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Legge

L.R. Abruzzo 37/2000

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 1996, n. 61, recante: Approvazione del piano oncologico regionale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 37/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 23 marzo 2000, n. 37 modifica il Piano oncologico regionale del 1996, inserendo nella Commissione oncologica regionale due medici designati da associazioni oncologiche regionali. È una norma puntuale e immediatamente efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.

Integrazione della composizione della Commissione oncologica regionale dell'Abruzzo

Integrazione della Commissione oncologica regionale

La legge regionale dell’Abruzzo n. 37 del 2000 interviene in modo mirato sul Piano oncologico regionale approvato con L.R. 31 luglio 1996, n. 61, limitatamente alla composizione della Commissione oncologica regionale. L’obiettivo è ampliare la rappresentanza tecnica prevedendo anche la partecipazione di medici espressi dalle associazioni oncologiche operanti in ambito regionale.

Composizione della Commissione oncologica regionale

La modifica riguarda il punto 5.1 dell’allegato “A” del Piano oncologico regionale. Alla composizione già prevista, dopo i responsabili dei Comprensori oncologici e delle strutture a valenza regionale, vengono aggiunti:

  • n. 2 medici nominati dalle associazioni a carattere oncologico;
  • le associazioni incaricate della nomina devono essere individuate tra quelle operanti in ambito regionale.

La norma, quindi, non riscrive integralmente l’organo, ma integra la sua composizione con due ulteriori componenti espressi dal settore associativo oncologico regionale.

Entrata in vigore

La legge è qualificata come urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione è indicata nel BURA del 12 aprile 2000, n. 12.

Portata applicativa e attualità

L’atto ha efficacia solo nel territorio della Regione Abruzzo e opera come modifica puntuale di un piano regionale già esistente. Non contiene disposizioni finanziarie, procedurali o transitorie ulteriori. Considerata la sua natura di intervento specifico su una disciplina del 1996, il testo ha un interesse prevalentemente storico-organizzativo; tuttavia la modifica resta rilevante nella disciplina consolidata del Piano oncologico regionale se non successivamente superata da atti ulteriori non presenti nel testo fornito.

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