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Circolare

Circolare numero 65 del 11-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che non esistono preclusioni di diritto alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale con personale dirigente, purché ricorrano tutti gli elementi del part-time e vi sia una reale riduzione dell'impegno lavorativo. La stessa impostazione viene estesa al personale con qualifica di "equiparato o intermedio". Vengono inoltre indicate le modalità di esposizione dei dati nel mod. DM10/2, distinguendo i codici da utilizzare in base al numero di ore lavorate nel mese e precisando il trattamento dei dati contributivi e di malattia.

Part-time per dirigenti e personale equiparato/intermedio: criteri di ammissibilita' ed esposizione nel mod. DM10/2

Part-time per dirigenti e personale equiparato/intermedio: ammissibilita' e modalita' dichiarative

La circolare affronta il tema della configurabilita' del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale dirigente e, in seguito, per il personale con qualifica di "equiparato o intermedio". L'intervento nasce da dubbi applicativi e definisce sia i presupposti giuridici del part-time, sia le modalita' di esposizione dei dati nel mod. DM10/2 ai fini contributivi.

Ammissibilita' del part-time per i dirigenti

Viene chiarito che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30.10.1984, n. 726, convertito nella legge 19.12.1984, n. 863, non esistono preclusioni di principio alla stipulazione di rapporti part-time con i dirigenti. La circolare precisa, pero', che le mansioni dirigenziali possono spesso non conciliarsi con una predeterminazione rigida dei tempi di lavoro tipica del part-time. Per questo motivo, la possibilita' concreta di ricorrere a tale assetto resta limitata a fattispecie specifiche, nelle quali sia riscontrabile un effettivo minor impegno lavorativo e funzioni dirigenziali di livello meno elevato.

Presupposti contrattuali del part-time

La riconoscibilita' del rapporto a tempo parziale richiede la presenza di tutti gli elementi del relativo schema negoziale. In particolare, il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare la distribuzione dell'orario di lavoro, che deve risultare sensibilmente ridotto rispetto all'orario ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Per i dirigenti, la previsione di un orario nella disciplina collettiva e' considerata condizione essenziale per poter qualificare il rapporto come part-time. Anche quando il CCNL non quantifica rigidamente l'orario, ma stabilisce che la prestazione del dirigente tende a correlarsi, in linea di massima e con ampia discrezionalita', all'orario normale dell'unita' operativa di assegnazione, tale riferimento e' comunque sufficiente per individuare il parametro di confronto necessario alla verifica del part-time.

Effetti sul piano contributivo e assicurativo

L'orario ordinario dell'unita' operativa di adibizione del dirigente assume rilevanza non solo per valutare la sussistenza del part-time, ma anche per l'applicazione dei meccanismi assicurativi e contributivi propri della figura, compresa la determinazione del minimale orario di contribuzione ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389.

La circolare richiama inoltre l'attivita' di vigilanza delle sedi, che devono controllare con particolare attenzione i casi in cui siano stati denunciati ai fini contributivi rapporti di lavoro part-time con dirigenti, verificando la presenza dei presupposti richiesti.

Esposizione dei dirigenti part-time nel mod. DM10/2

Per la compilazione del mod. DM10/2, le aziende devono indicare i dirigenti part-time nei quadri "B-C", in uno dei righi in bianco, utilizzando i codici qualifica "300P" e "300S", preceduti dalla dicitura "DIRIG. P.T.". Il criterio distintivo e' il numero di ore lavorate nel mese:

  • "300P" per un numero di ore inferiore a 78;
  • "300S" per un numero di ore pari o superiore a 78.

Nelle caselle dedicate devono essere riportati il numero dei dirigenti, il numero delle ore retribuite, l'ammontare delle retribuzioni imponibili e il corrispondente importo dei contributi.

Separazione tra contribuzione previdenziale e contributi di malattia

Qualora il datore di lavoro debba esporre nei quadri "B-C" del DM10/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione di malattia, i dati concernenti la malattia dei dirigenti part-time devono essere riportati insieme a quelli degli altri dipendenti per i quali la contribuzione di malattia e' esposta separatamente.

In tale ipotesi, per il calcolo del numero delle giornate retribuite del personale a tempo pieno non si deve sommare il numero delle ore retribuite dei part-time, ma il numero delle giornate nelle quali tali ore sono collocate.

Estensione al personale "equiparato o intermedio" part-time

La circolare affronta anche i quesiti relativi al personale con qualifica di "equiparato o intermedio" assunto a tempo parziale. Per tali lavoratori, le aziende devono utilizzare nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 i codici "700P" e "700S", preceduti dalla dicitura "EQUIP. P.T.".

