Regolamento (UE) 2026/118
Regolamento delegato (UE) 2026/118 della Commissione, del 7 novembre 2025, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica, e che abroga la direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2017/2397 fissando in modo armonizzato le competenze richieste al personale della navigazione interna, le relative conoscenze e abilità, nonché i requisiti per esami pratici, simulatori e idoneità medica. Recependo la norma europea CESNI ES-QIN 2024/1, sostituisce la disciplina precedente e assicura uniformità con il quadro applicabile sul Reno. Include inoltre regole dettagliate per l’autorizzazione dei simulatori e criteri medico-professionali per la certificazione del personale.
Norme UE su competenze, esami pratici, omologazione dei simulatori e idoneità medica per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione e, in particolare, ai candidati ai certificati/qualifiche previsti dalla direttiva (UE) 2017/2397: battelliere a livello operativo, conduttore di nave a livello di gestione, condotta su vie navigabili interne a carattere marittimo, navigazione a mezzo radar, esperto di navigazione passeggeri ed esperto di GNL. Riguarda anche le autorità competenti e gli organismi che organizzano o omologano gli esami pratici e i simulatori. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2026; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Sono abrogate, dal 1° gennaio 2026, le disposizioni sostituite dalla direttiva delegata (UE) 2020/12. Il testo è rilevante ai fini del SEE e richiama l’allineamento con la normativa del Reno (RPN) e con ES-QIN 2024/1.
Norme su competenze, esami pratici, simulatori e idoneità medica nel settore della navigazione interna
Il regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2017/2397 fissando, in modo uniforme per l’Unione, le competenze professionali richieste nel settore della navigazione interna, i requisiti per gli esami pratici, l’omologazione dei simulatori e i criteri di idoneità medica. La ratio è duplice: da un lato garantire mobilità e riconoscimento delle qualifiche; dall’altro rafforzare sicurezza della navigazione, tutela della vita umana e protezione dell’ambiente, in coerenza con la norma CESNI ES-QIN 2024/1 e con il quadro regolatorio del Reno.
Ambito e struttura del regolamento
Il testo si applica alle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione e, più in generale, ai candidati alle qualifiche previste dalla direttiva (UE) 2017/2397. Rileva anche per le autorità amministrative e per gli organismi coinvolti negli esami e nell’omologazione dei simulatori.
Il regolamento è strutturato in quattro allegati principali:
- allegato I: competenze e conoscenze/abilità richieste;
- allegato II: regole per gli esami pratici;
- allegato III: requisiti e procedura di omologazione dei simulatori;
- allegato IV: idoneità medica.
Competenze del livello operativo
Per il livello operativo, l’allegato I individua un quadro molto dettagliato di competenze minime. Le aree sono sette.
Navigazione. Il battelliere deve saper coadiuvare le manovre di ormeggio, disormeggio, rimorchio, accoppiamento di spintori e chiatte, ancoraggio, governo dell’imbarcazione, uso di ausili e strumenti di navigazione, applicazione delle procedure di sicurezza e dei controlli di traffico, conoscenza delle vie navigabili europee, dei porti, della segnaletica e delle chiuse e dei ponti.
Conduzione dell’imbarcazione. Sono richieste competenze per distinguere i tipi di imbarcazioni, comprendere struttura, stabilità, tenuta stagna e documentazione necessaria alla conduzione.
Movimentazione del carico, stivaggio e passeggeri. Il battelliere deve leggere piani di stivaggio e di stabilità, controllare lo stivaggio e la messa in sicurezza del carico, usare il sistema di zavorramento, controllare la quantità di carico e assistere i passeggeri, con specifico richiamo al regolamento (UE) n. 1177/2010 per le persone con disabilità e a mobilità ridotta.
Meccanica navale, elettrica, elettronica e di controllo. Le competenze coprono monitoraggio e preparazione dei motori, gestione dei malfunzionamenti, funzionamento di pompe, sentine, zavorra e impianti, monitoraggio di dispositivi elettrici ed elettronici, generatori e alimentazione a terra, oltre alla prevenzione dei guasti.
Manutenzione e riparazioni. È richiesto l’uso sicuro di materiali e strumenti, la protezione della salute e dell’ambiente, la manutenzione dei dispositivi tecnici, la gestione di cavi e cime, nodi e impiombature e il lavoro in squadra.
Comunicazione. Il battelliere deve usare sistemi di informazione e comunicazione di bordo, raccogliere e archiviare dati, rispettare la protezione dei dati, usare terminologia tecnica standardizzata e ottenere informazioni nautiche e tecniche utili alla sicurezza della navigazione.
