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Circolare

Circolare numero 148 del 10-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità con cui le aziende devono denunciare all’INPS i periodi di integrazione salariale (CIG) non inseriti nel mod. O1/M perché l’autorizzazione è intervenuta dopo la scadenza della denuncia annuale. Introduce la nuova modulistica O1/M-int e O3/M-int, ne definisce compilazione, invio e struttura, chiarendo che il periodo di riferimento resta sempre l’anno solare. Vengono inoltre stabiliti il termine ordinario di presentazione e una prima scadenza straordinaria per regolarizzare i periodi pregressi dal 1985 al 1990, con riferimento alla denuncia annuale O1/M relativa al 1991.

Denunce integrative O1/M e O3/M per periodi di integrazione salariale autorizzati dopo la scadenza della denuncia annuale

Denunce integrative O1/M-int e O3/M-int per integrazioni salariali autorizzate in ritardo

La circolare disciplina la denuncia all’INPS dei periodi di integrazione salariale (CIG) che non possono essere inseriti nel mod. O1/M perché l’autorizzazione al trattamento interviene dopo la scadenza della denuncia annuale. Per tali ipotesi viene istituita una modulistica integrativa specifica, composta dal mod. O1/M-int, individuale, e dal mod. O3/M-int, riepilogativo.

Presupposto e ambito di utilizzo

Il testo precisa che il rilascio dell’autorizzazione è condizione necessaria per denunciare i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Nella denuncia O1/M di un determinato anno solare possono essere indicati soltanto i periodi di CIG che cadono nel medesimo anno e che risultino autorizzati entro il termine di presentazione della denuncia stessa. Quando, invece, l’autorizzazione arriva dopo la scadenza, i relativi dati devono essere trasmessi mediante la denuncia integrativa.

Regola dell’anno solare e rapporti tra modelli

Il periodo di riferimento delle denunce integrative è sempre l’anno solare. Se i periodi di CIG da denunciare riguardano anni diversi, occorre compilare una denuncia per ciascun anno e predisporre tanti modelli O3/M-int quanti sono gli anni di riferimento dei modelli O1/M-int allegati. A regime, il termine di presentazione coincide con la prima scadenza annuale utile per il mod. O1/M successiva al rilascio dell’autorizzazione.

Mod. O3/M-int: compilazione e funzione

Il mod. O3/M-int è previsto in due esemplari, originale per l’INPS e copia per il datore di lavoro, da compilare a ricalco. Entrambi gli esemplari devono essere presentati alla sede competente dell’INPS insieme agli originali delle denunce individuali integrative; il secondo esemplare viene restituito con timbro di ricezione, salvo invio postale, nel qual caso resta presso l’azienda.

Nel modello devono essere indicati:

  • l’anno solare cui si riferiscono le denunce individuali;
  • la matricola aziendale assegnata dalla sede INPS;
  • il numero complessivo degli O1/M-int allegati;
  • la somma delle retribuzioni ridotte riportate nei singoli modelli;
  • la somma delle differenze retributive da accreditare per CIG;
  • la denominazione, l’indirizzo dell’azienda e la firma del titolare o del legale rappresentante.

Mod. O1/M-int: dati identificativi e quadro B

Il mod. O1/M-int è formato da tre esemplari: originale per l’INPS, copia per il lavoratore e copia per il datore di lavoro, anch’essi da compilare a ricalco. Nei campi identificativi devono essere riportati il codice individuale INPS, la matricola INPS azienda e i dati del quadro A secondo i criteri già previsti per il mod. O1/M. Va inoltre indicato l’anno in cui cadono i periodi di integrazione salariale oggetto di denuncia.

Nel quadro B devono essere riportati i dati relativi alla qualifica del lavoratore e alle assicurazioni coperte già presenti nel mod. O1/M "principale" dell’anno di riferimento. Tale indicazione è necessaria per consentire l’abbinamento, nell’archivio automatizzato, tra denuncia principale e denuncia integrativa.

Quadro D: contenuto delle informazioni integrative

Nel quadro D devono essere esposti esclusivamente i dati relativi alle integrazioni salariali non inseriti nel mod. O1/M del corrispondente anno. In particolare:

  • nella casella "Retribuzioni ridotte" va indicato l’importo delle retribuzioni corrisposte al lavoratore in misura ridotta nelle settimane di integrazione salariale indicate nella casella "Sett.2";
  • nella casella "Diff. retr. da accreditare per CIG" va indicato, per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario, l’ammontare delle retribuzioni che sarebbero spettate se il lavoratore avesse lavorato normalmente, escludendo quanto già corrisposto dal datore di lavoro;
  • le caselle "Sett.1" e "Sett.2" devono indicare rispettivamente il numero di settimane caratterizzate da assenza di retribuzione e da retribuzione ridotta.

Per il riquadro relativo alla dichiarazione di responsabilità valgono le regole già previste per il mod. O1/M.

