Sentenza del 21/01/2021 n. 1149 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione e sanzioni per imposta di successione pari a Euro 9.787,08 relativo alla quota ereditaria spettante all'ente a seguito di un legato (appartamento). La controversia verteva sull'ammissibilità dell'esenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 346/1990, art. 3, comma 1, invocata dalla Provincia in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed equiparato, ai fini tributari, ad enti di beneficenza/istruzione (richiamo anche alla L. n. 121/1985, art. 7, comma 3). La Provincia contestava che l'eventuale attività agricola/di alloggio fosse marginale e strumentale e non precludesse l'esenzione; la CTR e la CTP avevano invece rilevato che l'ente esercitava attività diverse dalle finalità di religione/ culto (indicata nella dichiarazione dei redditi come "attività di alloggio connesse ad azienda agricola") e non risultava il riconoscimento ONLUS da parte del Ministero dell'Interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esenzione di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. 346/1990 per enti riconosciuti presuppone che l'ente abbia come scopo esclusivo le finalità elencate (assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità). L'esercizio di attività diverse, anche se marginali o strumentali, elimina l'esclusività dello scopo e rende inapplicabile l'esenzione di cui al comma 1; in tale ipotesi l'ente può comunque invocare l'agevolazione del comma 2 solo se il singolo trasferimento sia destinato alle finalità premiate e ciò venga provato (con obbligo di impiego entro cinque anni). Nel caso concreto risultava accertato lo svolgimento dell'attività agricola/alloggio; non era stato richiesto né provato l'eventuale rilievo ai sensi del comma 2. Conseguentemente ricorso respinto, condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e annotazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 3
Comma 1: esenzione automatica per alcuni soggetti che hanno come scopo esclusivo determinate finalità (assistenza, istruzione, ecc.); per gli enti riconosciuti l'esenzione richiede l'esclusività dello scopo istituzionale. Comma 2: per enti non aventi scopo esclusivo, l'esenzione può essere riconosciuta se il singolo trasferimento è destinato a finalità meritevoli; comma 3: obbligo di impiego dei beni/somme ricevute entro cinque anni per dimostrare l'effettivo perseguimento delle finalità del donatore/testatore.
Legge n. 222 del 1985 (disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici)
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere anche attività diverse da quelle di religione o culto; l'art.16 distingue quali attività sono "di religione o di culto" e quali sono "diverse" (assistenza, istruzione, attività commerciali ecc.), evidenziando che tali ultime sono soggette al regime giuridico e tributario ordinario.
Legge n. 121 del 1985 (ratifica Patti Lateranensi modificati)
Ai fini tributari le attività dirette a finalità di religione o di culto sono equiparate alle finalità di beneficenza o istruzione, ma le attività diverse svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette al regime tributario ordinario applicabile a tali attività.
Decreto Legislativo n. 460 del 1997, articolo 10
Normativa citata rispetto al regime delle ONLUS; la Corte rileva che l'ente non ha il riconoscimento ministeriale richiesto per l'esenzione come ONLUS e che il richiamo alla disciplina ONLUS è inconferente se non sussiste tale qualifica.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
Riferimento alla disciplina sul contributo unificato e all'eventuale obbligo di versamento di un'ulteriore somma in caso di impugnazione rigettata, come richiamato dalla Corte nella liquidazione delle spese.
Legge n. 228 (citata)
Richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i procedimenti instaurati dopo la data indicata (si è dato atto della sussistenza delle condizioni).
Massime di principio
- L'appartenenza soggettiva (es. ente ecclesiastico riconosciuto) non determina automaticamente l'esenzione: è necessario valutare l'oggetto e l'esclusività dell'attività effettivamente svolta.
- Per ottenere l'esenzione piena ai sensi dell'art.3, comma 1, D.Lgs. 346/1990 l'ente riconosciuto deve avere come scopo esclusivo le finalità indicate; anche attività diverse, anche marginali o strumentali, compromettono tale esclusività e l'accesso all'agevolazione automatica.
- Se l'ente non ha scopo esclusivo, può comunque ottenere l'esenzione ai sensi del comma 2 dimostrando che il singolo trasferimento è destinato alle finalità premiate; è fondamentale produrre e provare tale destinazione e l'impiego nei termini previsti (entro cinque anni).
- La qualifica ONLUS o il riconoscimento ministeriale sono distinte e richiedono specifici presupposti: l'assenza di tale riconoscimento impedisce di invocare automaticamente benefici riservati alle ONLUS.
- In giudizio il carico probatorio è a carico del beneficiario dell'agevolazione: occorre allegare e provare sia la natura esclusiva dell'attività sia, ove si agisca sul comma 2, la destinazione effettiva dei beni o dei proventi.
- Nel contenzioso tributario è prudente prevedere e dedurre alternative (es. domanda principale comma 1 e subordinata comma 2) e documentare l'utilizzo dei beni ricevuti per evitare rigetti per insufficienza probatoria.
- Le conseguenze processuali includono condanna alle spese e possibili oneri aggiuntivi (contributo unificato duplicato) in caso di ricorso rigettato; valutare il rapporto costo/beneficio prima di proseguire in giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 50 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Viterbo
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 73 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 gen 2021Sentenza del 21/01/2021 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →