Sentenza del 27/01/2016 n. 1500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA e IRAP 2002 per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000. I motivi di ricorso riguardavano: l'erronea declaratoria di nullità dell'avviso per mancato rispetto del termine; l'applicabilità di tale garanzia anche in presenza di una mera segnalazione e non di un processo verbale di constatazione direttamente notificato; e la correttezza della metodologia contabile utilizzata dal consorzio, con conseguente fondatezza della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per omessa partecipazione dei soci illimitatamente responsabili della società di persone. Poiché l'accertamento riguardava elementi comuni incidenti sulla posizione della società e dei soci, sussisteva un litisconsorzio necessario. La sentenza della CTR è stata quindi cassata, l'intero processo dichiarato nullo e le parti sono state rinviate davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino per la rinnovazione del giudizio. I motivi dell'Agenzia delle Entrate sono rimasti assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La norma riconosce al contribuente una garanzia partecipativa successiva alla chiusura delle operazioni di verifica. La sua eventuale violazione era stata posta a fondamento dell'annullamento dell'accertamento, ma la Cassazione non ha deciso la questione perché ha rilevato preliminarmente la nullità del processo per difetto di contraddittorio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.
L'unitarietà dell'accertamento societario e l'automatica imputazione del reddito ai soci comportano, per le questioni comuni, la necessaria partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La mancata integrazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 17, comma 1, e 44
L'IRAP, per la sua struttura e per l'imputazione ai soci delle società di persone, è stata ritenuta collegata alla posizione dei soci, con conseguente necessità del litisconsorzio nei giudizi relativi all'accertamento dell'imposta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2
Il richiamo alla disposizione rafforza il principio dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società di persone e dei soci, distinguendolo dall'accertamento IVA autonomamente considerato.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda una società di persone e incide anche sui redditi imputabili ai soci, tutti i soci e la società devono normalmente partecipare allo stesso giudizio.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio anche dalla Corte di cassazione e in qualsiasi fase del giudizio.
- Anche se l'accertamento IVA, considerato isolatamente, non richiede sempre la partecipazione dei soci, il litisconsorzio può diventare necessario quando IVA, IRAP e redditi dei soci derivano dagli stessi fatti e sono contenuti nello stesso atto.
- Prima di esaminare la fondatezza dell'accertamento o le eccezioni procedurali del contribuente, il giudice deve verificare che tutti i soggetti necessari siano stati correttamente coinvolti nel processo.
- La declaratoria di nullità per difetto di contraddittorio non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza o infondatezza della pretesa tributaria: il giudizio deve essere rinnovato davanti al giudice competente.
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