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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19182 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla somma liquidata da Fondenel alla cessazione del rapporto di lavoro. F.F. sosteneva che una parte della prestazione, qualificabile come rendimento derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, dovesse essere tassata con l'aliquota agevolata del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, anziché con la maggiore aliquota applicata dal sostituto d'imposta. L'Agenzia delle entrate contestava l'estensione di tale aliquota anche alle somme maturate presso il fondo P.I.A., rilevando che tali somme erano state semplicemente accantonate dall'Enel secondo il criterio della riserva matematica e non investite sul mercato. Secondo la Corte, il contribuente doveva provare quale parte della prestazione derivasse da un effettivo investimento sul mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato la causa alla stessa Commissione in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà determinare quale parte delle somme erogate costituisca rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato e applicare a tale sola componente l'aliquota del 12,50%. La parte restante dovrà essere assoggettata al regime ordinario della tassazione separata. È stata rimessa al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17

    Regime di tassazione separata per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 e, per le somme maturate anteriormente, per la componente costituita dalla sorte capitale.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale e, secondo il regime temporale pertinente, alle somme maturate dal 1° gennaio 2001; non si applica invece con la stessa modalità alla componente qualificabile come rendimento effettivamente prodotto dall'investimento sul mercato.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4

    Richiamato quale base normativa, insieme alla legge n. 482 del 1985, per l'applicazione dell'aliquota del 12,50% al rendimento finanziario.

    L'aliquota agevolata può riguardare esclusivamente la componente della prestazione costituita dal rendimento derivante dall'effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 6 e 65

    Ritenuta del 12,50% sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento.

    Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto prodotto da un effettivo investimento sul mercato, non alle somme ottenute mediante semplice accantonamento contabile o calcoli tecnico-attuariali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63

    Disciplina del giudizio di rinvio nel processo tributario.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Obbligo del giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

    Il nuovo giudizio deve verificare concretamente la quota di prestazione riconducibile a un rendimento da investimento sul mercato, senza estendere automaticamente l'aliquota agevolata a tutte le somme liquidate.

  • Art. 115 c.p.c.

    Valutazione delle prove e dei fatti non specificamente contestati.

    Le allegazioni e ammissioni del contribuente circa la diversa modalità di gestione dei fondi P.I.A. e Fondenel assumono rilievo nella ricostruzione della componente effettivamente investita sul mercato.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali integrative liquidate in capitale, l'aliquota del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma ricevuta: riguarda soltanto la componente qualificabile come rendimento finanziario effettivamente prodotto dall'investimento del capitale sul mercato.
  • Le somme derivanti da semplici accantonamenti contabili, riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione non costituiscono rendimento da investimento e restano soggette al regime della tassazione separata.
  • Quando il contribuente chiede il rimborso di una ritenuta fiscale, assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare il fondamento della propria domanda, indicando e documentando la quota della prestazione derivante da effettiva gestione sul mercato.
  • Se la prestazione deriva da più fondi o da periodi di gestione differenti, occorre separare analiticamente le componenti in base alla modalità concreta di formazione: investimento sul mercato da un lato e mero accantonamento dall'altro.
  • Certificazioni, prospetti e perizie devono dimostrare non solo l'esistenza di un rendimento, ma anche che esso sia il risultato netto di un effettivo impiego del capitale sul mercato; la mera denominazione della somma come rendimento non è sufficiente.
  • In sede di rinvio, il giudice deve quantificare l'eventuale rimborso applicando l'aliquota agevolata soltanto alla quota provata come rendimento da investimento e mantenendo la tassazione separata sulla parte residua.

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