Ordinanza n. 110/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di revoca del nulla osta al lavoro stagionale, del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i decreti emessi il 26 febbraio 2026 e notificati il 2 marzo 2026 con i quali sono stati revocati il nulla osta al lavoro stagionale, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e il successivo permesso di soggiorno, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a dare atto delle questioni prospettate e della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate necessitassero dell’approfondimento proprio della fase di merito. Non ha quindi definito la controversia né formulato una valutazione conclusiva sulla legittimità delle revoche. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 4 novembre 2026, senza adottare una specifica misura sospensiva espressamente indicata nel dispositivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata, quando le esigenze prospettate lo consentano, mediante la fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte con il ricorso cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire anticipatamente la fondatezza delle censure.
- La fissazione dell’udienza di merito quale modalità di tutela cautelare non comporta una decisione sull’illegittimità dell’atto impugnato né attribuisce prevalenza definitiva a una delle parti.
- In presenza dei presupposti di tutela della riservatezza, il giudice amministrativo può disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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