Regolamento (UE) 2018/179
Regolamento delegato (UE) 2018/179 della Commissione, del 25 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro UE relativo ai crediti all’esportazione con sostegno pubblico, recependo nel diritto dell’Unione la versione riveduta dell’Accordo OCSE pubblicata il 1 febbraio 2017. La modifica riguarda soprattutto l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011, che viene sostituito integralmente con un testo consolidato contenente regole generali, condizioni finanziarie, discipline settoriali e procedure di notifica e consultazione. L’atto ha portata tecnica ma rilevante per gli operatori che utilizzano garanzie, assicurazioni, finanziamenti diretti e aiuti legati nel commercio internazionale.
Modifica il regolamento (UE) n. 1233/2011 aggiornando nell’Unione il testo consolidato dell’Accordo OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e i relativi allegati settoriali e procedurali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile e, sul piano sostanziale, disciplina l’azione delle autorità pubbliche e degli organismi che concedono sostegno pubblico ai crediti all’esportazione e agli aiuti legati/collegati al commercio. L’intervento consiste nella sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 con la versione riveduta e consolidata dell’Accordo OCSE e dei suoi allegati, comprendenti anche regole settoriali per navi, centrali elettriche nucleari, aeromobili civili, energie rinnovabili/clima/acque, infrastrutture ferroviarie e progetti di energia elettrica dal carbone. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna quello già vigente; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato (UE) 2018/179: aggiornamento dell’Accordo OCSE sui crediti all’esportazione
Il regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) n. 1233/2011, che rende applicabili nell’Unione gli orientamenti OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato II con il testo riveduto e consolidato dell’Accordo, recependo le modifiche concordate dai partecipanti OCSE e pubblicate il 1 febbraio 2017.
Finalità e contesto
L’atto si inserisce nel sistema europeo di disciplina dei crediti all’esportazione con sostegno pubblico, volto a garantire condizioni di concorrenza e a limitare l’uso distorsivo del sostegno pubblico. La logica di fondo dell’Accordo è duplice: da un lato fornire un quadro disciplinato per i crediti all’esportazione; dall’altro creare condizioni di parità, così da far competere gli esportatori sulla qualità e sul prezzo dei beni e servizi, e non sulle condizioni finanziarie più favorevoli offerte dagli Stati.
Natura del testo recepito
L’allegato sostituito contiene l’Accordo OCSE consolidato, articolato in:
- disposizioni generali;
- condizioni e termini finanziari per i crediti all’esportazione;
- norme sugli aiuti legati;
- procedure di notifica, consultazione e scambio di informazioni;
- riesami periodici;
- allegati settoriali e tecnici. Il regolamento non introduce un regime autonomo nazionale o unionale diverso dall’Accordo, ma aggiorna il testo applicabile nell’Unione e, quindi, la base operativa per gli enti pubblici e parapubblici che sostengono esportazioni.
Ambito di applicazione materiale
L’Accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico concessa da o per conto di un governo per l’esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario con periodo di rimborso pari o superiore a due anni. Le forme di sostegno contemplate sono:
- garanzia o assicurazione dei crediti all’esportazione;
- credito/finanziamento diretto e rifinanziamento;
- intervento sul tasso di interesse;
- qualsiasi combinazione delle forme precedenti.
Sono inoltre ricompresi gli aiuti legati e, per le procedure del capitolo IV, anche gli aiuti slegati collegati al commercio. Restano escluse le esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.
Regole generali sui crediti all’esportazione
Il testo disciplina in modo dettagliato le principali variabili economiche delle operazioni coperte dal sostegno pubblico. Tra le regole centrali figurano:
- anticipo minimo del 15 % del valore del contratto di esportazione, da versare entro il punto di partenza del credito;
- copertura massima dell’85 % del valore del contratto, escluse le spese locali;
- per le spese locali, limite generale del 30 % del valore del contratto e obbligo di notifica preventiva se il sostegno supera il 15 %.
Sono inoltre stabiliti periodi massimi di rimborso differenziati in funzione della categoria del paese destinatario, della natura del bene o del progetto e, in alcuni casi, della presenza di intese settoriali specifiche. Il capitale va di regola rimborsato in rate uguali, con interessi pagabili a scadenze non superiori a sei mesi; sono però previste deroghe giustificate in casi eccezionali.
