Cassazione Civile, Ordinanza n. 21449/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
Una società cessionaria di crediti già appartenenti a un istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di una società debitrice per tre distinti crediti: due saldi passivi di conti correnti e il residuo di numerose operazioni di anticipazione su contratti/ordini export. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il Tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 98 l.fall., aveva confermato il rigetto ritenendo che il decreto di chiusura del concordato preventivo della società capogruppo controllante avesse prodotto un effetto esdebitatorio anche nei confronti della società controllata, soprattutto perché i crediti erano garantiti da ipoteche su beni della capogruppo. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 136 l.fall., sostenendo che il decreto di chiusura del concordato è un atto di prassi privo di contenuto decisorio e di effetti sostanziali; 2) violazione dell'art. 184 l.fall., affermando che l'efficacia del concordato omologato è limitata ai creditori della società debitrice che ha chiesto il concordato e non può estendersi a società terze del gruppo, tanto meno alla controllata fallita. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che non esiste base normativa per far discendere l'inesigibilità del credito verso la controllata dalla chiusura del concordato della controllante, e che l'eventuale garanzia ipotecaria prestata da un terzo su beni propri non crea un rapporto obbligatorio tra creditore e terzo garante tale da incidere sul credito verso il debitore principale.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata come base del giudizio originario di opposizione al decreto di esecutività.
art. 136 l.fall.
richiamato nel primo motivo; la ricorrente sostiene che il decreto di chiusura del concordato preventivo non abbia natura decisoria né effetti sostanziali idonei a incidere sulle posizioni creditorie.
art. 184 l.fall.
"Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori ..."
la Corte ne afferma l'efficacia limitata ai creditori concorsuali della società che ha chiesto e ottenuto il concordato, escludendone l'estensione automatica ai creditori di società controllate o terze del gruppo.
art. 380 bis1 c.p.c.
richiamato con riferimento al deposito delle memorie in vista della decisione camerale.
Massime di principio
- L'efficacia esdebitatoria del concordato preventivo omologato opera nei limiti soggettivi e oggettivi della procedura che lo ha generato, cioè nei confronti dei creditori della sola società debitrice che vi ha fatto ricorso.
- In assenza di una specifica base normativa, non è consentito estendere gli effetti della chiusura di un concordato della capogruppo ai crediti vantati verso una diversa società del gruppo, ancorché controllata.
- La garanzia ipotecaria prestata da un terzo a favore di un'obbligazione altrui non trasforma il terzo garante in debitore del creditore, né consente di ritenere estinto o inesigibile il credito verso il debitore principale per effetto di vicende della procedura concorsuale del garante o della capogruppo.
- Per sostenere l'inopponibilità di un credito in sede di stato passivo non basta richiamare effetti collegati a una procedura concorsuale di soggetto diverso dal debitore; occorre una previsione normativa che colleghi direttamente quella procedura alla sorte del credito azionato.
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