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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una società operante nel settore dei call center e una collaboratrice che aveva prestato attività dal 2010 al 2017 in forza di più contratti successivi, qualificati dalle parti come contratti a termine e poi come collaborazione coordinata e continuativa. La lavoratrice aveva chiesto in primo grado, in via principale, l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato, la nullità del licenziamento orale, il risarcimento del danno e il pagamento di retribuzioni e trattamenti economici fino alla scadenza convenzionale del 31.12.2020, oltre all'indennità mensile di garanzia soppressa dal gennaio 2017; in via subordinata aveva chiesto il risarcimento per l'anticipata cessazione del rapporto e il pagamento della medesima indennità. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello, invece, aveva escluso la conversione del rapporto ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003, ma aveva ritenuto provata la cessazione anticipata per volontà datoriale e aveva condannato la società al pagamento di euro 600 mensili a titolo risarcitorio dal 19.7.2017 al 31.12.2020, oltre all'indennità di garanzia di euro 450 mensili dal gennaio 2017 al 31.12.2020. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l'accoglimento della domanda relativa all'indennità di garanzia e per la trasformazione della condanna generica in condanna specifica; omesso esame e violazione delle regole sull'onere della prova in ordine alla pattuizione e alla debenza dell'indennità di garanzia, alla sua pretesa soppressione, alla cessazione anticipata del rapporto e all'ammontare del compenso mensile; violazione delle norme processuali e sostanziali richiamate per avere la Corte valorizzato risultanze istruttorie ritenute erroneamente incontestate e per avere accolto domande che si assumevano non riproposte in appello. In sostanza, la ricorrente contestava sia il perimetro delle domande ammissibilmente decise dal giudice di merito, sia la valutazione delle prove e la sussistenza del credito risarcitorio e dell'indennità di garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi inerenti alla presunta ultrapetizione: ha osservato che la domanda di indennità di garanzia e quella risarcitoria erano state effettivamente riproposte in appello e che la Corte territoriale aveva pronunciato nei limiti della domanda, con una condanna generica riferita alla misura spettante dell'indennità; ha escluso inoltre il contrasto tra dispositivo e motivazione. Ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame, precisando che non è denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di mere eccezioni o contestazioni, ma solo di un fatto storico decisivo. Ha infine ritenuto inammissibili le doglianze che, sotto l'apparente veste di violazioni di legge, miravano a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di ultrapetizione; la Corte ha escluso che il giudice d'appello avesse deciso oltre i limiti della domanda

  • art. 434, primo comma, c.p.c.

    evocato per sostenere la mancata riproposizione in appello di alcune domande; la Corte ha ritenuto, invece, che le domande fossero state riproposte

  • art. 414 n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la formulazione delle conclusioni di primo grado; la Corte ha respinto la censura

  • art. 437, primo comma, c.p.c.

    invocato per censurare la decisione di appello; la Corte non ha ravvisato violazioni processuali rilevanti

  • art. 438, primo comma, c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme del rito del lavoro; la Corte ha escluso la denunciata illegittimità della decisione

  • art. 430 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ravvisasse violazioni idonee a cassare la sentenza

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili perché non coglievano il decisum o miravano al merito

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per prospettare nullità della sentenza; la Corte ha osservato che le censure erano formulate come violazione di legge e comunque infondate

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere eccezioni o contestazioni

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato in relazione alla fase di merito e alla non contestazione; la Corte ha escluso che ciò fondasse un vizio di legittimità

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 416 c.p.c. per contestare l'apprezzamento delle difese; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze

  • art. 2697 c.c.

    richiamato più volte in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    evocato per contestare il principio di non contestazione e la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha escluso la violazione denunciata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta al merito

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato per sostenere la conversione ope legis del rapporto; la Corte d'appello aveva escluso che ne ricorressero i presupposti e la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale accertamento nei limiti devoluti

  • art. 2 d.lgs. n. 81/2015

    menzionato dalla ricorrente per affermare la sopravvenuta disciplina dei rapporti parasubordinati; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con l'accertamento di fatto sulla natura parasubordinata del rapporto

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di ultrapetizione richiede che il ricorrente riproduca in modo completo gli atti rilevanti e dimostri puntualmente lo scostamento tra domanda ed esito decisorio; in difetto, la doglianza è inammissibile e, comunque, va verificato se la domanda sia stata effettivamente proposta o riproposta nei gradi di merito.
  • La condanna generica è compatibile con una pronuncia che individui la misura dell'emolumento sulla base di un dato non contestato e documentato; non vi è contrasto tra dispositivo e motivazione quando la motivazione chiarisce il presupposto fattuale della quantificazione e il dispositivo resta nei limiti della domanda.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di eccezioni, contestazioni o singoli elementi istruttori; il giudice di merito conserva il potere di apprezzare la portata della non contestazione e il valore delle prove.
  • Le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, richiedono una nuova lettura delle prove e delle risultanze di causa sono inammissibili in cassazione, perché trasformano impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • Per contestare l'accertamento dell'ammontare di un credito o di un risarcimento non basta invocare genericamente l'onere della prova: occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente quali fatti decisivi sarebbero stati trascurati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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