Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2780/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 6928/2025, depositata in data 09/12/2025 (RG 11980/2025)

Giustizia amministrativa202602378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6928/2025, relativa al reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per ADSS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un'istanza di ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 6928/2025, con la quale era stato disposto, ai fini cautelari, il suo inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS validi per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. Ha sostenuto, implicitamente, la mancata o inesatta esecuzione della misura da parte dell'amministrazione scolastica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza, rilevando che l'ordinanza cautelare n. 6928/2025 era stata correttamente eseguita dal Ministero mediante il reinserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per ADSS, in espressa esecuzione della decisione cautelare, come risultava dal provvedimento depositato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Il giudice ha quindi escluso la sussistenza di un inadempimento. Ha disposto la prosecuzione del giudizio di merito, fissando l'udienza pubblica del 28 ottobre 2026 e prevedendo la riunione con il ricorso principale n. 11980/2025, in quanto il procedimento di ottemperanza è accessorio a quello di impugnazione principale. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'istanza di ottemperanza; il giudice, verificata la corretta esecuzione del comando cautelare, ha respinto la domanda.

Massime di principio

  • La domanda di ottemperanza a una misura cautelare deve essere respinta quando l'amministrazione dimostri di avere eseguito correttamente il comando giudiziale, anche mediante l'adozione di un provvedimento espressamente dichiarato attuativo della decisione cautelare.
  • Il giudizio di ottemperanza avente natura accessoria rispetto al giudizio principale di impugnazione può essere riunito a quest'ultimo e la sua trattazione può essere fissata congiuntamente all'udienza pubblica di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.