Regolamento (UE) 2023/1185
Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa la direttiva (UE) 2018/2001 fissando una soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70% per i carburanti derivanti da carbonio riciclato. Inoltre disciplina in modo puntuale la metodologia di calcolo delle riduzioni emissive per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato, includendo regole su input, co-prodotti, elettricità, cattura e stoccaggio della CO2. L’allegato contiene la formula di calcolo, i criteri di attribuzione delle emissioni e valori standard/di riferimento, compresi i fattori per l’energia elettrica nei diversi Stati membri. Il regolamento è direttamente applicabile e si inserisce nel quadro dell’obiettivo UE di decarbonizzazione e neutralità climatica.
Definisce la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti derivanti da carbonio riciclato e stabilisce la metodologia di calcolo delle riduzioni per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato.
Ambito di applicazione
Si applica, in tutta l’Unione europea e in modo direttamente obbligatorio, ai soggetti che producono e/o immettono sul mercato carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato, ai fini della verifica delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra previste dalla direttiva (UE) 2018/2001. Rilevano sia i processi produttivi singoli sia i processi integrati, anche quando producono una miscela di carburanti e co-prodotti, nonché l’uso di energia elettrica di rete o ritenuta pienamente rinnovabile. Sono richiamati e delimitano l’ambito anche la direttiva 2003/87/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2009/31/CE e il regolamento (UE) 2021/1119; il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento delegato (UE) 2023/1185: soglia minima e metodologia per carburanti da carbonio riciclato e carburanti RFNBO
Il regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2018/2001 in materia di promozione dell’energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo ai carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato. La finalità dichiarata è assicurare un metodo uniforme, oggettivo e non discriminatorio di calcolo delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore trasporti e con la traiettoria verso la neutralità climatica al 2050.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che il regolamento intende valorizzare i carburanti prodotti da carbonio catturato o da fonti rinnovabili non biologiche, purché realizzino effettive riduzioni emissive lungo l’intero ciclo di vita. La Commissione sottolinea che non devono essere riconosciuti crediti per la CO2 già contabilizzata da altre disposizioni dell’Unione e che l’origine del carbonio, pur non essendo decisiva nel breve termine, diventa rilevante nel medio-lungo periodo alla luce della progressiva scarsità di fonti di carbonio catturabile e dell’esigenza di evitare dipendenza da combustibili non sostenibili.
Soglia minima per i carburanti derivanti da carbonio riciclato
L’articolo 2 fissa una soglia minima di riduzione delle emissioni pari ad almeno il 70% per i carburanti derivanti da carbonio riciclato. Si tratta di un parametro autonomo e vincolante, destinato a fungere da requisito minimo di sostenibilità climatica per questa categoria di carburanti.
Metodo generale di calcolo delle emissioni
L’allegato definisce una formula complessiva di calcolo delle emissioni: E = e i + e p + e td + e u – e ccs. Le componenti comprendono le emissioni derivanti dall’approvvigionamento degli input, dalla lavorazione, dal trasporto e distribuzione, dalla combustione finale e le riduzioni dovute alla cattura e allo stoccaggio geologico della CO2. La metodologia esprime il risultato in gCO2eq/MJ di carburante e, per il calcolo della riduzione rispetto al combustibile fossile di riferimento, utilizza la formula (E F – E)/E F, con E F fissato a 94 gCO2eq/MJ per tutti i carburanti disciplinati.
Input energetici, input elastici e input rigidi
Una parte centrale dell’allegato riguarda la qualificazione degli input. Gli input elastici sono quelli il cui approvvigionamento può essere aumentato per soddisfare una domanda aggiuntiva; per essi sono previsti valori standard o dati di catena di approvvigionamento. Gli input rigidi, invece, sono quelli la cui offerta non può essere ampliata senza sottrarli ad altri usi, e includono anche gli output di processi integrati in proporzione fissa quando rappresentano meno del 10% del valore economico dell’output.
Per gli input rigidi la metodologia considera espressamente il cambio di destinazione d’uso rispetto all’impiego precedente o alternativo, includendo la perdita di produzione di energia elettrica, calore o altri prodotti e le eventuali emissioni connesse a trattamento supplementare e trasporto. Per i primi 20 anni di produzione, la perdita va calcolata sulla base della media degli ultimi tre anni antecedenti l’avvio della produzione; dopo i 20 anni, si utilizzano standard minimi di prestazione energetica ipotizzati nelle conclusioni BAT pertinenti, o, in mancanza, processi comparabili con tecnologia d’avanguardia.
Energia elettrica: regola generale e opzioni di attribuzione
Se l’energia elettrica impiegata è pienamente rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, le emissioni sono pari a zero. Se, invece, l’elettricità di rete non è pienamente rinnovabile, il regolamento consente tre metodi alternativi di attribuzione annuale delle emissioni:
- applicazione della parte C dell’allegato, ferma restando la disciplina sugli aiuti di Stato;
- metodo delle ore a pieno carico, con valore pari a 0 gCO2eq/MJ se il numero di ore è inferiore o uguale a quello in cui il prezzo marginale è stato fissato da impianti rinnovabili o nucleari nell’anno precedente, oppure pari a 183 gCO2eq/MJ negli altri casi;
- utilizzo del valore di emissione dell’unità marginale nella zona di offerta, se l’informazione è pubblicamente disponibile presso il gestore del sistema di trasmissione nazionale.
