di distacco, assegnazione temporanea o situazioni analoghe, la domanda va rivolta al responsabile dell’unità presso cui il dipendente è effettivamente collocato.
Nella richiesta devono essere indicati:
- la natura e l’oggetto dell’incarico;
- le generalità o la denominazione del soggetto committente;
- la data di inizio e di termine dell’attività, anche se solo presumibili.
Alla domanda deve essere allegata la scheda-notizie relativa all’Anagrafe delle prestazioni, richiamata dal fax del 12 ottobre 1995. In caso di accoglimento, tale scheda deve essere trasmessa dalla struttura autorizzante alla Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane - Ufficio di disciplina.
Criteri di valutazione del dirigente
La circolare precisa che per incarico professionale deve intendersi un’attività che possa essere svolta validamente solo da un soggetto iscritto a un ordine o collegio professionale. Se questo presupposto manca, si applicano le regole diverse previste dall’art. 10, commi 2 e 3, del R.O.P.
Il dirigente deve valutare se l’incarico sia:
- compatibile con i doveri d’ufficio, cioè tale da non ostacolare il normale svolgimento del lavoro per l’Istituto;
- di durata determinata o determinabile, escludendo rinnovi automatici;
- compatibile con il rapporto di impiego;
- privo di conflitti, anche solo potenziali, con gli interessi dell’Amministrazione;
- connotato da occasionalità e saltuarietà, poiché una ripetitività eccessiva potrebbe tradursi in esercizio continuativo della libera professione, vietato ai pubblici dipendenti.
Quanto allo specifico interesse dell’Ente, l’autorizzazione può essere concessa quando l’oggetto dell’incarico:
- riguarda aree di attività attuali o potenzialmente attinenti ai compiti svolti dal dipendente presso l’Istituto;
- favorisce l’aggiornamento professionale e la formazione del dipendente, in coerenza con l’art. 82 del C.C.N.L. 11 ottobre 1996 relativo alla dirigenza e alle specifiche tipologie professionali.
La circolare riconosce che, in alcune ipotesi, il dirigente potrà richiedere un parere ai coordinatori delle consulenze professionali regionali o centrali, ove necessario per valutazioni di natura tecnica.
Silenzio-assenso e tempi di definizione
Viene richiamato l’istituto del silenzio-assenso introdotto dall’art. 1, comma 60, della legge n. 662/1996. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se entro 30 giorni dalla presentazione non viene adottato un provvedimento motivato di diniego.
Per questo motivo:
- le istanze devono essere esaminate con la massima urgenza;
- se l’istruttoria non consente di rispettare il termine, il dipendente deve ricevere entro i 30 giorni una lettera che illustri le ragioni del ritardo.
Condizioni dell'autorizzazione e conseguenze della violazione
Nella lettera di autorizzazione deve essere specificato che l’incarico è concesso a condizione che:
- non comporti l’uso di beni o strumenti di proprietà dell’INAIL;
- non determini conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Istituto;
- sia svolto al di fuori dell’orario e dei locali d’ufficio;
- per i professionisti dipendenti, rispetti gli obblighi derivanti dall’art. 66 del C.C.N.L. di comparto;
- sia svolto in conformità alle disposizioni già impartite con la circolare n. 4/1994 e con i fax del 12 ottobre 1995 e del 23 settembre 1996 in materia di Anagrafe delle prestazioni.
L’inosservanza di tali condizioni comporta la revoca dell’autorizzazione e può dar luogo a gravi conseguenze disciplinari.
Ambito di applicazione ed adempimenti finali
La circolare chiarisce che le disposizioni non si applicano al personale sanitario, per il quale vigono norme specifiche. Si ribadisce inoltre che la disciplina e la gestione dell’Anagrafe delle prestazioni restano centralizzate anche per gli incarichi professionali esterni disciplinati dal documento.
Infine, la circolare deve essere portata immediatamente a conoscenza del personale interessato, secondo quanto previsto dall’art. 96 del Regolamento Organico del Personale e con le modalità richiamate dalla circolare n. 3/1973.
Punti principali
Decentramento della competenza autorizzativa
L’autorizzazione agli incarichi professionali esterni, prima rilasciata centralmente, viene attribuita ai dirigenti delle strutture competenti in base all’unità di appartenenza del dipendente. La scelta è motivata dal nuovo assetto organizzativo dell’Istituto e dall’esigenza di uniformità di comportamento, consentendo valutazioni più aderenti al contesto organizzativo e alle esigenze di servizio.
Presupposti dell’incarico professionale esterno
L’incarico può essere autorizzato solo per dipendenti iscritti a un albo professionale e solo se sussiste uno specifico interesse dell’Ente. Deve trattarsi di attività non attinenti alle funzioni di istituto, svolte fuori dall’orario di servizio, conferite da soggetti estranei all’INAIL e con spese e onorari a carico di terzi. La deroga al principio di esclusività è giustificata dall’utilità concreta per l’amministrazione, anche in termini di arricchimento professionale e aggiornamento del dipendente.
Presentazione dell’istanza
La domanda deve essere indirizzata al dirigente competente in base alla struttura di appartenenza; per il personale in distacco o assegnazione temporanea, l’istanza va presentata al responsabile dell’unità di destinazione. Occorre indicare natura e oggetto dell’incarico, dati del committente e data di inizio e fine, anche presumibili. Deve inoltre essere allegata la scheda-notizie relativa all’Anagrafe delle prestazioni, da trasmettere poi, in caso di accoglimento, alla Direzione centrale Organizzazione e Risorse Umane - Ufficio di disciplina.
Criteri di valutazione del dirigente
Il dirigente deve verificare che l’incarico sia conciliabile con i doveri d’ufficio, non ostacoli l’attività lavorativa e abbia durata determinata o determinabile, senza rinnovi automatici. L’attività deve essere compatibile con il rapporto di impiego, non confliggente anche potenzialmente con gli interessi dell’Istituto e con carattere di occasionalità e saltuarietà. Va inoltre accertato lo specifico interesse dell’Ente, che ricorre quando l’incarico riguarda ambiti attinenti alle funzioni del dipendente o ne favorisce l’aggiornamento e la formazione professionale.
Silenzio-assenso e urgenza dell’istruttoria
La circolare richiama l’art. 1, comma 60, della legge n. 662/1996, secondo cui la richiesta di autorizzazione si intende accolta se entro 30 giorni non viene adottato un provvedimento motivato di diniego. Per evitare l’accoglimento tacito, le istanze devono essere esaminate con massima urgenza; se l’istruttoria non può chiudersi nei termini, il dipendente deve essere informato con lettera motivata entro i 30 giorni.
Condizioni dell’autorizzazione e controlli
L’autorizzazione deve precisare che l’incarico non può comportare uso di beni o strumenti dell’INAIL, né situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Deve essere svolto fuori dall’orario e dai locali d’ufficio, nel rispetto degli obblighi contrattuali dei professionisti dipendenti, e in osservanza delle regole sull’Anagrafe delle prestazioni. La violazione delle condizioni comporta revoca del beneficio e possibili gravi conseguenze disciplinari.
Esclusioni e gestione dell’Anagrafe delle prestazioni
La disciplina non si applica al personale sanitario, per il quale valgono norme diverse. Rimane centralizzata la gestione dell’Anagrafe delle prestazioni anche per gli incarichi professionali esterni. La circolare deve essere portata immediatamente a conoscenza del personale interessato secondo le modalità previste dal Regolamento Organico del Personale.
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