Regolamento (UE) 2025/2246
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2246 della Commissione, del 7 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per quanto riguarda le frequenze minime di controllo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema di frequenze minime di controllo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/932, riducendo il livello di campionamento per alcune categorie di prodotti a basso rischio di non conformità. Le modifiche riguardano soprattutto carni bovine, ovine, caprine, suine e di pollame non trasformate, nonché le uova di gallina e altre uova fresche. Viene anche esclusa per alcune categorie l’applicazione del requisito del 10 % di campioni per i controlli sui metalli. Le nuove regole si applicano per la prima volta al piano annuale 2026.
Modifica le frequenze minime di controllo per alcuni alimenti nel piano di controllo dei contaminanti, aggiornando l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito dell’esecuzione dei controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti immessi sul mercato dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932. Incide in particolare sui piani di controllo nazionali per il 2026 e sui campionamenti relativi a carni non trasformate, uova fresche e controlli sui metalli; non introduce disciplina autonoma per operatori privati, ma modifica gli obblighi di programmazione e frequenza dei controlli pubblici. È espressamente previsto che non si applica prima del 1º gennaio 2026, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Frequenze minime di controllo per i contaminanti negli alimenti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2246 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/932, che disciplina modalità pratiche uniformi per i controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e i contenuti dei piani nazionali pluriennali di controllo. La modifica è motivata dall’esperienza applicativa e dai dati raccolti dagli Stati membri, dai quali emerge che per alcuni prodotti il rischio di non conformità al regolamento (UE) 2023/915 è basso e che, pertanto, le frequenze minime di controllo possono essere ridotte.
Contesto normativo e base giuridica
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2017/625, in particolare dell’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), relativo ai controlli ufficiali nel settore alimentare e mangimistico. Il testo richiama anche il regolamento (UE) 2023/915 sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e, per il riferimento ai metalli nelle uova, il regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari. Le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Ambito delle modifiche
L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932, cioè le frequenze minime di campionamento da inserire nei piani di controllo dei contaminanti. Le categorie interessate sono:
- carni bovine non trasformate, comprese le frattaglie commestibili;
- carni ovine e caprine non trasformate, comprese le frattaglie commestibili;
- carni suine non trasformate, comprese le frattaglie commestibili;
- carni di pollame non trasformate, comprese le frattaglie commestibili;
- uova di gallina e altre uova fresche.
Nuove frequenze minime di campionamento
Per le carni bovine, ovine, caprine e suine non trasformate, il regolamento sostituisce le precedenti voci della tabella dell’allegato I, punto 1, lettera a), riducendo le frequenze minime. I nuovi livelli sono espressi in percentuale del numero totale di animali macellati:
- carni bovine: minimo 0,01 %;
- carni ovine e caprine: minimo 0,002 %;
- carni suine: minimo 0,0015 %.
Per le carni di pollame non trasformate, comprese le frattaglie commestibili, la frequenza è ora fissata in almeno 1 campione per 5 000 tonnellate di produzione annuale (peso morto), per ciascuna categoria di pollame considerata: polli da carne, galline a fine carriera, tacchini e altro pollame.
Per le uova di gallina e altre uova fresche, la nuova frequenza minima è di almeno 1 campione per 5 000 tonnellate di produzione annuale di uova.
Controlli sui metalli e deroghe al requisito del 10 %
Il regolamento sostituisce anche la lettera b) del punto 1 dell’allegato I. La regola generale resta quella per cui gli Stati membri devono effettuare annualmente controlli relativi ai metalli sul 10 % minimo dei campioni prelevati per ciascun gruppo di prodotti conforme alla tabella dell’allegato. Tuttavia, tale requisito non si applica ai seguenti gruppi:
- uova di gallina e altre uova fresche;
- crostacei e molluschi bivalvi;
- grassi e oli animali e marini;
- prodotti trasformati di origine animale.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nonostante ciò, la sua applicazione è differita al 1º gennaio 2026, perché le norme del regolamento (UE) 2022/932 si riferiscono all’anno civile dei piani di controllo; le nuove frequenze si applicano quindi per la prima volta al piano per il 2026.
Effetti pratici per gli operatori e per le autorità competenti
Il regolamento non impone direttamente nuovi obblighi agli operatori economici, ma incide sulla pianificazione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore alimentare, il dato rilevante è la possibile riduzione dell’intensità dei controlli ufficiali su alcune filiere a decorrere dal 2026, con conseguente aggiornamento dei piani nazionali di campionamento e dei relativi programmi di conformità.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 secondo quanto stabilito nell’allegato del nuovo regolamento.
Riduzione delle frequenze minime per alcune carni
Nel punto 1, lettera a), dell’allegato I sono sostituite le frequenze minime per le carni non trasformate, comprese le frattaglie commestibili: carni bovine almeno 0,01 % del numero totale di animali macellati; carni ovine e caprine almeno 0,002 %; carni suine almeno 0,0015 %.
Frequentazione minima per le carni di pollame
Per le carni di pollame non trasformate, comprese le frattaglie commestibili, è fissato un minimo di 1 campione per 5 000 tonnellate di produzione annuale (peso morto) per ciascuna categoria considerata: polli da carne, galline a fine carriera, tacchini e altro pollame.
Frequentazione minima per le uova fresche
Per le uova di gallina e altre uova fresche è previsto un minimo di 1 campione per 5 000 tonnellate di produzione annuale di uova.
Deroga al 10 % per i controlli sui metalli
La lettera b) del punto 1 è sostituita per stabilire che gli Stati membri effettuano annualmente controlli relativi ai metalli sul 10 % minimo dei campioni prelevati per ciascun gruppo di prodotti, con esclusione dei gruppi: uova di gallina e altre uova fresche, crostacei e molluschi bivalvi, grassi e oli animali e marini, prodotti trasformati di origine animale.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026, in coerenza con l’anno civile di riferimento dei piani di controllo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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