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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1184

Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto

Normativa europea32023R1184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri tecnici e temporali per determinare quando l’elettricità impiegata nella produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata interamente rinnovabile. La disciplina ruota attorno a quattro possibili basi di conformità: collegamento diretto a un impianto rinnovabile, specifiche condizioni favorevoli della zona di offerta, periodi di compensazione degli sbilanciamenti, oppure addizionalità, correlazione temporale e geografica. Sono previsti obblighi di prova e tracciabilità, possibilità di ricorrere a sistemi nazionali o volontari riconosciuti, una fase transitoria per gli impianti esistenti e una relazione della Commissione sull’impatto delle regole entro il 1° luglio 2028.

Regolamento delegato che definisce la metodologia dell’Unione per stabilire quando l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata pienamente rinnovabile.

Ambito di applicazione

Si applica alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, in particolare tramite elettrolisi, e per analogia a filiere di produzione meno comuni. Rileva sia per la produzione realizzata nel territorio dell’Unione sia per quella effettuata in paesi terzi. Il regolamento disciplina i criteri per la qualifica dell’energia elettrica come pienamente rinnovabile, le prove documentali richieste ai produttori di carburante e l’uso di sistemi nazionali o volontari riconosciuti per la certificazione; non si applica invece a biomassa o alle unità di stoccaggio in quanto tali, salvo richiamo indiretto nella definizione degli impianti rilevanti.

Regolamento delegato (UE) 2023/1184 sulla metodologia per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto

Il regolamento attua la direttiva (UE) 2018/2001 precisando quando l’energia elettrica impiegata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata pienamente rinnovabile. La finalità è evitare che tali carburanti, in particolare quelli basati su idrogeno da elettrolisi, determinino un incremento dell’uso di elettricità fossile e garantire che la domanda aggiuntiva contribuisca effettivamente allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, soprattutto tramite elettrolisi, ma anche per analogia ad altre filiere meno comuni. Le regole valgono sia per impianti situati nell’Unione sia per impianti ubicati in paesi terzi, con adattamenti terminologici quando il diritto dell’Unione richiama concetti non presenti negli ordinamenti extra UE, come la zona di offerta o il periodo di regolazione degli sbilanciamenti.

Quadro di principio e ratio

I considerando evidenziano che questi carburanti sono rilevanti per decarbonizzare settori difficili da elettrificare, come il trasporto marittimo e aereo, e per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, anche alla luce della strategia REPowerEU. Il regolamento cerca di conciliare obiettivi ambientali, fattibilità industriale e sviluppo del mercato dell’idrogeno, introducendo criteri oggettivi e non discriminatori, ma anche graduali, per tener conto dei ritardi autorizzativi, della volatilità di eolico e solare, della congestione delle reti e delle attuali limitazioni tecnologiche nello stoccaggio e nella misurazione oraria.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 precisa i concetti essenziali per l’applicazione della metodologia. In particolare:

  • la "zona di offerta" è quella definita dal regolamento (UE) 2019/943, ovvero un concetto equivalente nei paesi terzi;
  • la "linea diretta" rinvia alla direttiva (UE) 2019/944;
  • l’"impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili" esclude biomassa e unità di stoccaggio;
  • l’"entrata in funzione" include l’avvio della produzione o il repowering, ma il repowering rileva solo se richiede investimenti superiori al 30% del costo di un impianto nuovo analogo;
  • il "periodo di regolazione degli sbilanciamenti" e il "sistema di misurazione intelligente" sono richiamati dalle norme del mercato interno dell’energia elettrica.

Collegamento diretto con impianti rinnovabili

L’articolo 3 consente di considerare pienamente rinnovabile l’elettricità fornita tramite collegamento diretto a un impianto rinnovabile se sono dimostrati tre elementi: collegamento tramite linea diretta o coincidenza tra produzione di elettricità e produzione del carburante nello stesso sito; entrata in funzione dell’impianto rinnovabile non oltre 36 mesi prima dell’impianto di produzione del carburante; assenza di prelievi dalla rete, salvo verifica mediante sistema di misurazione intelligente quando l’impianto è connesso alla rete.

È inoltre previsto che un ampliamento di capacità di un impianto esistente sia trattato come parte dell’impianto iniziale se realizzato nello stesso sito entro 36 mesi dall’entrata in funzione dell’impianto originario.

Elettricità prelevata dalla rete: casi in cui è pienamente rinnovabile

L’articolo 4 individua tre ipotesi in cui l’elettricità di rete può essere conteggiata come pienamente rinnovabile senza ricorrere alle condizioni generali più stringenti:

  • nelle zone di offerta in cui la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili ha superato il 90% nell’anno civile precedente, con un limite massimo di ore di produzione calcolato in proporzione alla quota rinnovabile della zona;
  • nelle zone in cui l’intensità delle emissioni dell’elettricità è inferiore a 18 g CO2eq/MJ, purché il produttore disponga di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili per quantità equivalenti e rispetti le regole di correlazione temporale e geografica;
  • quando l’energia elettrica è consumata durante periodi di compensazione degli sbilanciamenti, se il gestore del sistema di trasmissione dimostra ridispacciamento a scendere degli impianti rinnovabili e un effetto corrispondente della produzione di carburante sulla riduzione di tale esigenza.

