Regolamento (UE) 2023/266
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/266 della Commissione del 9 febbraio 2023 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2022 fino al 30 marzo 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per il calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel periodo indicato. Le tabelle allegate fissano, per numerose valute, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali interessati. Il provvedimento è adottato in via urgente per garantire disponibilità immediata e uniformità applicativa delle medesime basi tecniche. Si applica dal 31 dicembre 2022 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione che fissa le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base Solvency II per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2022 al 30 marzo 2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), limitatamente al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2022 fino al 30 marzo 2023. Riguarda le informazioni tecniche da usare per la migliore stima, l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità, sulla base delle strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, degli spread fondamentali e degli aggiustamenti per la volatilità indicati negli allegati. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri; è rilevante anche ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/266 della Commissione
Il regolamento disciplina, in via tecnica e temporanea, le basi di mercato da utilizzare nel quadro Solvency II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. La finalità è garantire condizioni uniformi tra imprese di assicurazione e di riassicurazione e assicurare l’immediata disponibilità delle informazioni necessarie per le segnalazioni con date di riferimento tra il 31 dicembre 2022 e il 30 marzo 2023.
Contesto normativo e finalità
L’atto è adottato in attuazione della direttiva 2009/138/CE, in particolare dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma. I considerando chiariscono che le informazioni tecniche devono essere fondate sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento applicabile e che, per ragioni prudenziali, tutte le imprese devono usare le medesime informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti. La Commissione richiama inoltre l’urgenza di rendere disponibili tali dati senza ritardo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II. Il suo ambito è circoscritto al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2022 al 30 marzo 2023. Rilevano, in particolare, la migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater e l’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Informazioni tecniche per la migliore stima
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rinvia all’allegato I, che contiene le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per un ampio numero di valute. Le tabelle coprono durate residue fino a 150 anni e sono concepite per il calcolo della migliore stima senza applicazione dell’aggiustamento di congruità o dell’aggiustamento per la volatilità. Le valute elencate includono, tra le altre, euro, sterlina, dollaro USA, yen, franco svizzero, valute nordiche e dell’Europa centrale, nonché numerose valute di mercati extra UE.
Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II stabilisce gli spread fondamentali, espressi in punti base, che servono per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Gli spread sono differenziati per tipologia di esposizione: amministrazioni centrali e banche centrali, enti finanziari e altre esposizioni. Per ciascuna categoria, gli importi variano in funzione della valuta, della durata e della classe di merito di credito. Il regolamento precisa espressamente che gli spread non comprendono gli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread per le durate da 11 a 30 anni coincidono con quelli della durata a 10 anni.
Aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III riporta l’aggiustamento per la volatilità da applicare alla pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio per ciascun mercato assicurativo nazionale. Per l’area euro, inclusa l’Italia, il valore indicato è pari a 19 punti base. Il testo prevede inoltre valori specifici per altri mercati: ad esempio 24 punti base per Repubblica ceca e Regno Unito, 15 per la Danimarca, 20 per l’Ungheria, 17 per la Polonia, 35 per la Bulgaria, 52 per gli Stati Uniti; sono presenti anche valori negativi per alcune giurisdizioni, tra cui Svezia, Croazia, Islanda e Svizzera/Liechtenstein.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2022. Ciò consente di utilizzare retroattivamente le informazioni tecniche per le segnalazioni che rientrano nel periodo coperto dall’atto.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli intermediari assicurativi non è prevista una disciplina autonoma, ma un obbligo tecnico-contabile immediato: le imprese devono allineare i calcoli prudenziali ai parametri pubblicati negli allegati. In pratica, il regolamento impatta direttamente sulla valorizzazione delle passività assicurative e sul calcolo dei fondi propri di base, con riflessi sulla solvibilità regolamentare, sulla reportistica di vigilanza e sulle eventuali verifiche interne di compliance.
Disposizioni principali
Obbligo di utilizzo delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2022 al 30 marzo 2023.
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima, di cui all’allegato I; b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II; c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 dicembre 2022.
Base giuridica e urgenza
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e secondo la procedura di urgenza del regolamento (UE) n. 182/2011, per assicurare la tempestiva disponibilità delle informazioni tecniche e l’uso uniforme delle stesse da parte delle imprese.
Allegato I - Strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
Fissa, per numerose valute, i tassi privi di rischio per durata residua fino a 150 anni ai fini del calcolo della migliore stima senza aggiustamento di congruità o di volatilità. Le valute incluse comprendono, tra le altre, euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Allegato II - Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
Stabilisce, in punti base, gli spread fondamentali da applicare alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e verso altre esposizioni, differenziandoli per valuta, classe di merito di credito e durata. L’allegato precisa che gli spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE; per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread per durate da 11 a 30 anni sono pari a quelli a 10 anni.
Allegato III - Aggiustamenti per la volatilità
Definisce, per ciascun mercato assicurativo nazionale e per la relativa valuta, l’aggiustamento per la volatilità da applicare alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Sono previsti, tra gli altri, 19 punti base per i principali mercati dell’area euro inclusa l’Italia, 24 punti base per la Repubblica ceca e il Regno Unito, 15 per la Danimarca, 20 per l’Ungheria, valori negativi per Svezia, Croazia, Islanda e Svizzera/Liechtenstein, e 52 punti base per gli Stati Uniti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 feb 2023Regolamento (UE) 2023/265
- Regolamento · 9 feb 2023Regolamento (UE) 2023/342
- Regolamento · 8 feb 2023Regolamento (UE) 2023/267
- Regolamento · 8 feb 2023Regolamento (UE) 2023/268
- Regolamento · 8 feb 2023Regolamento (UE) 2023/308
- Regolamento · 8 feb 2023Regolamento (UE) 2023/336
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →