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Sentenza

Sentenza del 04/12/2017 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Como

Applicazione del reverse charge per i rottami di materiali ferrosi - Classificazione Doganale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'ambito di applicazione del reverse charge previsto dall'art. 74 del d.P.R. 633/1972 per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi. La questione era se il riferimento alle voci della tariffa doganale comprese nella Sezione XV, capitoli da 72 a 83, escludesse i rottami e i residui di metalli ferrosi classificati in altre sezioni, in particolare nella Sezione V, capitoli da 25 a 27. La tesi restrittiva è stata ritenuta non condivisibile: la norma comprende un'ampia gamma di materiali destinati al recupero del metallo, indipendentemente dalla loro forma o dalla sezione doganale di classificazione, purché necessitino di ulteriori lavorazioni o trasformazioni per poter essere utilizzati economicamente.

La decisione

La sentenza ha accolto un'interpretazione ampia dell'art. 74 del d.P.R. 633/1972. L'espresso richiamo alle specifiche voci doganali non esclude dal reverse charge i rottami, cascami, scorie, polveri, ceneri, scaglie e altri residui di lavorazione di metalli ferrosi o non ferrosi classificati in sezioni diverse della tariffa doganale. L'interpretazione è stata ritenuta coerente con la finalità antievasiva della norma, volta a impedire che il cedente incassi l'IVA senza riversarla all'Erario nel settore del commercio di materiali voluminosi e di basso valore unitario.

Norme richiamate

  • Art. 74 del d.P.R. 633/1972

    La disposizione sul reverse charge per rottami, cascami e avanzi di metalli deve essere interpretata in senso ampio e funzionale, includendo i materiali destinati al recupero del metallo anche se classificati in sezioni diverse della tariffa doganale rispetto alla Sezione XV.

  • Tariffa doganale, Sezione XV, capitoli da 72 a 83

    Il richiamo alle voci della Sezione XV non costituisce un elenco tassativo idoneo a escludere i materiali ferrosi o metallici classificati in altre sezioni.

  • Tariffa doganale, Sezione V, capitoli da 25 a 27

    I rottami o residui classificati in questi capitoli possono rientrare nel reverse charge quando presentano le caratteristiche sostanziali di materiali di scarto destinati al recupero del metallo e richiedono ulteriori lavorazioni.

Massime di principio

  • Nel reverse charge relativo ai rottami metallici, la classificazione doganale non deve essere valutata in modo meramente formale o limitata a una sola sezione della tariffa: prevalgono la natura sostanziale del materiale e la sua destinazione al recupero del metallo.
  • Sono normalmente rilevanti la provenienza da un processo produttivo o di lavorazione, la natura di scarto o residuo, la necessità di ulteriori trasformazioni e l'idoneità al recupero del metallo.
  • La forma fisica del materiale, come scorie, polveri, ceneri, scaglie, matte o altri residui, non esclude di per sé l'applicazione del reverse charge.
  • In caso di dubbio, occorre verificare la funzione economica del materiale e non soltanto il codice doganale: l'inclusione è più probabile quando il prodotto non è direttamente utilizzabile e ha bisogno di lavorazioni per diventare economicamente impiegabile.
  • La finalità antievasiva della disciplina favorisce un'interpretazione non restrittiva, purché il materiale rientri effettivamente nella categoria dei rottami, cascami o avanzi destinati al recupero e non sia invece un prodotto finito o direttamente utilizzabile.

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