Cassazione Penale, Ordinanza n. 20479/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bari, pronunciata quale giudice dell'appello e confermativa della decisione di primo grado, deducendo un vizio di motivazione per la mancata concessione dei benefici di legge richiesti nell'atto di appello. In particolare, lamentava la mancata applicazione di un beneficio collegato al trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato, perché fondato su un presupposto giuridico incompatibile con il quadro normativo: nei procedimenti davanti al giudice di pace non si applica la sospensione condizionale della pena e il relativo provvedimento non è oggetto di iscrizione nel casellario giudiziario; inoltre, la non menzione non ha ragion d'essere in tale rito, poiché i relativi provvedimenti non rientrano tra quelli da riportare nel certificato penale.
Norme richiamate
art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
"nei procedimenti innanzi al giudice di pace non si applica il beneficio della sospensione condizionale della pena"
La disposizione esclude, nei procedimenti davanti al giudice di pace, l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, espressione della scelta legislativa di privilegiare l'effettività della sanzione penale.
artt. 3 e 24 Cost.
L'inapplicabilità della sospensione condizionale nei procedimenti davanti al giudice di pace non è ritenuta lesiva né del principio di uguaglianza né del diritto di difesa.
La riforma sulla competenza penale del giudice di pace è letta come orientata a coniugare mitezza della pena ed effettività della risposta sanzionatoria.
Massime di principio
- Nei procedimenti davanti al giudice di pace non può essere richiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché l'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 ne esclude l'applicabilità.
- Nel medesimo rito, non ha spazio la doglianza relativa alla non menzione nel certificato penale, poiché i provvedimenti del giudice di pace non rientrano tra quelli da iscrivere nel casellario giudiziario.
- Un motivo di ricorso che muove da una pretesa incompatibile con il dato normativo applicabile al rito davanti al giudice di pace è manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La disciplina speciale del giudice di pace è ritenuta conforme agli artt. 3 e 24 Cost. perché espressione di una scelta legislativa volta a garantire l'effettività della sanzione penale in reati di minore gravità.
Come è indicizzato
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