Salute, sicurezza e ambiente. L’allegato richiede il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, l’uso dei DPI, le precauzioni per spazi chiusi, la risposta alle emergenze, il primo soccorso, la prevenzione incendi, l’uso di mezzi di salvataggio e la protezione dell’ambiente, inclusa la gestione dei rifiuti e la prevenzione di perdite e inquinamenti.
Competenze del livello di gestione
Per il livello di gestione, il regolamento eleva le aspettative: il conduttore di nave deve non solo eseguire, ma anche impartire istruzioni, controllare e supervisionare il lavoro del personale di coperta.
Controllo e navigazione. Il conduttore deve gestire la pianificazione del viaggio, le norme di circolazione, la scelta della rotta più logica, economica ed ecologica, la classificazione delle vie navigabili, i calcoli su livelli d’acqua, profondità, distanza e tempi di navigazione. Deve inoltre saper usare carte nautiche, avvisi ai naviganti, AIS, ECDIS, RIS e altri strumenti di traffico.
Equipaggio e orari. È previsto che il conduttore selezioni qualifiche e membri dell’equipaggio conformemente alle norme applicabili, tenendo conto di riposi, registri e autorizzazioni specifiche, anche per navi soggette ad ADN, navi passeggeri e, se del caso, metaniere.
Manovra e sicurezza in condizioni complesse. Il conduttore deve navigare e manovrare in ogni condizione, anche in traffico intenso e in prossimità di navi marittime o di merci pericolose, conoscendo i principi base dell’ADN. Deve reagire a incagli, collisioni, arenamenti intenzionali e situazioni di emergenza, minimizzando danni a persone, nave, carico e ambiente.
Costruzione navale, attrezzature e certificato. L’allegato richiede conoscenze di costruzione navale, comportamento in acqua, integrità strutturale e tenuta stagna, nonché controllo delle attrezzature obbligatorie in relazione al certificato dell’imbarcazione.
Carico, stabilità e passeggeri. Il conduttore deve pianificare carico, stivaggio, fissaggio e scarico, mantenere le sollecitazioni entro limiti accettabili, usare software di stabilità e gestire la sicurezza dei passeggeri, compresa l’assistenza a persone con disabilità e mobilità ridotta e la gestione di crisi, folla e procedure di emergenza.
Macchine, manutenzione e riparazioni. Sono richieste competenze di gestione dei motori, dei sistemi di pompaggio, dei dispositivi elettrici/elettronici, delle manutenzioni quotidiane e della documentazione tecnica. Il conduttore deve organizzare in sicurezza la manutenzione dell’imbarcazione e controllare materiali, scorte e qualità delle riparazioni.
Comunicazione e leadership. Il regolamento attribuisce rilievo alla gestione delle risorse umane, alla comunicazione standardizzata, all’uso dei sistemi informativi di bordo, alla protezione dei dati, alla promozione del lavoro di squadra, alla formazione di apprendisti e all’applicazione delle regole sociali, compreso il divieto rigoroso di alcol e droghe.
Salute, diritti dei passeggeri e ambiente. Il conduttore deve verificare certificati e documenti, organizzare misure di sicurezza e controllare spazi chiusi, garantire il salvataggio, l’assistenza alle persone con disabilità e mobilità ridotta, predisporre i piani di emergenza, le esercitazioni e la lotta antincendio, e assicurare il rispetto degli obblighi ambientali, inclusa la raccolta e lo smaltimento sostenibile dei rifiuti.
Regimi speciali: vie navigabili a carattere marittimo, radar, passeggeri e GNL
L’allegato I contiene poi moduli speciali.
Vie navigabili interne a carattere marittimo. Sono richieste competenze specifiche su carte nautiche e mappe, maree e correnti, regolazione del naviglio in estuari, segnaletica SIGNI e IALA, e utilizzo delle pubblicazioni nautiche pertinenti.
Navigazione a mezzo radar. Il regolamento dettaglia l’uso del radar prima della partenza, l’interpretazione delle immagini radar, la rimozione delle interferenze, l’uso dei radar in conformità alle norme di polizia e ai requisiti tecnici, nonché la reazione a traffico intenso, guasti e situazioni pericolose.
Esperto di navigazione passeggeri. Sono previste competenze per l’organizzazione dei mezzi di salvataggio, la protezione dei passeggeri, l’evacuazione, la gestione delle emergenze, l’assistenza alle persone con disabilità e mobilità ridotta, la comunicazione in inglese semplice e la conoscenza dei diritti dei passeggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 1177/2010.
Esperto di GNL. Il modulo GNL disciplina in modo analitico sicurezza dell’impianto, caratteristiche fisiche e chimiche del combustibile, manutenzione, rifornimento, preparazione dell’impianto, gestione delle emergenze e misure di contenimento di incendi, fuoriuscite e fughe di gas.
