Regolamento (UE) 2025/2311
Regolamento (UE) 2025/2311 della Commissione, del 7 novembre 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM da parte di pescherecci battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione constata l’esaurimento del contingente 2025 di nasello assegnato alla Francia per le sottozone CGPM 8, 9, 10 e 11 e dispone la chiusura delle relative attività di pesca. Dal 22 ottobre 2025 sono vietate le operazioni di ricerca, cala, posa e salpamento degli attrezzi finalizzate alla cattura dello stock interessato da parte di pescherecci francesi o immatricolati in Francia. Restano consentite, per le catture effettuate prima della chiusura, le operazioni successive di bordo e di sbarco; le catture accidentali devono essere gestite e imputate ai contingenti secondo il regolamento sulla politica comune della pesca.
Chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM da parte di pescherecci battenti bandiera francese, per esaurimento del contingente 2025.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che effettuano attività di pesca dello stock di nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM. Opera nell’ambito delle possibilità di pesca fissate per il 2025 e determina la chiusura a decorrere dal 22 ottobre 2025, data indicata nell’allegato. Non disciplina altri Stati membri né altri stock, salvo le catture non intenzionali dello stock interessato effettuate dai medesimi pescherecci.
Chiusura della pesca del nasello nelle sottozone CGPM 8, 9, 10 e 11 per la Francia
Il regolamento attua la disciplina unionale delle possibilità di pesca per il 2025, constando, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, l’esaurimento del contingente francese di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). In conseguenza, la Commissione dispone la chiusura delle attività di pesca relative a tale stock per i pescherecci francesi o immatricolati in Francia.
Base normativa e finalità
Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce il regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2025, e si sottolinea che, poiché il contingente risulta esaurito, è necessario vietare ulteriori attività di pesca dello stock interessato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure riguardano esclusivamente i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia. L’oggetto materiale è lo stock di nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM, identificato nell’allegato con il codice HKE/GF8-11. La chiusura decorre dal 22 ottobre 2025, data di esaurimento riportata in allegato.
Divieti operativi
Dalla data di chiusura sono vietate le attività di pesca dello stock interessato. Il divieto comprende espressamente:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi;
- la posa degli attrezzi;
- il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura del nasello.
Il divieto opera nei confronti dei pescherecci francesi o immatricolati in Francia e si collega all’esaurimento del contingente assegnato per il 2025.
Operazioni ancora consentite per catture anteriori alla chiusura
Per le catture effettuate prima della data di chiusura, il regolamento consente ancora una serie di operazioni successive, ossia:
- trasbordo;
- detenzione a bordo;
- trasformazione a bordo;
- trasferimento;
- ingabbiamento;
- ingrasso;
- sbarco.
Tali operazioni sono quindi ammesse solo con riferimento a pescato preesistente alla chiusura del contingente.
Catture non intenzionali e richiamo al diritto della PCP
Le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati non sono vietate in sé, ma devono essere gestite secondo il regime della politica comune della pesca. In particolare, il regolamento impone che tali catture siano salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento interno
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2025
Il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2025 per lo stock di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia il 22 ottobre 2025.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura è vietata, per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia, ogni attività di pesca dello stock interessato; sono espressamente vietate la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura del nasello.
Operazioni consentite per catture pregresse
Restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali
Le catture non intenzionali dello stock da parte dei medesimi pescherecci devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2242
- Regolamento · 7 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2245
- Regolamento · 7 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2246
- Regolamento · 7 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2306
- Regolamento · 7 nov 2025Regolamento (UE) 2026/118
- Regolamento · 6 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2233
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →