Ordinanza n. 1290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 00144/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza regionale che imponeva misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza per la contaminazione da composti alifatici clorurati cancerogeni, nonché la presentazione di un progetto operativo MISE
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario incolpevole)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda di sospensione dell’ordinanza regionale. Il TAR aveva ritenuto legittima l’imposizione di misure di prevenzione nei confronti del proprietario non responsabile della contaminazione. In appello è stata contestata, in particolare, la legittimità dell’imposizione di misure di messa in sicurezza d’emergenza al proprietario incolpevole, oltre alle ulteriori censure riservate all’approfondimento della fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui al proprietario incolpevole non possono essere imposte misure di messa in sicurezza d’emergenza. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando il bilanciamento degli interessi e il rischio, allegato e documentato, di definitiva cessazione dell’attività per insolvenza in caso di mancata sospensione. Ha quindi accolto la domanda cautelare proposta in primo grado e sospeso l’efficacia dell’ordinanza regionale, disponendo la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Al proprietario incolpevole della contaminazione non possono essere imposte misure di messa in sicurezza d’emergenza, ferma restando la necessità di distinguere tali misure dalle misure di prevenzione e di accertare in concreto i presupposti dei diversi interventi.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris sussiste quando l’atto impugnato impone al proprietario non responsabile obblighi di messa in sicurezza d’emergenza in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.
- Il periculum in mora può essere riconosciuto quando l’esecuzione dell’atto ambientale comporti, sulla base di allegazioni e documentazione, un rischio grave e irreparabile di cessazione dell’attività economica per insolvenza.
- Nel giudizio cautelare il giudice deve bilanciare gli interessi pubblici alla tutela ambientale con le conseguenze pregiudizievoli derivanti al destinatario dall’immediata esecuzione del provvedimento.
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