Esami pratici: struttura, soglie e requisiti
L’allegato II disciplina gli esami pratici per l’autorizzazione radar, il certificato di esperto passeggeri, il certificato di esperto GNL e il certificato di conduttore di nave.
Per ciascun percorso sono indicati:
- numero di elementi da testare;
- ripartizione tra categorie I e II;
- punteggio massimo per elemento: 10 punti;
- soglie minime di superamento.
In sintesi:
- per la qualifica radar, gli esaminatori devono testare tutti gli elementi da 1 a 16 e almeno uno tra 17, 18 e 19, con minimo 7/10 per elemento;
- per l’esperto passeggeri, sono previsti test differenziati per categoria I e II, con soglie per singolo elemento o punteggio totale;
- per l’esperto GNL, analogamente, sono fissati un numero minimo di elementi da valutare e soglie distinte per le due categorie;
- per il conduttore di nave, la prova si compone di una parte di pianificazione del viaggio e di una parte di esecuzione del viaggio, con obblighi specifici anche per chi non abbia seguito la formazione operativa approvata, attraverso un modulo aggiuntivo di supervisione.
L’allegato II stabilisce anche i requisiti minimi per le imbarcazioni usate negli esami: esse devono rientrare nell’ambito dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2397 e conformarsi, ove richiesto, alla norma ES-TRIN.
Modulo aggiuntivo di supervisione per il conduttore di nave
Il modulo aggiuntivo si applica ai candidati che non hanno completato un percorso formativo approvato o una valutazione amministrativa del livello operativo. In tal caso, l’esame deve verificare competenze operative di base più ampie, con particolare attenzione a manovre, ancoraggio, tenuta stagna, attraversamento di chiuse e ponti, segnaletica, carico e stabilità, manutenzione, comunicazione, salute e sicurezza, lotta antincendio e primo soccorso.
Omologazione dei simulatori
L’allegato III definisce gli standard tecnici e funzionali dei simulatori di conduzione e dei simulatori radar. I simulatori devono riprodurre con realismo:
- impianti radar e ECDIS interno;
- sistemi di comunicazione e canali VHF;
- traffico, ambienti, chiuse, ponti e porti;
- modelli matematici di imbarcazioni e loro dinamica;
- effetti di vento, corrente, bassi fondali, bank effect, squat, interazione nave-nave e nave-sponda;
- collisioni, incaglio, ancoraggio, rimorchio, rumoristica, visibilità, dettagli grafici e registrazione audio/video.
La procedura di omologazione richiede:
- domanda dell’organismo utilizzatore all’autorità competente;
- verifica della conformità da parte di esperti indipendenti;
- rilascio dell’omologazione se i test confermano il rispetto dei requisiti;
- notifica dell’omologazione alla Commissione europea e agli eventuali organismi internazionali interessati.
Idoneità medica
L’allegato IV contiene un quadro estremamente dettagliato dei criteri di idoneità medica, articolato per patologie e per codici ICD-10, con valutazione di:
- idoneità generale;
- vista;
- udito.
Il criterio di fondo è che il lavoratore deve poter svolgere in ogni momento le funzioni assegnate e percepire correttamente l’ambiente circostante. Le patologie sono classificate in base al rischio di incompatibilità temporanea o permanente, alla probabilità di ricorrenza o progressione e all’impatto sulla sicurezza del lavoro. In molti casi è prevista una valutazione specialistica caso per caso, con possibilità di restrizioni o misure di mitigazione.
Per la vista, i requisiti minimi includono:
- acuità visiva diurna almeno pari a 0,8 con entrambi gli occhi o con l’occhio migliore;
- assenza di diplopia non correggibile;
- campo visivo orizzontale almeno di 120 gradi;
- requisiti specifici per percezione dei colori, con test standard e alternativi ammessi.
Per l’udito, il criterio generale è che la perdita uditiva media non superi 40 dB alle frequenze 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz, con possibilità di idoneità anche oltre tale soglia se il candidato supera un test audiometrico conforme alla norma ISO 8253-1:2010 o equivalente.
Le misure di mitigazione e restrizioni previste includono, tra le altre:
- correzione della vista;
- apparecchio acustico;
- protesi d’arto;
- divieto di lavoro in solitario in sala di governo;
- limitazione al solo lavoro diurno;
- esclusione delle funzioni di navigazione;
- limitazioni a specifica imbarcazione, zona o mansione.
