Cassazione Civile, Ordinanza n. 08376/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Il consorzio aveva agito in primo grado contro la società agricola chiedendo, in via principale, la rimozione delle chiusure delle caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche e il ripristino della quota naturale del terreno a ridosso del confine con la strada consortile; in via subordinata, il rimborso delle spese necessarie per le opere di sicurezza. Il tribunale aveva rigettato la domanda per insufficienza della prova sull’attività contestata, sul momento di esecuzione e sul nesso causale. La corte d’appello aveva invece accolto la domanda, ritenendo che la società fosse divenuta proprietaria esclusiva del fondo prima del giudizio, che le condotte contestate risultassero provate anche per effetto della mancata comparizione all’interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., e che tali condotte avessero pregiudicato la funzionalità della strada consortile. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 232, 115 e 116 c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto ammessi fatti asseritamente allegati in modo generico; (2) violazione degli stessi articoli per avere valorizzato la mancata presentazione all’interrogatorio formale e la relazione tecnica senza considerare che i fatti sarebbero stati specificamente contestati; (3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa considerazione della contestazione specifica e della prova contraria; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile, sostenendo che non fosse spiegato perché i fatti dovessero ritenersi ammessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, per effetto, ha confermato la decisione di merito favorevole al consorzio. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a sovvertire la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, attività insindacabile in cassazione salvo specifici limiti non ricorrenti nel caso concreto. In particolare, ha affermato che la corte territoriale aveva valorizzato non solo la mancata comparizione all’interrogatorio formale, ma anche ulteriori elementi di riscontro, come la documentazione fotografica e i precedenti atti di contestazione, e che non sussisteva né violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La motivazione non era apparente, perché l’asserita illogicità era stata prospettata solo rispetto alle risultanze istruttorie e non come anomalia intrinseca del testo della sentenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 232 c.p.c.
"valutato ogni altro elemento di prova"
La mancata presentazione all’interrogatorio formale non determina automaticamente confessione, ma consente al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti, purché la valutazione avvenga insieme ad altri elementi probatori del processo.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende il regime delle prove legali; non è sindacabile in cassazione la mera contestazione della valutazione delle allegazioni e delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime probatorio diverso da quello legale; non è deducibile come violazione di legge la critica alla valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non può essere utilizzato per contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti processuali.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo quando sia assente, meramente apparente o incomprensibile per anomalia intrinseca risultante dal testo della sentenza, non per il dissenso della parte sulle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata presentazione all’interrogatorio formale può essere valorizzata dal giudice come argomento di prova, ma solo in combinazione con ulteriori risultanze istruttorie idonee a corroborare i fatti dedotti.
- La valutazione della specificità e della completezza delle allegazioni di parte appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione di regole legali sulla prova.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la sola ricostruzione fattuale o il prudente apprezzamento delle prove, ma solo per l’uso di prove non dedotte o per l’attribuzione alle prove di un regime probatorio errato.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il merito probatorio né di censurare la mancata condivisione, da parte del giudice di legittimità, della lettura delle risultanze processuali operata dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando il difetto sia intrinseco al testo della sentenza; non basta che la parte ritenga la motivazione non persuasiva o contraddittoria rispetto alle prove acquisite.
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