Sentenza n. 959/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 350 pubblicata il 28 febbraio 2024 dal Tribunale di Castrovillari, sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 350 del 28 febbraio 2024 del Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione le somme maturate a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Il TAR ha rilevato che la pronuncia era stata notificata all’amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, completa del codice fiscale e delle annualità necessarie per il conseguimento dell’importo, soltanto il 20 maggio 2025, cioè successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza. La questione decisiva riguardava quindi la sussistenza, al momento della proposizione dell’azione, di un inadempimento dell’amministrazione azionabile mediante il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la notifica della sentenza del giudice ordinario era stata effettuata soltanto dopo la proposizione della domanda di ottemperanza, al momento dell’instaurazione del giudizio non fosse ancora configurabile un inadempimento dell’amministrazione suscettibile di essere fatto valere in sede di ottemperanza. Di conseguenza, non è stata ravvisata alcuna inottemperanza del Ministero. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato; presuppone tuttavia che, al momento della proposizione della domanda, sussista un inadempimento dell’amministrazione rispetto a un obbligo già conoscibile e azionabile.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è proponibile soltanto quando, al momento della sua proposizione, sia già configurabile un inadempimento dell’amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato.
- La notifica della pronuncia giudiziale all’amministrazione, quando costituisce il presupposto per rendere esigibile l’adempimento e contiene gli elementi necessari per procedere all’attribuzione della prestazione, deve essere anteriore alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
- La notifica del giudicato effettuata dopo la proposizione del ricorso non consente di configurare retroattivamente l’inottemperanza sussistente al momento dell’instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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