Regolamento (UE) 2023/265
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione del 9 febbraio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica dall’India e dalla Turchia, ritenendo accertati dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale tra i due. La Commissione ha condotto un’inchiesta articolata su rappresentatività, campionamento, definizione del prodotto, margini di dumping, pregiudizio e interesse dell’Unione, respingendo numerose contestazioni procedurali e sostanziali. Le misure sono adottate secondo la regola del dazio inferiore e prevedono aliquote differenziate per società, oltre a requisiti documentali specifici per beneficiare dei dazi individuali o dell’esclusione.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre di ceramica originarie dell’India e della Turchia, con specifiche aliquote per società e regole di applicazione doganale.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di piastrelle e lastre da pavimentazione o rivestimento di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici di ceramica, anche su supporto, e ceramica di finitura, classificati ai codici NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00, originari dell’India o della Turchia. Il regolamento disciplina sia le importazioni delle società espressamente elencate sia quelle di "tutte le altre società"; non si applica al gruppo Lavish (India) e a Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turchia), per i quali è espressamente escluso il dazio. Prevede inoltre la possibilità di estensione a nuovi produttori esportatori che dimostrino le condizioni di cui all’articolo 2. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping definitivo sulle piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia
Il regolamento attua la conclusione della Commissione secondo cui le importazioni di piastrelle di ceramica dall’India e dalla Turchia erano oggetto di dumping e causavano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. L’intervento è adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e tiene conto della regola del dazio inferiore, del margine di dumping e del livello di eliminazione del pregiudizio.
Procedimento e impostazione dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta il 13 dicembre 2021 a seguito di denuncia della CET per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha esaminato la rappresentatività della denuncia, il campionamento di produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori, le richieste di esame individuale, la riservatezza di talune informazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate.
Prodotto interessato e definizione del prodotto
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o rivestimento di ceramica, mosaici e ceramica di finitura, classificati ai codici NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00. La Commissione ha considerato prodotti simili quelli fabbricati e venduti nell’Unione, sul mercato interno dei paesi interessati e esportati nell’Unione, respingendo le richieste di esclusione relative, tra l’altro, a grandi lastre, piastrelle in bicottura, piastrelle speciali, piastrelle da rivestimento in bicottura e piastrelle per piscine.
Dumping: metodologia e margini
Per l’India e la Turchia la Commissione ha determinato il valore normale, il prezzo all’esportazione e i necessari adeguamenti per un confronto equo, inclusi trasporti, assicurazione, movimentazione, credito, commissioni e rialzi di operatori collegati. Per l’India i margini di dumping definitivi sono pari a 8,7 % per il gruppo Conor, 6,7 % per il gruppo Icon, 7,3 % per le altre società collaboranti e 8,7 % per tutte le altre società; per la Turchia, 20,9 % per Hitit, 4,8 % per Qua Granite/Bien, 9,2 % per le altre società collaboranti e 20,9 % per tutte le altre società. Il gruppo Lavish e Vitra risultano con margine pari a 0 % e non sono quindi assoggettati al dazio.
Pregiudizio e nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione, frammentata e composta da oltre 300 produttori, abbia subito un pregiudizio notevole: quota di mercato in calo, redditività negativa per quasi tutto il periodo in esame, investimenti ridotti e prezzi di vendita insufficienti a coprire i costi. Le importazioni oggetto di dumping sono cresciute fortemente in volume e quota di mercato, esercitando undercutting e contrazione dei prezzi. Gli altri fattori esaminati, inclusi importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, costi di produzione e COVID-19, non hanno interrotto il nesso causale accertato.
Interesse dell’Unione e applicazione delle misure
La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione: tutela l’industria dell’Unione, mentre l’impatto su importatori, utilizzatori e consumatori è stato ritenuto limitato, anche per la disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento. Le misure definitive sono quindi imposte ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, con applicazione della regola del dazio inferiore e con presidi antifrode basati sulla fattura commerciale obbligatoria per le aliquote individuali.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario dell’India e della Turchia. Le aliquote sono differenziate per società: India, 8,7 % per Conor Granito Pvt Ltd. e Corial Ceramic Pvt Ltd.; 6,7 % per Acecon Vitrified Pvt Ltd., Avlon Ceramics Pvt Ltd., Duracon Vitrified Pvt Ltd., Eracon Vitrified Pvt Ltd., Evershine Vitrified Pvt Ltd., Icon Granito Pvt Ltd. e Venice Ceramics Pvt Ltd.; 7,3 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I; 8,7 % per tutte le altre società. Turchia, 20,9 % per Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.; 4,8 % per Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş. e Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş.; 9,2 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato II; 20,9 % per tutte le altre società.
Esenzioni e codici TARIC
Il dazio non si applica al produttore esportatore indiano gruppo Lavish, composto da Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics Pvt Ltd., Lakme Vitrified Pvt Ltd. e Liva Ceramics Pvt Ltd. (codice addizionale TARIC C903), né al produttore esportatore turco Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (codice addizionale TARIC C902).
Condizione della fattura commerciale valida
L’applicazione delle aliquote individuali e la non applicazione del dazio ai soggetti esclusi sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida, con una dichiarazione datata e firmata che attesti fabbricante, prodotto, quantità, società e paese di origine. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota per "tutte le altre società".
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 consente di modificare l’elenco dei soggetti assoggettati ai dazi per includere nuovi produttori esportatori dell’India o della Turchia, se provano: assenza di esportazioni nel periodo d’inchiesta (1° luglio 2020-30 giugno 2021), assenza di collegamento con esportatori o produttori soggetti alle misure e successiva esportazione del prodotto in esame o assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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