Tassi di interesse, CIRR e premi per il rischio
Una parte rilevante del testo riguarda la determinazione dei tassi di interesse e dei premi minimi per il rischio di credito. I CIRR sono costruiti secondo regole tecniche basate su rendimenti dei titoli di Stato e margini fissi, con comunicazione mensile al segretariato OCSE e entrata in vigore secondo scadenze precise.
Per il rischio di credito, i partecipanti devono applicare almeno il premio minimo applicabile (MPR). Il calcolo tiene conto di:
- classificazione del rischio paese;
- orizzonte di rischio (HOR);
- categoria del rischio acquirente;
- percentuale e qualità della copertura;
- tecniche di mitigazione del rischio paese;
- miglioramenti del credito per il rischio acquirente.
Il testo contiene formule di calcolo, tabelle di rischio, descrizioni qualitative delle categorie di rischio e regole specifiche per benchmark di mercato applicabili, in particolare, ai paesi di categoria 0 e ai paesi OCSE ad alto reddito e della zona euro.
Aiuti legati e finanziamenti associati
Il capitolo sugli aiuti legati definisce le condizioni in cui un aiuto pubblico può essere considerato legato all’acquisto di beni o servizi da uno specifico paese o da un gruppo ristretto di paesi. Il livello di agevolazione minimo richiesto è del 35 %, elevato al 50 % per i paesi meno avanzati.
Sono previste regole su:
- forme ammissibili di aiuto (prestiti APS, sovvenzioni APS, altri finanziamenti pubblici);
- finanziamenti associati, crediti misti e pacchetti che combinano componenti agevolate e non agevolate;
- paesi ammissibili in base al RNL pro capite secondo la classificazione della Banca mondiale;
- ammissibilità dei progetti, che devono essere non commercialmente realizzabili a condizioni di mercato o secondo l’Accordo;
- esenzioni per assistenza tecnica, piccoli progetti, operazioni con elevato livello di agevolazione, PMA e casi eccezionali trattati con linee comuni o consultazioni.
Procedure di notifica, consultazione e scambio di informazioni
Il testo dedica ampio spazio alle procedure. Le notifiche devono essere trasmesse con il contenuto standard dell’allegato VIII, e in vari casi devono precedere l’impegno di 10 giorni di calendario o, per alcune categorie di aiuti legati, 30 giorni lavorativi prima del termine per le offerte.
Sono previste anche:
- notifiche immediate entro 2 giorni lavorativi in ipotesi qualificate;
- consultazioni speciali in caso di dubbi sulla conformità delle condizioni offerte;
- scambio di informazioni tra punti di contatto designati;
- possibilità di concordare linee comuni per singole operazioni;
- procedure di allineamento a condizioni offerte da partecipanti o non partecipanti.
Allegati settoriali più rilevanti
Il testo recepisce discipline settoriali autonome, ciascuna con regole speciali.
Per le navi, sono previsti un periodo di rimborso massimo di 12 anni, anticipo minimo del 20 % e regole peculiari per le operazioni di aiuto e per gli hovercraft. Per le centrali elettriche nucleari, il periodo di rimborso arriva a 18 anni per impianti e ammodernamenti, con regole specifiche su combustibile nucleare e servizi collegati.
Per gli aeromobili civili, il sistema è particolarmente articolato: disciplina aeromobili nuovi e usati, motori di riserva, pezzi di ricambio, contratti di manutenzione, conversioni e kit per motori, con MPR dedicati, regole di rischio, e una disciplina specifica sulla convenzione di Città del Capo e sul relativo elenco di Stati idonei.
Per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici, adattamento e opere idrauliche, il testo favorisce progetti coerenti con obiettivi climatici e tecnologici, prevedendo periodi di rimborso fino a 18 anni e criteri di ammissibilità basati su analisi di prestazione e impatto.
Per le infrastrutture ferroviarie, le condizioni finanziarie possono estendersi fino a 12 o 14 anni a seconda della categoria del paese, con requisiti di importo minimo, durata utile e, per alcune operazioni, coinvolgimento di sindacazioni private.