Se nessuna di queste ipotesi ricorre, si applicano le regole di addizionalità, correlazione temporale e geografica degli articoli 5, 6 e 7.

Addizionalità

La logica di fondo dell’articolo 5 è che la produzione di questi carburanti deve, in via ordinaria, stimolare nuova capacità rinnovabile. La condizione è soddisfatta se il produttore genera in proprio l’elettricità rinnovabile necessaria oppure conclude accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti che rispondono ai requisiti previsti, in particolare l’entrata in funzione non oltre 36 mesi prima dell’impianto di produzione del carburante.

Sono previste aperture per:

  • nuovi accordi su impianti che in precedenza erano già stati qualificati;
  • ampliamenti di capacità nello stesso sito entro 36 mesi dall’entrata in funzione iniziale.

Inoltre, l’impianto rinnovabile non deve aver ricevuto aiuti al funzionamento o agli investimenti, salvo eccezioni espressamente indicate: sostegno ricevuto prima del repowering, sostegno per terreni o connessione alla rete, sostegno che non costituisce aiuto netto, e sostegno a impianti usati per ricerca, sperimentazione e dimostrazione.

Correlazione temporale

L’articolo 6 disciplina l’evoluzione del requisito temporale. Fino al 31 dicembre 2029, la correlazione è soddisfatta se la produzione di carburante avviene nello stesso mese di calendario in cui è prodotta l’elettricità rinnovabile oggetto dell’accordo, oppure se si usa elettricità rinnovabile stoccata in una nuova opera di accumulo dietro lo stesso punto di connessione, caricata nello stesso mese di produzione. Dal 1° gennaio 2030 il criterio diventa orario, richiedendo la produzione nello stesso periodo di un’ora.

Gli Stati membri possono anticipare l’applicazione della regola oraria, dal 1° luglio 2027, previa notifica alla Commissione. La norma introduce anche una clausola di prezzo: la correlazione temporale è sempre considerata rispettata se, nell’ora di produzione, il prezzo di equilibrio del mercato del giorno prima nella zona di offerta è pari o inferiore a 20 EUR/MWh, oppure inferiore a 0,36 volte il prezzo di una quota di emissione ETS nel periodo di riferimento.

Correlazione geografica e pianificazione delle reti

L’articolo 7 mira a evitare che la produzione del carburante e la generazione rinnovabile siano scollegate in modo da aggravare la congestione di rete. Il requisito geografico è rispettato se l’impianto rinnovabile è nella stessa zona di offerta dell’elettrolizzatore, oppure in una zona interconnessa con prezzi almeno pari, oppure in una zona offshore interconnessa.

Gli Stati membri possono adottare criteri aggiuntivi per l’ubicazione di elettrolizzatori e impianti rinnovabili, al fine di coordinare la pianificazione della rete elettrica e della rete dell’idrogeno, purché tali criteri non compromettano il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica.

Prove, tracciabilità e certificazione

L’articolo 8 impone ai produttori di fornire informazioni attendibili, anche su base oraria se necessario, sulla quantità di energia elettrica impiegata e sulla sua classificazione in diverse categorie: energia non rinnovabile, energia ottenuta tramite collegamento diretto, energia di rete conteggiata come pienamente rinnovabile nei diversi casi previsti dall’articolo 4. Devono inoltre essere comunicate la quantità di energia rinnovabile generata dagli impianti coinvolti e le quantità di carburanti prodotti.

L’articolo 9 consente di dimostrare la conformità mediante sistemi nazionali o sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione. Se le evidenze provengono da un sistema già oggetto di decisione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri non possono chiedere ulteriori prove per i medesimi profili di conformità.

Fase transitoria

Per gli impianti di produzione entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028, l’articolo 11 prevede una deroga temporanea: fino al 1° gennaio 2038 non si applicano le lettere a) e b) dell’articolo 5, cioè i requisiti di nuova capacità e di assenza di sostegno. La deroga non si estende però ai supplementi di capacità realizzati dopo il 1° gennaio 2028.

Monitoraggio e revisione

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° luglio 2028, una relazione sull’impatto del regolamento, con particolare attenzione alla correlazione temporale, ai costi di produzione, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e agli effetti sul sistema energetico.

Entrata in vigore e forza giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento delegato, integra la direttiva (UE) 2018/2001 fornendo una metodologia uniforme per la qualificazione dell’elettricità rinnovabile impiegata nella produzione dei carburanti interessati.

Disposizioni principali

Oggetto e applicazione territoriale

L’articolo 1 definisce la metodologia per stabilire quando l’energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è pienamente rinnovabile. Le norme valgono per la produzione mediante elettrolisi e, per analogia, per filiere meno comuni, indipendentemente dal fatto che la produzione avvenga nell’Unione o in paesi terzi.

