Cassazione Penale, Sentenza n. 21888/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha sostituito il rigetto della custodia cautelare in carcere con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio per un anno. Marano, imputato (brigadiere capo dell'Arma) per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e accesso abusivo a sistema informatico (capi 35 e 36), deduce inosservanza o errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. e censura la motivazione sulle esigenze cautelari: sostiene che la decisione si fonda sulle sole dichiarazioni del coimputato Nicoletti senza considerare le sue giustificazioni rese spontaneamente all'udienza preliminare; osserva inoltre che le condotte risalgono all'estate 2019, sono sporadiche, egli non era più operativo nell'ufficio (in congedo per motivi di salute) e il suo pensionamento era programmato per il 3/9/2025, per cui non sussisterebbe pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per motivo generico e comunque manifestamente infondato. Rigetta le censure ritenendo logica e adeguata la motivazione del Tribunale che ha delineato un quadro indiziario grave: rapporto non transitorio e contiguità con il capo di un'associazione per delinquere (Nicoletti), piena disponibilità ad assecondare richieste illecite e pattern di vita deviante, che rendono probabile la reiterazione. La misura interdittiva è ritenuta sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari. La Corte precisa che il venir meno della funzione pubblica non esclude di per sé il pericolo di reiterazione se esistono circostanze concrete e logicamente motivate che lo rendono probabile. Le argomentazioni difensive, generiche e attinenti al merito, non scalfiscono la decisione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come parametro di valutazione della motivazione, è applicato dalla Corte nella verifica della correttezza della decisione cautelare: la Corte ritiene che la motivazione del Tribunale sia conforme ai requisiti di legge e non affetta da vizio di illogicità o carenza tale da giustificare la cassazione.
Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019 (Carletti)
Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la cessazione della funzione pubblica non esclude di per sé il pericolo di reiterazione; è necessaria una motivazione adeguata che spieghi perché, nonostante il cambiamento di posizione, l'agente possa continuare a commettere reati della stessa categoria.
Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017 (Spasari)
Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139-01
Richiamata insieme alla precedente per consolidare il principio sul pericolo di reiterazione in presenza di mutamento delle funzioni pubbliche: il giudice deve fornire idonea e logica motivazione sulle circostanze che rendono probabile la continuazione di attività illecite.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione non è escluso automaticamente dal fatto che l'indagato abbia cessato di svolgere la funzione pubblica: il giudice deve però motivare in modo concreto e logico perché, nonostante il cambiamento di posizione, sussiste il rischio.
- La mera anzianità delle condotte (reati commessi nel passato) o la loro sporadicità non sono di per sé sufficienti a escludere esigenze cautelari quando emergano elementi che delineano un modus vivendi o una contiguità stabile con soggetti criminali.
- La valutazione della personalità e della pericolosità può essere fondata su dichiarazioni di terzi (es. coimputati), purché il giudice le integri nel quadro indiziario complessivo e motivi la loro attendibilità e rilevanza.
- Argomentazioni difensive generiche e riferibili al merito del processo (es. giustificazioni alternative, prospettazioni attenuanti) vanno solitamente vagliate nel merito e non sono sufficienti a travolgere una motivazione cautelare adeguata.
- Se la pubblica accusa chiede misura cautelare più afflittiva, il giudice può adottare misure interdittive meno gravose se ritiene che tali misure siano sufficienti a tutelare le esigenze cautelari, purché la scelta sia logicamente motivata.
- Per contrastare con successo una misura cautelare basata su rischio di reiterazione in simili fattispecie, è utile fornire elementi concreti che dimostrino il venir meno delle condizioni che avrebbero determinato il rischio (es. assenza di rapporti con soggetti criminali, documentazione sullo stato di salute e sulla contemporanea impossibilità di riprendere attività illecite).
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente generici: l'inammissibilità può essere dichiarata quando le censure non individuano errori di diritto o vizi motivazionali determinanti.
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