Cassazione Penale, Ordinanza n. 28276/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 19/10/2020, con la quale l'imputata è stata condannata a pena di sola ammenda. Avverso tale decisione è stato proposto un atto qualificato come appello nell'interesse dell'imputata, ma la Corte di appello di Napoli lo ha riqualificato come ricorso per cassazione, perché la sentenza era inappellabile in ragione della sola pena pecuniaria irrogata. Il ricorso è stato però presentato da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La censura, dunque, non attiene al merito della condanna ma alla legittimazione del difensore a proporre l'impugnazione in cassazione e alla possibilità di conservare il mezzo di impugnazione nonostante l'erronea qualificazione originaria come appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto da soggetto non legittimato, essendo il difensore privo dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ha escluso che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione potesse sanare il difetto di legittimazione o derogare alle regole formali e sostanziali che disciplinano i diversi mezzi di impugnazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso quando manca la legittimazione del difensore a proporlo dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 568, comma 5, c.p.p.
principio di conservazione del mezzo di impugnazione
non può essere utilizzato per aggirare le norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Legge n. 103 del 2017
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
è richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è dovuta salvo elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, poiché manca una condizione di legittimazione processuale essenziale.
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di trasformare o sanare un'impugnazione proposta in forma e con modalità non compatibili con il mezzo effettivamente esperibile, quando ciò comporti violazione delle regole che disciplinano i diversi rimedi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza ordinaria è la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28009/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28010/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28012/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28013/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28014/2026 del 24/07/2026
- ordinanza_penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28015/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →