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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2656

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2656 della Commissione, del 21 novembre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32023R2656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica merce multifunzione per uso automobilistico nella nomenclatura combinata, assegnandole il codice NC 8528 52 91. La Commissione motiva la scelta richiamando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e le caratteristiche oggettive del prodotto, che integra funzioni audio, radio e monitor senza che una di esse prevalga in modo determinante. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di talune merci, con attribuzione del codice NC 8528 52 91 a un apparecchio multifunzione da cruscotto per veicoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ossia agli apparecchi multifunzione destinati all’installazione nel cruscotto di un veicolo a motore e caratterizzati dalle specifiche tecniche e funzionali indicate nella tabella. Produce effetti generali e obbligatori in tutti gli Stati membri, ai fini dell’applicazione uniforme della nomenclatura combinata. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) già rilasciate per le merci interessate che risultino non conformi al regolamento, le quali possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dall’entrata in vigore.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2656 della Commissione disciplina la classificazione doganale uniforme di una specifica merce multifunzione destinata all’installazione nel cruscotto di un veicolo a motore. L’intervento mira a garantire un’applicazione omogenea della nomenclatura combinata nell’Unione, evitando difformità interpretative nella classificazione tariffaria.

Finalità e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento richiamando il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Nei considerando si afferma che, per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario stabilire la classificazione delle merci descritte nell’allegato.

Ambito della classificazione

Il regolamento riguarda un apparecchio multifunzione in un alloggiamento con pulsanti di comando anteriori, progettato per essere installato nel cruscotto di un veicolo a motore. Il prodotto integra, tra l’altro:

  • schermo tattile LCD da 17,15 cm (6,75 pollici);
  • due porte USB;
  • modulo Bluetooth;
  • sintonizzatore radio digitale DAB+;
  • sintonizzatore FM;
  • processore di segnale audio digitale;
  • ingressi RCA A/V per due sistemi di telecamere;
  • ingresso HDMI;
  • alloggiamento per schede microSD;
  • convertitore D/A a 24 bit;
  • decodificatore A/V.

L’apparecchio non incorpora un ricevitore di segnali videofonici ed è progettato per la ricezione di segnali radio DAB e FM, la riproduzione di file musicali e video, il controllo di applicazioni di dispositivi connessi, le chiamate in viva voce, l’invio e la ricezione di messaggi dallo smartphone e la visualizzazione dei segnali provenienti da telecamere installate nell’automobile.

Criteri di classificazione adottati

L’allegato spiega che la classificazione si fonda sulle regole generali di interpretazione 1, 3 c) e 6 della nomenclatura combinata. Il prodotto è considerato un apparecchio multifunzione che svolge contemporaneamente funzioni riconducibili alle voci 8519, 8527 e 8528, ma nessuna di esse risulta, per concezione del prodotto, chiaramente principale.

Per tale ragione, in applicazione della regola generale 3 c), la merce è classificata nella voce 8528. La Commissione precisa inoltre che, pur essendo collegabile direttamente a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 e destinato a essere utilizzato con tale macchina, lo schermo non può essere considerato del tipo utilizzato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione. È quindi esclusa la classificazione nel codice NC 8528 52 10.

Codice NC attribuito

La merce è classificata nel codice NC 8528 52 91, ossia come altro monitor collegabile direttamente a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 e destinato ad essere utilizzato con tale macchina, con schermo a cristalli liquidi (LCD).

Informazioni tariffarie vincolanti e regime transitorio

L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati e uniformi per la classificazione doganale delle merci interessate.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce descritta, il codice attribuito è 8528 52 91.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri di classificazione e motivazione tecnica

Il preambolo e l’allegato precisano che la classificazione è effettuata in base alle regole generali di interpretazione 1, 3 c) e 6 della nomenclatura combinata. La merce è qualificata come apparecchio multifunzione che svolge funzioni riconducibili alle voci 8519, 8527 e 8528, ma senza che una di esse costituisca la funzione principale; per questo è classificata alla voce 8528. È esclusa la classificazione come apparecchio del tipo utilizzato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione ai sensi della voce 8471, con conseguente esclusione del codice NC 8528 52 10 e attribuzione del codice NC 8528 52 91.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffarianomenclatura combinatacommercio internazionale

Testo integrale

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