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Sentenza

Sentenza n. 721/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione, n. 1474/39-4/2022/ Imp. Di prot. del 1° dicembre 2022 con cui il Comando legione carabinieri Lombardia ha traferito d’autorità il ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi dei suoi interessi.

Giustizia amministrativa202300204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi delle disposizioni processuali richiamate, rilevando la rinuncia espressa del ricorrente e la non opposizione della parte costituita. Le spese di lite sono state compensate integralmente, in considerazione dell'esito in rito e della peculiarità della vicenda contenziosa.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di trasferimento d'autorità adottata dal Comando legione carabinieri Lombardia

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la determinazione del 1° dicembre 2022 con cui il Comando legione carabinieri Lombardia lo aveva trasferito d'autorità, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti connessi, collegati, conseguenti, antecedenti o successivi. Nel corso del giudizio, con atto notificato il 13 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso interesse alla prosecuzione. La parte costituita non si è opposta alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio in rito.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e alla conseguente estinzione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato unitamente alle norme sul procedimento di definizione in rito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quanto alle modalità di trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso, non contestata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio amministrativo per rinuncia.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese quando ricorrano giusti motivi, desunti anche dall'esito in rito e dalla peculiarità della vicenda contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo

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