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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/869

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga fino a date determinate i periodi di approvazione di varie sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura si giustifica con il ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo, dovuto a circostanze non imputabili ai richiedenti, e con la necessità di disporre del tempo necessario per la valutazione di talune proprietà di interferenza endocrina. Il regolamento disciplina anche il coordinamento temporale con eventuali futuri atti di mancato rinnovo o di rinnovo dell’approvazione.

Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, e in particolare alle sostanze per le quali sono pendenti domande di rinnovo dell’approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La proroga riguarda il mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea e, in quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono interessate le sostanze beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor.

Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari

Il regolamento interviene sul quadro delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare che le approvazioni scadano prima della conclusione delle procedure di rinnovo, ritardate per ragioni non imputabili ai richiedenti, e consentire altresì il completamento di specifiche valutazioni relative alle proprietà di interferente endocrino.

Quadro normativo e presupposti

Il regolamento si fonda sull’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’approvazione delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari. I considerando precisano che le domande di rinnovo sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che contiene le norme procedurali per il rinnovo dell’approvazione. La Commissione evidenzia che, in assenza di proroga, talune approvazioni sarebbero scadute prima della decisione finale sul rinnovo.

Ambito delle sostanze interessate

La misura riguarda una pluralità di sostanze attive incluse nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Tra queste figurano, tra le altre, famoxadone, flumiossazina, ciazofamid, benalaxyl, bromoxynil, phenmedipham, s-metolachlor, etoxazole, bifenazato, milbemectin, fenamifos, etefon, captan, folpet, formetanato, dimetomorf, metribuzin, fosmet, propamocarb, pirimifosmetile, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e prothioconazole.

Proroga delle scadenze di approvazione

L’allegato del regolamento sostituisce le date di scadenza originarie con nuove date più ampie:

  • famoxadone e flumiossazina: 30 giugno 2021;
  • ciazofamid, benalaxyl, bromoxynil, phenmedipham, s-metolachlor, etoxazole, bifenazato, milbemectin, fenamifos, etefon, captan, folpet, formetanato, dimetomorf, metribuzin, fosmet, propamocarb, pirimifosmetile, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e prothioconazole: 31 luglio 2021.

Ragioni della proroga

La Commissione motiva la proroga con il ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo, dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dei richiedenti. Per alcune sostanze, la proroga serve specificamente a garantire il tempo necessario per la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura prevista dagli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Coordinamento con gli atti futuri di rinnovo o mancato rinnovo

Il regolamento contiene un criterio di coordinamento per i successivi atti della Commissione. Se viene adottato un regolamento di mancato rinnovo, la scadenza della sostanza interessata deve coincidere con la data prevista prima della presente proroga oppure, se successiva, con la data di entrata in vigore dell’atto di mancato rinnovo. Se invece viene adottato un regolamento di rinnovo, la nuova data di applicazione deve essere fissata, ove possibile, alla data più vicina consentita.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Ne deriva la proroga dei periodi di approvazione per le sostanze attive elencate, che restano considerate approvate sino alle nuove scadenze indicate.

Proroga delle scadenze di approvazione

L’allegato sostituisce le date di scadenza dell’approvazione: famoxadone e flumiossazina al 30 giugno 2021; ciazofamid, benalaxyl, bromoxynil, phenmedipham, s-metolachlor, etoxazole, bifenazato, milbemectin, fenamifos, etefon, captan, folpet, formetanato, dimetomorf, metribuzin, fosmet, propamocarb, pirimifosmetile, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e prothioconazole al 31 luglio 2021.

Ragioni della proroga e valutazione del rinnovo

I considerando precisano che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione è stata ritardata per cause non dipendenti dai richiedenti. La proroga è necessaria anche per consentire la valutazione delle proprietà di interferente endocrino di boscalid, captan, dimetomorf, etefon, folpet, formetanato, milbemectin, phenmedipham, fosmet e propamocarb, secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 844/2012.

Coordinamento con eventuali decisioni future di rinnovo o mancato rinnovo

Se viene adottato un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell’approvazione di una sostanza, la data di scadenza deve coincidere con quella già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece viene adottato un regolamento che rinnova l’approvazione, la nuova data di applicazione deve essere fissata, per quanto possibile, alla data più prossima consentita dalle circostanze.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasostanze attiveapprovazione e rinnovosicurezza alimentare

Testo integrale

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