Regole sulla cattura, uso e stoccaggio della CO2
La metodologia disciplina in modo articolato il trattamento della CO2 catturata. In generale, non devono essere conteggiati come evitati i quantitativi di CO2 già presi in considerazione a monte da altre norme UE. Possono tuttavia essere riconosciuti come riduzioni, entro condizioni specifiche, i casi di CO2 catturata da attività ETS con pricing del carbonio efficace e incorporata nel carburante entro termini temporali stabiliti, CO2 catturata dall’aria, CO2 derivante da biocarburanti/bioliquidi/combustibili da biomassa sostenibili senza pregressi crediti, CO2 derivante dalla combustione di carburanti conformi al presente regolamento, oppure CO2 di fonte geologica precedentemente rilasciata naturalmente.
Sono espressamente esclusi la CO2 ottenuta dalla combustione deliberata di carburante per produrre anidride carbonica e la CO2 la cui cattura abbia già generato un credito di emissione in base ad altre disposizioni. Se la CO2 è stoccata in modo permanente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, la riduzione può essere accreditata al prodotto, mentre le emissioni dell’operazione di stoccaggio e del trasporto della CO2 confluiscono nelle emissioni di lavorazione.
Co-prodotti e allocazione delle emissioni
Quando il processo genera più prodotti, incluse combinazioni di carburanti, prodotti chimici e co-prodotti energetici come calore o elettricità esportata, le emissioni vanno allocate con criteri specifici. Il regolamento prevede, a seconda dei casi, allocazione al termine del processo, allocazione per fasi di processo fino alla produzione del co-prodotto, imputazione integrale se l’impianto tratta solo uno dei co-prodotti, criterio di causalità fisica se il rapporto tra gli output è variabile, criterio energetico se tutti i co-prodotti sono energetici, oppure criterio economico se alcuni co-prodotti non hanno contenuto energetico.
Valori standard e dati di riferimento
L’allegato contiene tabelle di riferimento essenziali per l’applicazione pratica della metodologia: valori standard di intensità emissiva per input elastici diversi dall’elettricità, fattori di emissione per combustione stazionaria di combustibili fossili e da biomassa, fattori a monte dei combustibili e una tabella con l’intensità delle emissioni dell’energia elettrica per gli Stati membri dell’UE nel 2020. Questi valori servono come base operativa fino all’aggiornamento dei dati o alla disponibilità di informazioni più recenti.
Entrata in vigore e effetto giuridico
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Soglia minima di riduzione per i carburanti da carbonio riciclato
L’articolo 2 stabilisce che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall’uso di carburanti derivanti da carbonio riciclato deve essere almeno del 70%.
Metodologia di calcolo delle riduzioni emissive
L’articolo 3 rinvia all’allegato per il calcolo delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.
Formula di calcolo e componenti emissive
L’allegato prevede che le emissioni totali siano calcolate con la formula E = e i + e p + e td + e u – e ccs, considerando approvvigionamento degli input, lavorazione, trasporto e distribuzione, combustione finale e riduzioni per cattura e stoccaggio geologico di CO2. Non si considerano le emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.
Riduzione rispetto al carburante fossile di riferimento
La riduzione è calcolata come (E F – E)/E F e, per tutti i carburanti disciplinati, il carburante fossile di riferimento è fissato a 94 gCO2eq/MJ.
Regole sugli input elastici e rigidi
L’allegato distingue tra input elastici e rigidi: gli input elastici seguono valori standard o dati specifici di processo; gli input rigidi comprendono quelli la cui offerta non può essere ampliata e, in particolare, gli input con cambio di destinazione d’uso rispetto a impieghi precedenti, con regole specifiche per i primi 20 anni di produzione e successivamente sulla base di standard BAT o tecnologie comparabili.
Trattamento dell’energia elettrica
L’energia elettrica pienamente rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 è attribuita a zero emissioni. Per l’elettricità di rete non pienamente rinnovabile si applicano, per anno civile, tre metodi alternativi: intensità nazionale/di zona di offerta, metodo basato sulle ore a pieno carico, oppure valore dell’unità marginale, con regole specifiche e valori standard (tra cui 183 gCO2eq/MJ nel metodo delle ore a pieno carico in determinati casi).
Cattura e stoccaggio della CO2
Le emissioni di CO2 catturate possono essere considerate evitate solo a condizioni tassative: CO2 da attività ETS con pricing a monte efficace e incorporata nel carburante entro il 2036 (o 2041 in casi diversi dalla combustione per elettricità), CO2 catturata dall’aria, da biocarburanti sostenibili senza crediti pregressi, da combustione di carburanti conformi al presente regolamento o da fonte geologica precedentemente rilasciata naturalmente. Sono esclusi i casi di combustione deliberata per produrre CO2 e quelli già oggetto di credito in base ad altre norme.
Co-prodotti e criteri di allocazione
Quando un processo genera più prodotti, le emissioni sono allocate secondo criteri di causalità fisica, contenuto energetico o valore economico, a seconda della natura dei co-prodotti e della possibilità di variare il rapporto tra gli output. Se un impianto tratta solo uno dei co-prodotti, le emissioni dell’impianto sono interamente attribuite a quel co-prodotto.
Valori standard e intensità dell’energia elettrica
L’allegato contiene tabelle di valori standard per l’intensità emissiva degli input elastici e fattori di emissione per combustione stazionaria, combustibili da biomassa, fattori a monte e una tabella con le intensità di emissione dell’energia elettrica per gli Stati membri dell’UE (2020), da usare fino all’aggiornamento dei dati.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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