Per i progetti di produzione di energia elettrica dal carbone, invece, il regime è restrittivo e selettivo, con criteri di efficienza, emissioni e compatibilità climatica; il testo esprime chiaramente l’obiettivo di progressiva riduzione del sostegno pubblico a tali impianti.
Impatto operativo per gli operatori italiani
Per gli operatori pubblici italiani coinvolti nel sostegno all’export, il regolamento comporta l’aggiornamento immediato del quadro tecnico di riferimento da applicare a garanzie, assicurazioni, finanziamenti e aiuti legati. Per avvocati e commercialisti, i profili essenziali sono la corretta qualificazione dell’operazione, la verifica delle soglie di anticipo/copertura, il rispetto delle finestre temporali di notifica e la corretta applicazione dei parametri di tasso e premio, specie nei settori regolati da discipline speciali.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato II del regolamento 1233/2011
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. In tal modo viene aggiornato nell’UE il testo dell’Accordo OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, nella versione consolidata al 1 febbraio 2017.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Ambito dell’Accordo OCSE recepito
L’Accordo disciplina ogni forma di sostegno pubblico per l’esportazione di beni e/o servizi, inclusi i leasing finanziari con periodo di rimborso pari o superiore a due anni. Comprende garanzie e assicurazioni, credito/finanziamento diretto, rifinanziamento e interventi sul tasso di interesse, nonché gli aiuti legati e, per le procedure del capitolo IV, anche gli aiuti slegati collegati al commercio. Sono escluse le esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.
Condizioni finanziarie generali dei crediti all’esportazione
Sono fissati un anticipo minimo del 15 % del valore del contratto di esportazione, un tetto all’esposizione coperta dall’85 % e regole specifiche per le spese locali, che non possono superare il 30 % del valore del contratto; oltre il 15 % è richiesta notifica preventiva. Sono disciplinati i periodi massimi di rimborso in funzione della categoria del paese, il rimborso del capitale e degli interessi, i CIRR, i premi per il rischio di credito, il periodo di validità delle condizioni finanziarie e le ipotesi eccezionali di condizioni meno restrittive per evitare o minimizzare perdite.
CIRR e premi minimi per il rischio di credito
Il testo stabilisce la costruzione, la validità, l’applicazione e la comunicazione dei tassi di interesse commerciali di riferimento (CIRR), nonché i premi minimi per il rischio di credito (MPR). I MPR dipendono da classificazione del rischio paese, periodo di rischio (HOR), categoria del rischio acquirente, percentuale e qualità della copertura, tecniche di mitigazione del rischio paese e miglioramenti del credito. Sono previste formule di calcolo, benchmark di mercato per paesi di categoria 0 e per paesi OCSE ad alto reddito/zona euro, e obblighi di notifica in casi sensibili.
Discipline sugli aiuti legati e sui finanziamenti associati
Gli aiuti legati possono essere concessi solo se rispettano soglie minime di agevolazione (35 %, o 50 % per i PMA), i criteri di ammissibilità dei paesi e dei progetti e le regole sui finanziamenti associati. Sono previste esenzioni per assistenza tecnica, piccoli progetti, aiuti con elevatissimo livello di agevolazione, aiuti ai PMA e casi eccezionali gestiti tramite linea comune o consultazioni. Il livello di agevolazione è calcolato con il metodo DAC, con tassi di sconto differenziati e regole specifiche per notifiche, valuta e linee di credito.
Procedure di notifica, consultazione e allineamento
Il capitolo IV disciplina notifiche preventive e immediate, procedure di consultazione, scambio di informazioni, linee comuni e allineamento. In diversi casi le notifiche devono essere trasmesse almeno 10 giorni prima dell’impegno; per gli aiuti legati è prevista anche notifica immediata entro 2 giorni lavorativi per operazioni molto agevolate. Le consultazioni speciali e le linee comuni consentono di affrontare casi controversi o adattare i termini finanziari a operazioni specifiche.
Allegati settoriali
Gli allegati I-VI contengono regole specifiche per navi, centrali elettriche nucleari, aeromobili civili, energie rinnovabili/clima/acque, infrastrutture ferroviarie e progetti di produzione di energia elettrica dal carbone. Ciascun settore ha periodi di rimborso, anticipo, copertura, tassi minimi e procedure dedicate, con soglie diverse e, in alcuni casi, criteri di ammissibilità tecnologica o ambientale.
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