Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31239/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

L'imputato, presidente di una fondazione privata accreditata dalla Regione Sicilia per svolgere corsi di formazione finanziati con fondi regionali, era stato assolto dal Tribunale di Palermo dai capi di peculato e autoriciclaggio. Secondo l'imputazione, dopo il bonifico di oltre sei milioni di euro effettuato il 27/07/2012 dalla Regione a seguito di un lungo contenzioso, egli si sarebbe appropriato di parte delle somme destinate alla fondazione e anche al T.F.R. dei dipendenti, e avrebbe poi posto in essere operazioni di trasferimento di denaro idonee a dissimularne la provenienza. Il Tribunale aveva ritenuto che la qualifica di incaricato di pubblico servizio fosse cessata con la revoca dell'accreditamento pubblicata il 27/01/2012 e che, al momento dei fatti, le somme non fossero più soggette a un vincolo pubblicistico, degradando semmai la condotta ad appropriazione indebita ormai prescritta; aveva inoltre escluso il delitto di autoriciclaggio per insussistenza del reato presupposto. Il Pubblico ministero ha ricorso deducendo erronea applicazione dell'art. 360 c.p., sostenendo che la cessazione formale della qualifica non esclude il peculato quando il fatto si ricollega al servizio già esercitato e quando le somme derivano dall'attività pubblica svolta in precedenza; le parti civili hanno aderito alla richiesta di annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Ha ritenuto infondato il motivo di diritto, affermando che l'art. 360 c.p. richiede non solo la pregressa titolarità della qualifica pubblicistica, ma anche un nesso funzionale tra la condotta e il servizio già esercitato, nel senso che la disponibilità del denaro deve essere conformata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e rivolta a soddisfare un interesse pubblicistico. Nel caso concreto, sulla base degli accertamenti di merito insindacabili, le somme bonificate dalla Regione alla fondazione dopo la revoca dell'accreditamento erano il corrispettivo di precedenti servizi resi all'esito del contenzioso e non risultava provato che fossero ancora funzionalmente vincolate al servizio pubblico. Conseguentemente, la condotta non integrava peculato ma, al più, un fatto contro il patrimonio; venendo meno il reato presupposto, restava corretta anche l'esclusione dell'autoriciclaggio. La sentenza assolutoria di primo grado è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.

    La cessazione della qualifica pubblicistica non esclude il reato solo se il fatto si riferisce al servizio esercitato; occorre un collegamento funzionale tra la qualifica cessata e la concreta offesa al servizio o alla funzione pubblica.

  • art. 314 c.p.

    Il peculato richiede l'appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui posseduta o disponibile per ragione dell'ufficio o del servizio, con connotazione pubblicistica della disponibilità del bene.

  • art. 569, comma 1, c.p.p.

    In sede di legittimità restano intangibili gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, se il ricorso deduce solo vizi di legittimità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso del Pubblico ministero è stato sintetizzato nei limiti previsti per il ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La cessazione formale della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non basta, da sola, a escludere il peculato solo se la condotta si ricollega funzionalmente al servizio già svolto; è necessario che il fatto resti inserito in un contesto pubblicistico idoneo a ledere il bene giuridico protetto.
  • Ai fini del peculato non conta l'origine pubblica delle somme, ma la natura pubblicistica della loro disponibilità: occorre che il denaro sia disciplinato da regole di diritto pubblico e da atti autoritativi, e sia destinato a un interesse pubblicistico.
  • Quando la disponibilità del denaro si è trasformata in un rapporto di diritto privato, o quando il pagamento costituisce il corrispettivo di servizi già resi all'esito di un contenzioso, l'eventuale appropriazione non integra peculato ma può semmai integrare un reato contro il patrimonio.
  • L'autoriciclaggio presuppone l'esistenza di un delitto presupposto effettivamente configurabile; se il reato presupposto viene escluso in fatto e in diritto, viene meno anche l'autoriciclaggio contestato sulle relative operazioni di trasferimento.

Come è indicizzato

MateriePeculatoTraffico di influenze illecite
RamiReati contro la PAReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.