Definizioni chiave

L’articolo 2 introduce nozioni centrali quali zona di offerta, linea diretta, impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, produttore di carburante, entrata in funzione, sistema di misurazione intelligente e periodo di regolazione degli sbilanciamenti. In particolare, "entrata in funzione" comprende anche il repowering solo se comporta investimenti superiori al 30% del costo di un impianto nuovo analogo.

Collegamento diretto a impianto rinnovabile

L’articolo 3 consente di conteggiare come pienamente rinnovabile l’elettricità ottenuta tramite collegamento diretto a un impianto rinnovabile se: l’impianto è collegato con linea diretta o coincide con il sito produttivo; l’impianto rinnovabile è entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell’impianto di produzione del carburante, con regole specifiche per incrementi di capacità nello stesso sito; e, se l’impianto è connesso alla rete, un sistema di misurazione intelligente dimostra che non è stata prelevata elettricità dalla rete.

Regole generali per l’elettricità prelevata dalla rete

L’articolo 4 prevede tre ipotesi autonome in cui l’elettricità di rete può essere considerata pienamente rinnovabile: nelle zone di offerta con quota media di rinnovabili superiore al 90% nell’anno civile precedente, entro un numero massimo di ore proporzionato alla quota rinnovabile della zona; nelle zone con intensità di emissioni inferiore a 18 g CO2eq/MJ, se esistono accordi di compravendita di energia rinnovabile e sono rispettate correlazione temporale e geografica; oppure, in presenza di consumo durante periodi di compensazione degli sbilanciamenti, se il gestore del sistema di trasmissione dimostra ridispacciamento a scendere e corrispondente riduzione della necessità di ridispacciamento.

Addizionalità

L’articolo 5 richiede che, in via generale, l’elettricità rinnovabile usata per i carburanti provenga da nuova capacità: l’impianto rinnovabile deve essere entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell’impianto di produzione, oppure il produttore deve generare l’elettricità nei propri impianti o tramite accordi di compravendita con impianti che rispettano tale requisito. Sono previste deroghe specifiche per nuovi accordi relativi a impianti già qualificati in precedenza e per incrementi di capacità nello stesso sito entro 36 mesi. Inoltre, l’impianto rinnovabile non deve aver ricevuto aiuti al funzionamento o agli investimenti, salvo eccezioni tassative (sostegno precedente al repowering, sostegno per terreni o connessione alla rete, sostegno non netto e impianti per ricerca, sperimentazione e dimostrazione).

Correlazione temporale

L’articolo 6 introduce una disciplina progressiva: fino al 31 dicembre 2029 la produzione deve avvenire nello stesso mese di calendario della generazione rinnovabile oggetto dell’accordo, oppure in abbinamento a nuova capacità di stoccaggio caricata nello stesso mese; dal 1° gennaio 2030 il requisito diventa orario, con produzione nello stesso periodo di un’ora. Gli Stati membri possono applicare la regola oraria già dal 1° luglio 2027 previa notifica alla Commissione. La correlazione temporale si considera sempre soddisfatta anche quando, nell’ora di produzione, il prezzo di equilibrio della zona di offerta è pari o inferiore a 20 EUR/MWh o inferiore a 0,36 volte il prezzo di una quota di emissione ETS.

Correlazione geografica

L’articolo 7 richiede che l’elettrolizzatore e l’impianto rinnovabile siano localizzati, in alternativa, nella stessa zona di offerta, in una zona di offerta interconnessa con prezzi uguali o superiori, oppure in una zona offshore interconnessa. Gli Stati membri possono aggiungere criteri ulteriori sull’ubicazione per coordinare sviluppo della rete elettrica e della rete dell’idrogeno, purché non sia pregiudicato il mercato interno dell’energia elettrica.

Obblighi documentali e tracciabilità

L’articolo 8 impone al produttore di fornire informazioni attendibili, eventualmente su base oraria, sulla quantità di elettricità usata e sulla sua ripartizione tra energia non rinnovabile, energia conteggiata come pienamente rinnovabile tramite collegamento diretto, tramite le diverse ipotesi dell’articolo 4 e sulla quantità totale di carburanti prodotti. Deve inoltre essere indicata la produzione rinnovabile degli impianti coinvolti, a prescindere dall’uso finale dell’energia.

Certificazione e sistemi riconosciuti

L’articolo 9 consente ai produttori di avvalersi di sistemi nazionali o di sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Se le prove provengono da un sistema già oggetto di decisione di riconoscimento per la dimostrazione della conformità all’articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della direttiva, lo Stato membro non può chiedere ulteriori prove di conformità ai criteri del regolamento.

Relazione della Commissione

L’articolo 10 impone alla Commissione di presentare entro il 1° luglio 2028 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’impatto delle prescrizioni, in particolare della correlazione temporale, sui costi di produzione, sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul sistema energetico.

Fase transitoria per impianti esistenti

L’articolo 11 prevede che fino al 1° gennaio 2038 l’articolo 5, lettere a) e b), non si applichi agli impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028. La deroga non vale per i supplementi di capacità di produzione realizzati dopo il 1° gennaio 2028.

Entrata in vigore

L’articolo 12 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergia rinnovabileidrogenotrasportimercato interno dell’energia elettricacertificazione e tracciabilità

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