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Circolare

Circolare INAIL n. 78 del 22 settembre 1997

Determinazione della quota della indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporti, esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale anno 1997.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997, la quota dell’indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assistenziali resta invariata rispetto al 1996. Gli importi confermati sono L. 90.000 al giorno per le trasferte ordinarie e L. 150.000 per quelle all’estero. Le somme così individuate non incidono sul calcolo delle prestazioni assicurative; per tutte le altre categorie di lavoratori, invece, resta ferma la disciplina generale sulla computabilità della trasferta.

Quota di indennità di trasferta esente da contribuzione per i dipendenti di imprese di autotrasporto - anno 1997

Indennità di trasferta esente da contribuzione per i dipendenti delle imprese di autotrasporto - anno 1997

La circolare dell’INAIL riepiloga la misura della quota di indennità di trasferta che, per il 1997, resta esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assistenziali per i dipendenti da imprese di autotrasporto. Il provvedimento conferma gli importi già fissati per il 1996 e precisa gli effetti di tale esclusione sul calcolo delle prestazioni assicurative.

Quadro normativo e periodo di riferimento

La comunicazione fa riferimento al decreto ministeriale 30 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1997, adottato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro. Il decreto determina, per il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997, la misura della indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto che non concorre alla formazione della retribuzione imponibile, ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Importi confermati per l’anno 1997

La circolare evidenzia che la misura stabilita per il 1997 coincide con quella dell’anno precedente:

  • L. 90.000 giornaliere per le trasferte ordinarie;
  • L. 150.000 giornaliere per le trasferte all’estero.

Tali importi sono richiamati come quota esente dalla contribuzione previdenziale e assistenziale, anche quando l’indennità sia corrisposta con carattere di continuità.

Effetti sul computo delle prestazioni assicurative

Le quote di indennità di trasferta così determinate non devono essere considerate nel computo delle prestazioni agli assicurati. Ne consegue che le somme eccedenti o diverse dalla quota esente restano soggette alla disciplina ordinaria, mentre la quota individuata dal decreto è esclusa dal calcolo delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Regime per le altre categorie di lavoratori

La circolare precisa infine che, per tutte le altre categorie di lavoratori che usufruiscono di trasferte, resta invariata la disciplina sulla computabilità della trasferta sia ai fini contributivi sia ai fini risarcitivi. Il chiarimento riguarda quindi esclusivamente i dipendenti delle imprese di autotrasporto e non modifica la disciplina generale applicabile agli altri lavoratori.

Punti principali

Ambito applicativo e fonte normativa

La circolare richiama il decreto ministeriale 30 maggio 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 1997, con cui il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha determinato per il 1997 la quota di indennità di trasferta dei dipendenti delle imprese di autotrasporto esclusa dalla base imponibile contributiva e assistenziale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Importi confermati per il 1997

Per l’intero periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997 gli importi restano quelli già previsti per il 1996: L. 90.000 giornaliere per le trasferte in Italia e L. 150.000 giornaliere per le trasferte all’estero.

Effetti sul calcolo delle prestazioni

Le quote di indennità di trasferta così determinate non devono essere considerate ai fini del computo delle prestazioni agli assicurati, quindi non incidono sul calcolo delle prestazioni previdenziali o assistenziali.

Disciplina per gli altri lavoratori

La circolare precisa che per tutte le altre categorie di lavoratori che percepiscono indennità di trasferta la disciplina relativa alla computabilità ai fini contributivi e risarcitivi rimane invariata rispetto alla normativa vigente.

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