Anche in questo caso:

  • "700P" si applica ai dipendenti con meno di 78 ore lavorate nel mese;
  • "700S" si applica ai dipendenti con 78 ore o piu'.

Devono essere indicati il numero dei dipendenti, le ore retribuite, le retribuzioni imponibili e i contributi corrispondenti.

Regole per la contribuzione di malattia per l'equiparato/intermedio

Se la contribuzione previdenziale e quella di malattia vengono esposte separatamente, per i lavoratori equiparati o intermedi part-time valgono gli stessi criteri previsti per la generalita' dei lavoratori gia' richiamati in relazione ai dirigenti. Anche in questo caso rileva la corretta imputazione delle giornate retribuite secondo il criterio indicato nella circolare.

Punti principali

Ammissibilità del part-time per i dirigenti

Si afferma che non sussistono preclusioni in linea di diritto alla stipulazione di rapporti di lavoro a tempo parziale con personale dirigente, anche se le mansioni dirigenziali possono non conciliarsi in via generale con orari predeterminati e limitati. Tuttavia, l'applicabilità concreta è ammessa solo in singole fattispecie nelle quali emerga un effettivo impegno lavorativo ridotto e funzioni dirigenziali di livello meno elevato.

Presupposti del rapporto part-time

La configurabilità del part-time è subordinata alla presenza di tutti gli elementi propri dello schema negoziale, con particolare rilievo per la forma scritta e per l'indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro. L'orario deve risultare apprezzabilmente ridotto rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi. Per i dirigenti, la presenza di una disciplina collettiva che contempli un orario di riferimento, anche in forma flessibile o non rigidamente quantificata, è condizione imprescindibile per riconoscere il part-time.

Riferimento all'orario ordinario di unità operativa

Quando il CCNL prevede che la prestazione del dirigente tenda a correlarsi, in linea di massima e con ampia discrezionalità, all'orario normale dell'unità operativa di assegnazione, tale orario ordinario assume valore di parametro sia per verificare la sussistenza del part-time sia per applicare i meccanismi assicurativi e contributivi connessi, inclusa la determinazione del minimale orario di contribuzione ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389.

Controlli ispettivi e verifica dei presupposti

Le sedi, nell'ambito dell'attività di vigilanza, devono prestare particolare attenzione ai casi in cui siano stati denunciati ai fini contributivi rapporti di lavoro part-time con dirigenti. In tali ipotesi occorre verificare l'esistenza dei presupposti necessari per la corretta qualificazione del rapporto.

Esposizione nel mod. DM10/2 dei dirigenti part-time

Le aziende devono indicare i dirigenti con contratto part-time nei quadri B-C del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, utilizzando i codici qualifica "300P" e "300S", preceduti dalla dicitura "DIRIG. P.T.". Il codice "300P" si usa per chi ha meno di 78 ore lavorate nel mese, mentre il codice "300S" si usa per chi ha 78 ore o più. Nelle apposite caselle vanno riportati numero dei dirigenti, ore retribuite, retribuzioni imponibili e contributi corrispondenti.

Separazione tra contribuzione previdenziale e malattia

Se la contribuzione previdenziale viene esposta separatamente da quella di malattia, i dati relativi alla malattia dei dirigenti part-time devono essere esposti insieme a quelli degli altri dipendenti per i quali la contribuzione di malattia è trattata separatamente. In tale ipotesi, per il calcolo delle giornate retribuite del personale a tempo pieno non si sommano le ore retribuite dei part-time, ma il numero delle giornate in cui tali ore sono collocate.

Personale equiparato o intermedio a tempo parziale

A seguito di quesiti specifici, si precisa che anche per i dipendenti con qualifica di "equiparato o intermedio" a tempo parziale i dati devono essere esposti nei quadri B-C del mod. DM10/2 in uno dei righi in bianco, utilizzando i codici "700P" e "700S", preceduti dalla dicitura "EQUIP. P.T.". Il codice "700P" vale per meno di 78 ore lavorate nel mese, il codice "700S" per 78 ore o più, con indicazione di numero dei dipendenti, ore retribuite, retribuzioni imponibili e contributi.

Regole per malattia anche per l'equiparato/intermedio

Nel caso in cui i dati previdenziali siano esposti separatamente da quelli di malattia, per il personale equiparato o intermedio si applicano i medesimi criteri previsti per la generalità dei lavoratori già richiamati per i dirigenti, anche con riferimento alla corretta collocazione delle giornate retribuite.

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