Regolamento (UE) 2024/204
Regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/691 fissando criteri uniformi per la segnalazione alla Commissione delle irregolarità relative al FEG. Definisce i concetti chiave di "sospetto di frode" e di "primo verbale amministrativo o giudiziario", stabilisce quando le irregolarità devono essere segnalate e quali dati devono accompagnare la prima comunicazione. Disciplina inoltre gli aggiornamenti successivi, l’uso delle informazioni da parte della Commissione e le garanzie di riservatezza e protezione dei dati.
Disposizioni specifiche sulla segnalazione delle irregolarità relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’esercizio dell’obbligo di segnalare alla Commissione le irregolarità concernenti il FEG ai sensi del regolamento (UE) 2021/691. Riguarda i casi di irregolarità individuati tramite primo verbale amministrativo o giudiziario, le relative informazioni iniziali e gli aggiornamenti successivi, nonché il trattamento delle informazioni trasmesse. Non si applica alle irregolarità di importo inferiore a 10 000 EUR, salvo il caso di irregolarità interconnesse che superino complessivamente tale soglia, e prevede ulteriori esclusioni per i casi di mancata esecuzione dovuta a fallimento non fraudolento dell’operatore economico, per i casi segnalati spontaneamente prima del rilevamento e per quelli corretti prima della dichiarazione di spesa finale, con eccezione dei casi di sospetto di frode per alcune deroghe. Le norme si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Segnalazione delle irregolarità nel FEG
Il regolamento delegato (UE) 2024/204 integra il regolamento (UE) 2021/691 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro, stabilendo regole operative comuni per la segnalazione alla Commissione delle irregolarità. La finalità dichiarata è rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, consentendo analisi del rischio, individuazione più efficace delle frodi e predisposizione di relazioni e sistemi di controllo coerenti con quelli previsti per altri fondi UE.
Contesto normativo e criteri di armonizzazione
Il regolamento si colloca nel quadro dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/691 e mira a rendere equivalenti le modalità di segnalazione a quelle già previste per altri strumenti finanziari dell’Unione. I considerando richiamano, in particolare, l’allineamento con il regolamento (UE) 2021/1060 e con il regolamento delegato (UE) 2024/205, nonché la necessità di una disciplina coerente del sospetto di frode e della trasmissione dei dati, nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati personali.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, si applicano anzitutto le definizioni del regolamento (UE) 2021/691. In aggiunta, vengono chiariti due concetti centrali:
- "sospetto di frode": un’irregolarità che, a livello nazionale, dà avvio a un procedimento amministrativo o giudiziario volto ad accertare un comportamento intenzionale, in particolare una frode o altri reati rilevanti ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371, o, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, della convenzione PIF richiamata dal regolamento;
- "primo verbale amministrativo o giudiziario": la prima valutazione scritta di un’autorità competente che, sulla base di fatti specifici, accerta la possibile esistenza di un’irregolarità, con possibilità di revisione o revoca in base agli sviluppi del procedimento.
Ambito della segnalazione e deroghe
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le irregolarità che siano state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Tuttavia, non sono soggette a segnalazione:
- le irregolarità relative a un contributo FEG inferiore a 10 000 EUR, salvo che siano interconnesse e comportino complessivamente un contributo superiore alla soglia;
- i casi in cui la mancata esecuzione, totale o parziale, della misura sia dovuta al fallimento non fraudolento dell’operatore economico coinvolto;
- i casi segnalati spontaneamente dall’operatore economico all’autorità di gestione o a un’altra autorità competente prima del loro rilevamento;
- i casi rilevati e corretti dall’autorità di gestione o da altra autorità competente prima dell’inclusione delle spese nella dichiarazione di spesa presentata con la relazione finale.
Le deroghe relative alla segnalazione spontanea e alla correzione preventiva non si applicano alle irregolarità qualificate come sospetto di frode.
Contenuto della segnalazione iniziale
La prima comunicazione deve essere dettagliata e includere gli elementi necessari all’analisi del caso da parte della Commissione. In particolare devono essere indicati:
- identificativi del caso FEG, misura e operazione interessata;
- persone fisiche o giuridiche coinvolte e ruolo svolto, salvo irrilevanza per la lotta alle irregolarità;
- numero di identificazione nazionale e partita IVA delle persone interessate;
- regione o area geografica dell’operazione, anche tramite riferimenti NUTS;
- disposizioni UE e nazionali violate;
- data e fonte della prima informazione che fa presumere l’irregolarità;
- pratiche utilizzate per commetterla e, se del caso, indicazione del sospetto di frode;
- modalità di scoperta;
- eventuale numero del caso OLAF;
- Stati membri interessati, se pertinenti;
- periodo o data di commissione;
- data del primo verbale amministrativo o giudiziario;
- importo totale delle spese e importo interessato dall’irregolarità, con distinzione tra contributo UE, cofinanziamento nazionale ed eventuali contributi privati;
- nei casi di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia ancora stato versato, importo che sarebbe stato pagato indebitamente;
- natura della spesa irregolare.
