Ordinanza n. 2780/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'ottemperanza dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 6928/2025, depositata in data 09/12/2025 (RG 11980/2025)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o contestata esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6928/2025, relativa al reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per ADSS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un'istanza di ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 6928/2025, con la quale era stato disposto, ai fini cautelari, il suo inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS validi per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. Ha sostenuto, implicitamente, la mancata o inesatta esecuzione della misura da parte dell'amministrazione scolastica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza, rilevando che l'ordinanza cautelare n. 6928/2025 era stata correttamente eseguita dal Ministero mediante il reinserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per ADSS, in espressa esecuzione della decisione cautelare, come risultava dal provvedimento depositato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Il giudice ha quindi escluso la sussistenza di un inadempimento. Ha disposto la prosecuzione del giudizio di merito, fissando l'udienza pubblica del 28 ottobre 2026 e prevedendo la riunione con il ricorso principale n. 11980/2025, in quanto il procedimento di ottemperanza è accessorio a quello di impugnazione principale. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'istanza di ottemperanza; il giudice, verificata la corretta esecuzione del comando cautelare, ha respinto la domanda.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza a una misura cautelare deve essere respinta quando l'amministrazione dimostri di avere eseguito correttamente il comando giudiziale, anche mediante l'adozione di un provvedimento espressamente dichiarato attuativo della decisione cautelare.
- Il giudizio di ottemperanza avente natura accessoria rispetto al giudizio principale di impugnazione può essere riunito a quest'ultimo e la sua trattazione può essere fissata congiuntamente all'udienza pubblica di merito.
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