Ordinanza n. 3102/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. P1815 del 16.4.2026 di Città Metropolitana di Roma Capitale, con cui è stata disposta la proroga della “Convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate” (Lotto 1 - CIG 9529369C0F; Lotto 2 - CIG 95293761D9; Lotto 3 - CIG 9529388BBD; Lotto 4 - CIG 9529409D11; Lotto 5 - CIG 9529427BEC); - di ogni eventuale atto istruttorio presupposto all’adozione del provvedimento di proroga, non conosciuto dalla ricorrente; - ove occorrer possa, del Disciplinare e del Capitolato descrittivo, laddove interpretati nel senso di ammettere che la proroga sia disposta anche in difformità dei limiti prescritti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Nonché per la declaratoria di inefficacia delle adesioni intervenute nel periodo di proroga, se stipulate, e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di indire una nuova procedura di gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha disposto la proroga di una convenzione per servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, nonché gli atti presupposti e le eventuali adesioni intervenute durante il periodo di proroga
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la proroga della convenzione relativa a cinque lotti di servizi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia delle eventuali adesioni intervenute durante il periodo di proroga e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di indire una nuova gara. Ha inoltre contestato, ove occorrente, il disciplinare e il capitolato nella parte in cui fossero interpretati come idonei ad ammettere una proroga oltre i limiti prescritti. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di violazione di legge o di eccesso di potere, ma risultano dedotte censure dirette contro la legittimità della proroga e degli atti connessi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le questioni sollevate, rilevando che la controversia presenta molteplici profili che richiedono un attento esame nella sede di merito. Non ha quindi disposto la sospensione dell’efficacia della proroga. Ha ritenuto tuttavia che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., considerando la natura continuativa dei servizi affidati e il fatto che la proroga fosse pienamente operativa. La discussione è stata fissata alla pubblica udienza del 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate da parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate tramite la sollecita fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, siccome indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 55, comma 10 cpa
Il giudice può non concedere la sospensione cautelare e, quando le esigenze del ricorrente lo consentano, fissare sollecitamente l’udienza di merito, assicurando così una tutela cautelare mediante anticipazione della decisione.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare presenta molteplici questioni che richiedono un approfondito esame incompatibile con una definizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione al merito senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza delle censure.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, in luogo della sospensione del provvedimento impugnato, quando tale misura sia adeguata alle esigenze rappresentate dal ricorrente.
- Nelle controversie riguardanti servizi pubblici o contratti aventi esecuzione continuativa, la piena operatività della proroga e la continuità del servizio possono orientare il giudice verso la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, anziché verso la sospensione immediata dell’atto.
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