Se il diritto nazionale prevede il segreto istruttorio, la trasmissione è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, secondo la normativa nazionale.
Aggiornamenti successivi e procedimenti sanzionatori
Qualora alcune informazioni non siano disponibili al momento della prima segnalazione, o debbano essere rettificate o integrate, gli Stati membri devono trasmettere i dati mancanti o aggiornati nelle relazioni sui provvedimenti successivi. Devono inoltre comunicare l’avvio, la conclusione o la rinuncia di procedimenti o misure amministrative, nonché di sanzioni amministrative o penali, e l’esito di tali procedimenti.
Per le irregolarità sanzionate occorre indicare anche:
- se la sanzione è amministrativa o penale e i relativi dettagli;
- se la sanzione discende dalla violazione del diritto dell’Unione o nazionale;
- se è stata accertata una frode.
Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri devono fornire informazioni su una specifica irregolarità o su un gruppo specifico di irregolarità.
Utilizzo delle informazioni, riservatezza e protezione dei dati
Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate dalla Commissione per analisi del rischio tramite tecnologie informatiche, nonché per elaborare relazioni e sviluppare sistemi di individuazione dei rischi. Le informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio e devono beneficiare della stessa protezione prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle pertinenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione.
La Commissione e gli Stati membri devono adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la riservatezza dei dati scambiati. Le informazioni non possono essere comunicate a soggetti non autorizzati, salvo consenso esplicito dello Stato membro interessato, e non possono essere usate per finalità diverse dalla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, salvo tale consenso. Il regolamento richiama inoltre il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 per ogni trattamento di dati personali, nonché la necessità di prevenire divulgazioni illecite o accessi non autorizzati.
Rapporti con altri strumenti dell’Unione
Gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento si applicano fatti salvi quelli derivanti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo all’OLAF e dal regolamento (UE) 2017/1939 sulla Procura europea. Il testo si coordina quindi con gli strumenti antifrode e investigativi dell’Unione senza sostituirli.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 febbraio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Stabilisce i criteri per determinare i casi di irregolarità che gli Stati membri devono segnalare e i dati da fornire alla Commissione, in attuazione dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691.
Definizioni rilevanti
Introduzione delle definizioni di "sospetto di frode" e di "primo verbale amministrativo o giudiziario". Il sospetto di frode ricorre quando un’irregolarità avvia un procedimento amministrativo o giudiziario volto ad accertare un comportamento intenzionale, in particolare frode o altri reati rilevanti; il primo verbale è la prima valutazione scritta di un’autorità competente che, su fatti specifici, accerta la possibile esistenza di un’irregolarità.
Obbligo di segnalazione ed esenzioni
Gli Stati membri segnalano le irregolarità oggetto di primo verbale amministrativo o giudiziario. Non sono segnalate le irregolarità con contributo FEG inferiore a 10 000 EUR, salvo irregolarità interconnesse che superino complessivamente la soglia; i casi di mancata esecuzione per fallimento non fraudolento; i casi spontaneamente segnalati dall’operatore economico prima del rilevamento; e i casi individuati e corretti prima dell’inclusione nella dichiarazione di spesa finale. Le deroghe per segnalazione spontanea e correzione preventiva non si applicano ai casi di sospetto di frode.
Contenuto della segnalazione iniziale
La prima segnalazione deve contenere, tra l’altro, identificativi del caso FEG, soggetti coinvolti e loro ruolo, dati identificativi nazionali e IVA, area geografica, disposizioni violate, data e fonte della prima informazione, modus operandi, eventuale sospetto di frode, modalità di scoperta, eventuale numero OLAF, Stati membri interessati, periodo o data dell’irregolarità, data del primo verbale, importi totali e importi interessati, importo indebitamente pagabile nei casi di sospetto di frode e natura della spesa irregolare.
Segreto istruttorio, aggiornamenti e procedimenti successivi
Se il diritto nazionale prevede il segreto istruttorio, la trasmissione delle informazioni è subordinata all’autorizzazione dell’autorità competente. Gli Stati membri devono inoltre integrare o rettificare i dati mancanti nelle relazioni sui provvedimenti successivi e comunicare avvio, conclusione o rinuncia dei procedimenti amministrativi, sanzionatori o penali, indicando per le sanzioni la natura amministrativa o penale, il fondamento UE o nazionale e l’eventuale accertamento di frode.
Uso delle informazioni e riservatezza
La Commissione può usare le informazioni ricevute per analisi del rischio, relazioni e sviluppo di sistemi di individuazione dei rischi. Le informazioni sono coperte da segreto d’ufficio, protette dalla normativa nazionale e da quella applicabile alle istituzioni dell’Unione; gli Stati membri e la Commissione devono adottare misure di sicurezza adeguate. La divulgazione a soggetti non autorizzati e l’uso per finalità diverse dalla tutela degli interessi finanziari dell’Unione richiedono il consenso esplicito dello Stato membro interessato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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