Decorrenza, abrogazione e coordinamento normativo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. Dalla stessa data è abrogata la direttiva delegata (UE) 2020/12. Il testo è concepito per garantire coerenza con il sistema CESNI e con il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, assicurando un allineamento sostanziale dei quadri giuridici applicabili.
Disposizioni principali
Competenze del livello operativo
L’allegato I definisce le competenze minime per battellieri/assistenti di livello operativo in sette aree: navigazione, conduzione dell’imbarcazione, movimentazione del carico e trasporto passeggeri, meccanica navale/elettrica/elettronica/controllo, manutenzione e riparazioni, comunicazione, salute e sicurezza/protezione dell’ambiente. Le competenze includono manovre essenziali, uso di attrezzature e ausili alla navigazione, gestione del carico, assistenza ai passeggeri e alle persone con disabilità o mobilità ridotta, pronto intervento in emergenza, lotta antincendio e primo soccorso.
Competenze del livello di gestione
Sempre nell’allegato I sono previsti requisiti più avanzati per il conduttore di nave: controllo del personale di coperta, pianificazione del viaggio, gestione del traffico e delle manovre, selezione dell’equipaggio, controllo delle operazioni di carico/stivaggio, stabilità e assetto, organizzazione del trasporto passeggeri, gestione della macchina, manutenzione, comunicazione e leadership di bordo. Sono richieste anche competenze per la gestione della sicurezza, dei diritti dei passeggeri e della protezione ambientale.
Competenze per vie navigabili interne a carattere marittimo
L’allegato I contiene un modulo dedicato alla navigazione in tratti a carattere marittimo, con competenze su carte e pubblicazioni nautiche specifiche, maree e correnti, uso della segnaletica SIGNI e IALA. Si applicano anche requisiti specifici per la navigazione a mezzo radar e per l’utilizzo di ausili elettronici in condizioni di traffico intenso o visibilità ridotta.
Competenze specifiche per la navigazione radar
Il regolamento disciplina in modo autonomo le competenze per la navigazione a mezzo radar: preparazione del viaggio, interpretazione degli schermi radar, riduzione delle interferenze, applicazione delle norme d’uso del radar, gestione della visibilità ridotta e reazione a traffico intenso, guasti o situazioni pericolose.
Esperto di navigazione passeggeri e esperto GNL
Sono previste competenze ulteriori per l’esperto di navigazione passeggeri, con focus su mezzi di salvataggio, evacuazione, comunicazione in inglese semplice, assistenza alle persone con disabilità e diritti dei passeggeri. Per l’esperto di GNL sono invece disciplinati sicurezza dell’impianto, caratteristiche del gas naturale liquefatto, rifornimento, manutenzione, preparazione dell’impianto, procedure di emergenza e gestione dei rischi.
Esami pratici
L’allegato II stabilisce i contenuti, i punteggi minimi e le modalità di valutazione degli esami pratici per l’autorizzazione radar, il certificato di qualifica per esperto di navigazione passeggeri, l’esperto GNL e il conduttore di nave. Sono previsti elenchi di elementi obbligatori, soglie di superamento per ciascun elemento o per il totale, e requisiti tecnici minimi delle imbarcazioni impiegate negli esami.
Modulo aggiuntivo di supervisione per conduttore di nave
Per i candidati che non hanno completato un programma di formazione approvato o una valutazione amministrativa del livello operativo, l’allegato II prevede un modulo aggiuntivo con ulteriori elementi d’esame e soglie specifiche, esteso a manovre, sicurezza, comunicazione, manutenzione, gestione ambientale e primo soccorso.
Omologazione dei simulatori
L’allegato III stabilisce i requisiti tecnici e funzionali dei simulatori di conduzione e radar, nonché la procedura amministrativa di omologazione. I simulatori devono soddisfare parametri relativi a radar, ECDIS interno, sistemi di comunicazione, ambiente d’esercizio, modelli dinamici, traffico simulato, qualità grafica e sonora, effetti fisici di navigazione e registrazione delle sessioni. L’autorità competente verifica la conformità, omologa il simulatore e notifica l’omologazione alla Commissione e agli eventuali organismi internazionali interessati.
Idoneità medica
L’allegato IV introduce criteri medici di idoneità generale, visiva e uditiva per il personale di navigazione interna, con una tabella dettagliata di patologie e relativi esiti di idoneità, temporanea o permanente, e possibili restrizioni. Sono previsti criteri specifici per vista e udito, oltre a misure di mitigazione e restrizioni codificate (ad esempio uso di occhiali, apparecchio acustico, limitazioni di mansione, divieto di lavoro in solitario in sala di governo).
Abrogazione e decorrenza
La direttiva delegata (UE) 2020/12 è abrogata dal 1° gennaio 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2026.
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