L.R. Abruzzo 55/2000
Disciplina delle scuole nautiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo regola autorizzazione, requisiti, locali, dotazioni, docenti e sanzioni delle scuole nautiche. È applicabile solo fino al concreto esercizio da parte delle province delle funzioni previste dal D.Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lett. a).
Disciplina delle scuole nautiche in Abruzzo
Disciplina delle scuole nautiche
La legge regionale Abruzzo disciplina in modo organico le scuole nautiche, cioè i centri abilitati alla preparazione teorica e pratica dei candidati alla patente nautica. La normativa opera in via transitoria sul territorio regionale fino al concreto esercizio, da parte delle province, delle funzioni in materia previste dal D.Lgs. 112/1998.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda l’istituzione, l’autorizzazione, la vigilanza e il funzionamento delle scuole nautiche. L’attività è configurata come attività soggetta ad autorizzazione amministrativa e a controlli specifici sull’idoneità dei soggetti, dei locali, delle dotazioni didattiche e dei mezzi nautici utilizzati.
Autorizzazione all’esercizio
L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento dirigenziale su domanda dell’interessato. Possono ottenerla:
- persone fisiche maggiorenni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, idoneità morale e adeguata capacità finanziaria;
- persone giuridiche, società ed enti con adeguata capacità finanziaria, con i requisiti morali e soggettivi richiesti ai soggetti indicati dalla norma;
- soggetti già operanti nell’istruzione nautica alla data di entrata in vigore del D.P.R. 431/1997, iscritti alla Camera di commercio e in possesso dei requisiti richiesti e delle dotazioni previste;
- autoscuole in possesso dei requisiti del D.M. 317/1995 e delle dotazioni nautiche previste.
Il rilascio avviene previo parere del capo del Compartimento marittimo competente, espresso a seguito di sopralluogo congiunto del personale del Compartimento e dell’ente autorizzante, limitatamente all’idoneità di attrezzature, strumenti, mezzi nautici e materiale didattico.
Domanda e documentazione necessaria
La domanda va presentata al Settore trasporti della Giunta regionale e deve essere corredata da:
- autocertificazione sui requisiti soggettivi e indicazione del compartimento marittimo di esercizio;
- planimetria quotata dei locali;
- dichiarazione sulla disponibilità delle dotazioni nautiche;
- copia della licenza di navigazione dell’unità da diporto, documentazione assicurativa e titolo di possesso o disponibilità; per i natanti, documento di disponibilità e certificato CE con indicazione di capienza e tipo di navigazione;
- documentazione sulla capacità finanziaria, con attestazione secondo il modello previsto per un importo di lire 50 milioni.
Requisiti soggettivi: idoneità morale e finanziaria
L’idoneità morale viene meno, tra l’altro, in caso di condanne irrevocabili per determinati delitti non colposi, reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, reati di sfruttamento della prostituzione, fallimento o procedure fallimentari, o applicazione di misure di prevenzione. Il requisito resta carente fino a riabilitazione o altra misura con effetti riabilitativi.
L’idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse adeguate all’avvio e alla gestione dell’impresa e può essere dimostrata con:
- proprietà di beni immobili liberi da ipoteche per valore non inferiore a lire 100 milioni;
- oppure affidamento bancario o finanziario per lire 50 milioni, rilasciato da soggetti con capitale sociale minimo di lire 5 miliardi.
Durata, controlli e revoca dell’autorizzazione
Se viene meno anche uno solo dei requisiti di idoneità, l’ente competente dispone la revoca dell’autorizzazione. I requisiti devono essere nuovamente dimostrati ogni 5 anni decorrenti dall’entrata in vigore della legge.
Vicende soggettive dell’autorizzazione
La legge disciplina anche deleghe, sostituzioni e modifiche dell’assetto soggettivo della scuola nautica. In particolare:
- la delega deve risultare da atto pubblico e essere allegata alla domanda;
- in caso di impedimento del titolare o del legale rappresentante, l’attività può proseguire per non più di 6 mesi con sostituto munito degli stessi requisiti e previo nulla osta;
- in caso di trasferimento dell’azienda, l’avente causa deve chiedere una nuova autorizzazione, con contestuale revoca di quella del trasferente;
- per società ed enti, l’ingresso, recesso o esclusione dei soci va comunicato all’autorità competente, che ne prende atto se non occorre una nuova autorizzazione;
- per società semplici, il recesso o l’esclusione comportano il rilascio di una nuova autorizzazione;
- in caso di trasformazione da impresa individuale a società o di trasformazione societaria, si rilascia una nuova autorizzazione con revoca della precedente;
- il solo cambio di denominazione comporta il semplice aggiornamento dell’intestazione.