Prima scadenza per le denunce pregresse

La circolare affronta anche il problema delle partite CIG relative a periodi passati che non siano state denunciate né con i modelli IGi1 bis né con il quadro D del mod. O1/M, nonostante nel frattempo sia intervenuta l’autorizzazione. Anche tali partite devono essere denunciate con il mod. O1/M-int.

Per consentire la sistemazione delle posizioni pregresse, viene fissata una prima scadenza coincidente con il termine di presentazione delle normali denunce O1/M relative all’anno 1991, cioè 30 giugno/31 luglio 1992. Entro tale data le aziende devono presentare gli O1/M-int relativi ai periodi di integrazione salariale compresi tra il 1985 e il 1990, sempre che alla medesima scadenza siano intervenute le relative autorizzazioni.

Modalità di trasmissione su supporto magnetico

Le aziende che trasmettono le denunce annuali delle retribuzioni su supporto magnetico possono presentare con lo stesso sistema anche le denunce integrative. Le istruzioni operative specifiche per questo canale sono richiamate nella circolare a stampa allegata.

Punti principali

Presupposto per la denuncia delle integrazioni salariali

Il rilascio dell’autorizzazione a corrispondere il trattamento di integrazione salariale è condizione necessaria per denunciare all’INPS, tramite il quadro D del mod. O1/M, i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Nella denuncia O1/M di un determinato anno solare possono quindi essere indicati solo i periodi di CIG compresi nello stesso anno e autorizzati entro il termine di presentazione della denuncia stessa.

Introduzione della nuova modulistica integrativa

Se l’autorizzazione interviene dopo la scadenza del termine di presentazione del mod. O1/M, i dati devono essere comunicati con una denuncia integrativa apposita, composta dal mod. O1/M-int individuale e dal mod. O3/M-int riepilogativo. La nuova modulistica serve a integrare i dati già forniti con il mod. O1/M "corrente" consegnato all’INPS.

Periodo di riferimento e regole generali

Il periodo di riferimento delle denunce integrative è sempre l’anno solare. Se i periodi di CIG riguardano anni diversi, occorre compilare una denuncia distinta per ciascun anno, e altrettanti modelli O3/M-int quanti sono gli anni cui si riferiscono gli O1/M-int. Il termine di presentazione, a regime, coincide con la prima scadenza annuale utile per il mod. O1/M successiva al rilascio dell’autorizzazione.

Compilazione e presentazione del mod. O3/M-int

Il mod. O3/M-int è predisposto in due esemplari, originale per l’INPS e copia per il datore di lavoro, da compilare a ricalco. Va presentato con gli originali delle denunce integrative individuali. Deve indicare: anno di riferimento, matricola azienda, numero complessivo degli O1/M-int allegati, totale delle retribuzioni ridotte e totale delle differenze retributive da accreditare per CIG. Va inoltre riportata la denominazione, l’indirizzo dell’azienda e la firma del titolare o legale rappresentante.

Compilazione del mod. O1/M-int

Il mod. O1/M-int è composto da tre esemplari: originale per l’INPS, copia per il lavoratore e copia per il datore di lavoro, e va compilato a ricalco. Vanno riportati i dati identificativi del lavoratore e dell’azienda, l’anno in cui cadono i periodi di integrazione salariale e, nel quadro B, i dati di qualifica e assicurazione già presenti nel mod. O1/M "principale" dell’anno corrispondente, così da consentire l’abbinamento nell’archivio automatizzato.

Contenuto del quadro D e dati da indicare

Nel quadro D devono essere inseriti solo i dati relativi alle integrazioni salariali non già riportati nel mod. O1/M dell’anno corrispondente. In particolare, la casella "Retribuzioni ridotte" deve contenere l’importo delle retribuzioni effettivamente corrisposte nelle settimane di integrazione salariale; la casella "Diff. retr. da accreditare per CIG" deve indicare le retribuzioni spettanti se il lavoratore avesse lavorato normalmente, al netto di quanto già corrisposto dal datore di lavoro. Le caselle "Sett.1" e "Sett.2" vanno compilate con il numero di settimane di assenza di retribuzione o di retribuzione ridotta.

Termine straordinario per le partite pregresse

Per sistemare le partite CIG relative a periodi pregressi non denunciate né con i modelli IGi1 bis né con il quadro D dell’O1/M, la circolare stabilisce una prima scadenza coincidente con il termine di presentazione delle denunce O1/M relative all’anno 1991, cioè 30 giugno/31 luglio 1992. Entro tale termine le aziende devono presentare gli O1/M-int relativi ai periodi di integrazione salariale intervenuti dal 1985 al 1990, purché alla medesima data siano intervenute le relative autorizzazioni.

Trasmissione su supporto magnetico

Le aziende che presentano le denunce annuali delle retribuzioni su supporto magnetico possono trasmettere con lo stesso sistema anche le denunce integrative, seguendo le istruzioni specifiche richiamate dalla circolare e contenute nella stampa allegata.

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