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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/329

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/329 della Commissione del 10 febbraio 2023 recante trecentotrentaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32023R0329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/329 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda. La Commissione recepisce così la modifica disposta il 2 febbraio 2023 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'atto si limita a rettificare e aggiornare dati identificativi, alias, indirizzi, cittadinanze, numeri di passaporto e informazioni accessorie di 29 voci, comprese indicazioni su decessi, condanne e stato di detenzione.

Modifica gli elenchi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 aggiornando dati identificativi, alias, indirizzi e informazioni su persone fisiche, persone giuridiche, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda le persone fisiche, i gruppi e le entità già inseriti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, ossia i soggetti soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche per la loro associazione con ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda. L'intervento è limitato all'aggiornamento di 29 voci dell'elenco, sulla base delle decisioni del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 2 febbraio 2023; non introduce nuove categorie di destinatari ma modifica dati e qualificazioni già esistenti.

Modifica dell'elenco di soggetti sanzionati ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/329 della Commissione interviene sul regime restrittivo dell'Unione nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda. L'atto dà attuazione, nell'ordinamento UE, alla modifica decisa il 2 febbraio 2023 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, aggiornando 29 voci dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità elencati nell'allegato I. Il presente regolamento di esecuzione non crea un nuovo regime sanzionatorio, ma adegua l'elenco esistente ai cambiamenti intervenuti nelle designazioni ONU e nelle informazioni disponibili sui soggetti già designati.

Ambito soggettivo e territoriale

L'intervento riguarda esclusivamente i soggetti già iscritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, vale a dire persone fisiche, persone giuridiche, gruppi ed entità sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti senza necessità di recepimento nazionale.

Modifiche alle persone fisiche elencate

L'allegato aggiorna numerose schede personali, con una finalità prevalentemente di precisione identificativa. In molti casi vengono distinti alias certi e alias incerti, corretti i dati di nascita o di cittadinanza, aggiunti numeri di passaporto o di identificazione nazionale e precisati gli indirizzi o i luoghi di localizzazione.

Tra gli aggiornamenti più rilevanti figurano:

  • la revisione dei dati di Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan, con precisazioni su alias, cittadinanza afghana e indicazioni sulla sua presenza in Afghanistan nell'agosto 2021;
  • l'aggiornamento di soggetti collegati a Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, ISIL/Al-Qaeda in Iraq, AQAP, Lashkar-e-Tayyiba, TTP, AQIM e MUJAO;
  • l'inserimento di informazioni su decesso presunto o avvenuto per alcuni designati, tra cui Abdullah Anshori, Majeed Abdul Chaudhry, Mohammed Tufail, Mokhtar Belmokhtar, Abdelmalek Droukdel, Yahia Djouadi, Djamel Akkacha, Abderrahmane Ould El Amar e Adnan Abou Walid Al-Sahraoui;
  • l'aggiornamento di condanne, detenzione e procedimenti penali, ad esempio per Oman Rochman, Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali, Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’Al-’Anizi, Alexanda Amon Kotey ed Elshafee El Sheikh.

Modifiche alle persone giuridiche, gruppi ed entità

Il regolamento aggiorna anche tre voci dell'elenco relative a organizzazioni o sezioni territoriali:

  • Taibah International – Bosnia Offices, qualificata come estinta;
  • Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation, anch'essa indicata come estinta e con precisazioni sulla precedente registrazione in Bosnia-Erzegovina e sul trasferimento di locali e attività umanitarie alla nuova entità Sretna Buducnost;
  • Al-Haramain (sezione Paesi Bassi), per la quale si precisa che risulta estinta.

Per queste voci vengono aggiornati gli indirizzi, le note storiche e la base di designazione, richiamata ora all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I; l'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori, l'effetto pratico è l'aggiornamento immediato delle verifiche sanzionatorie, dei controlli antiriciclaggio e delle procedure di compliance relative ai soggetti elencati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sull'elenco dei soggetti destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche.

Base e finalità dell'intervento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Il considerando richiama la decisione del comitato per le sanzioni ONU del 2 febbraio 2023, che ha modificato 29 voci dell'elenco, rendendo necessario l'adeguamento dell'allegato I.

Aggiornamento delle persone fisiche elencate

L'allegato modifica numerose schede nominative di persone fisiche, precisando o correggendo dati di identità, alias certi e incerti, grafie originali, cittadinanze, luoghi di nascita, indirizzi, numeri di documenti, date di designazione e informazioni ulteriori. In diversi casi vengono aggiunti elementi come decesso presunto o avvenuto, condanne penali, detenzione, ruoli operativi in organizzazioni terroristiche e collegamenti con soggetti già designati.

Aggiornamento di persone giuridiche, gruppi ed entità

L'allegato modifica anche tre voci relative a persone giuridiche o entità: Taibah International – Bosnia Offices, Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation e Al-Haramain (sezione Paesi Bassi). Le modifiche precisano indirizzi, stato di estinzione/non esistenza, riferimenti alla cessazione delle attività e la data di designazione aggiornata all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunelotta al terrorismomisure restrittive finanziarie

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