Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 959/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 350 pubblicata il 28 febbraio 2024 dal Tribunale di Castrovillari, sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202500503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 350 del 28 febbraio 2024 del Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione le somme maturate a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Il TAR ha rilevato che la pronuncia era stata notificata all’amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, completa del codice fiscale e delle annualità necessarie per il conseguimento dell’importo, soltanto il 20 maggio 2025, cioè successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza. La questione decisiva riguardava quindi la sussistenza, al momento della proposizione dell’azione, di un inadempimento dell’amministrazione azionabile mediante il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la notifica della sentenza del giudice ordinario era stata effettuata soltanto dopo la proposizione della domanda di ottemperanza, al momento dell’instaurazione del giudizio non fosse ancora configurabile un inadempimento dell’amministrazione suscettibile di essere fatto valere in sede di ottemperanza. Di conseguenza, non è stata ravvisata alcuna inottemperanza del Ministero. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato; presuppone tuttavia che, al momento della proposizione della domanda, sussista un inadempimento dell’amministrazione rispetto a un obbligo già conoscibile e azionabile.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è proponibile soltanto quando, al momento della sua proposizione, sia già configurabile un inadempimento dell’amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato.
  • La notifica della pronuncia giudiziale all’amministrazione, quando costituisce il presupposto per rendere esigibile l’adempimento e contiene gli elementi necessari per procedere all’attribuzione della prestazione, deve essere anteriore alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
  • La notifica del giudicato effettuata dopo la proposizione del ricorso non consente di configurare retroattivamente l’inottemperanza sussistente al momento dell’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.