Sentenza del 31/03/2017 n. 8407 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Roma, sostenendo che il giudice d'appello non avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'appello e, soprattutto, avesse erroneamente ritenuto tardivo l'avviso di rettifica e liquidazione. L'atto era stato spedito tramite raccomandata il 15 maggio 2006, entro il termine biennale di decadenza, sebbene fosse stato ricevuto dal contribuente il 19 maggio 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, per verificare il rispetto del termine di decadenza dell'Amministrazione finanziaria nella notifica a mezzo posta, rileva la data di spedizione dell'atto e non quella di ricezione da parte del contribuente. Poiché la spedizione era avvenuta il 15 maggio 2006, l'atto doveva ritenersi tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Principio della scissione degli effetti della notificazione
In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente.
Quando deve verificarsi se il notificante ha rispettato un termine decadenziale, la notificazione produce effetti distinti: per l'Amministrazione rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, mentre per il destinatario rileva la data di ricezione ai fini degli effetti che lo riguardano.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez. 5 e Sez. 6-5
Sez. 6-5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014; Sez. 5, Sentenza n. 15298 del 10/06/2008
La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui il principio della scissione degli effetti della notificazione si applica anche agli atti di imposizione tributaria e consente di considerare tempestiva la spedizione effettuata entro il termine di decadenza.
Massime di principio
- Per gli atti tributari notificati tramite posta, il rispetto del termine di decadenza da parte dell'Amministrazione si valuta normalmente sulla base della data di spedizione, non della data in cui il contribuente riceve l'atto.
- La ricezione successiva alla scadenza non rende tardivo l'atto se l'Amministrazione dimostra di averlo consegnato al servizio postale entro il termine previsto.
- È essenziale conservare e verificare la documentazione postale, come ricevuta di spedizione e attestazioni della raccomandata, perché la tempestività dipende dalla prova della data di invio.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente ogni questione sostanziale: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio affermato e decidere anche sulle spese.
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