Personale docente abilitato
Possono insegnare nelle scuole nautiche solo soggetti appartenenti a determinate categorie, e in particolare:
- titolari di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo, unitamente al titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
- ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre 10 anni;
- possessori della patente nautica per navigazione senza alcun limite da almeno 5 anni.
Requisiti dei locali
I locali della scuola nautica, o quelli utilizzabili nelle ore di insegnamento, devono comprendere almeno:
- un’aula di almeno 25 mq, o comunque con 1,5 mq per allievo, arredata e separata dagli uffici e da altri locali aperti al pubblico;
- un ufficio di segreteria di almeno 10 mq, collegato con l’aula e con ingresso autonomo;
- servizi igienici con bagno e antibagno, illuminati e aerati.
L’altezza minima dei locali è quella stabilita dal regolamento edilizio del Comune in cui ha sede la scuola.
Arredamento e materiale didattico
L’aula deve essere dotata almeno di:
- cattedra o tavolo per l’insegnante;
- lavagna idonea o lavagna luminosa;
- posti a sedere con tavolo o piano di scrittura pieghevole adeguato al carteggio nautico.
Il materiale didattico minimo comprende bussola, carte nautiche, strumenti di carteggio, pubblicazioni e manuali nautici, carte meteorologiche, avvisi ai naviganti, portolano, dispositivi e rappresentazioni grafiche relativi a sicurezza, navigazione, motori, segnali di abbordaggio e soccorso, oltre a leggi e regolamenti sulla navigazione da diporto.
Se la scuola dispone di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi o computer, alcuni materiali grafici possono essere ridotti in modo adeguato.
Dotazioni nautiche e mezzi per la pratica
Le scuole nautiche devono disporre di almeno un’unità da diporto compatibile con i corsi svolti:
- per la patente entro 12 miglia dalla costa, un’unità a vela con motore ausiliario o, per patenti limitate, un’unità a motore riconosciuta idonea dal capo compartimento marittimo;
- per la patente senza limiti dalla costa, un’unità a vela con motore ausiliario o a motore iscritta nei registri e appartenente alla categoria per la quale si chiede l’abilitazione;
- per la patente per navi da diporto, una nave da diporto oppure, in mancanza, un’unità di lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 metri.
Regime sanzionatorio
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per:
- esercizio dell’attività senza autorizzazione: lire 8.000.000;
- perdita di uno dei requisiti di idoneità, fermo restando il potere di revoca: lire 5.000.000;
- insegnamento svolto da personale non rientrante nelle categorie ammesse: sospensione dell’attività didattica fino all’impiego di personale idoneo e sanzione di lire 4.000.000; se l’insegnamento prosegue nonostante la sospensione, revoca dell’autorizzazione;
- violazioni delle disposizioni su locali, materiale e dotazioni: lire 2.000.000, ridotte a lire 600.000 per ciascuna violazione successiva alla prima quando più violazioni sono contestate insieme.
Accertamento, difesa e riscossione delle sanzioni
Le violazioni sono accertate, salvo che d’ufficio, da personale dell’ente competente mediante controllo presso la scuola. Il verbale deve essere contestato o notificato al trasgressore, che può presentare scritti difensivi, documenti e chiedere di essere sentito entro 30 giorni.
L’ufficio competente decide con ordinanza motivata: ingiunzione di pagamento con spese oppure archiviazione. Contro l’ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione al giudice competente entro 30 giorni dalla notificazione. La Regione procede alla riscossione coattiva con il rito ordinario previsto dal codice di procedura civile fino all’istituzione del sistema mediante ruolo. Si applica, per quanto non previsto, la legge n. 689/1981.
Decorrenza e cessazione di efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La sua efficacia cessa quando le province esercitano concretamente le funzioni in materia previste dall’art. 105, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 112/1998.
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