Sentenza del 07/10/2015 n. 5271 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Richiesta di chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione della TARSU, sostenendo che il Comune lo avesse considerato erroneamente come unico proprietario dell'immobile, mentre la proprietà era effettivamente ripartita al 50%. La contestazione è stata tuttavia valutata alla luce del fatto che l'ufficio aveva previamente richiesto documenti e chiarimenti sui dati catastali, senza ricevere alcun riscontro dal contribuente.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima nonostante l'errore nella considerazione della proprietà, perché il contribuente non aveva risposto alla richiesta dell'ufficio né aveva prodotto tempestivamente la documentazione necessaria. In base all'articolo 32 del DPR 600/1973, i dati e i documenti non forniti in risposta agli inviti dell'amministrazione non possono essere utilizzati successivamente a favore del contribuente, salvo che egli dimostri contestualmente che l'omissione è dipesa da una causa a lui non imputabile.
Norme richiamate
Articolo 32 del DPR 600/1973
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari contestualmente alla produzione di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
La norma preclude al contribuente l'utilizzo successivo di dati e documenti che avrebbe dovuto fornire in risposta a una richiesta dell'ufficio. La preclusione può essere superata solo se, al momento della produzione, il contribuente dichiara e dimostra che l'omissione è dipesa da una causa non imputabile.
Massime di principio
- Le richieste di documenti e chiarimenti dell'amministrazione tributaria devono essere evase tempestivamente e in modo completo.
- La mancata risposta a un invito dell'ufficio può impedire al contribuente di far valere successivamente documenti o dati favorevoli, anche se sostanzialmente idonei a dimostrare l'errore dell'accertamento.
- Quando il contribuente produce tardivamente la documentazione, deve dichiarare contestualmente e motivare l'esistenza di una causa a lui non imputabile che gli abbia impedito di rispondere prima.
- La correttezza sostanziale del dato, come l'effettiva comproprietà dell'immobile, non elimina necessariamente gli effetti processuali della mancata collaborazione durante la fase amministrativa.
- È opportuno conservare prova dell'invio delle risposte, allegare tutta la documentazione richiesta e contestare immediatamente eventuali dati catastali o proprietari errati.
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