Regolamento (UE) 2020/872
Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, nel quadro del FEASR, una misura straordinaria e temporanea di sostegno per far fronte alle difficoltà di liquidità causate dalla pandemia di COVID-19. La misura è rivolta agli agricoltori e alle PMI del settore agroalimentare più colpiti, con importi forfettari massimi predeterminati e criteri di selezione oggettivi e non discriminatori. È inoltre previsto un limite massimo al contributo complessivo del FEASR destinabile a tale misura, pari al 2 % del contributo totale al programma di sviluppo rurale.
Introduzione di un sostegno temporaneo eccezionale del FEASR per agricoltori e PMI colpiti dalla crisi COVID-19, mediante modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che attuano programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Riguarda gli agricoltori e le PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli elencati nell’allegato I TFUE o del cotone, con esclusione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non rientrare nell’allegato I. La misura è temporanea e collegata esclusivamente all’impatto della crisi COVID-19; i sostegni devono essere concessi entro il 30 giugno 2021, sulla base di domande approvate entro il 31 dicembre 2020. Il contributo FEASR per la misura non può superare il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale.
Sostegno temporaneo eccezionale FEASR per COVID-19
Il regolamento (UE) 2020/872 modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per introdurre una misura straordinaria e temporanea di sostegno nell’ambito del FEASR. La ratio dell’intervento è affrontare le gravi difficoltà di liquidità e di continuità operativa determinate dalla pandemia di COVID-19 nel settore agricolo e nelle imprese rurali.
Contesto e finalità della misura
I considerando evidenziano che gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti in modo senza precedenti dalle restrizioni agli spostamenti e dalle chiusure imposte negli Stati membri. Tali misure hanno inciso sulle attività agricole, sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e, più in generale, sulle economie rurali, giustificando un intervento rapido, eccezionale e limitato nel tempo.
La misura è concepita per consentire agli Stati membri di utilizzare le risorse già disponibili nei programmi di sviluppo rurale, sostenendo gli operatori maggiormente colpiti mediante criteri oggettivi e non discriminatori. Il legislatore unionale sottolinea inoltre la necessità di rispettare gli stanziamenti di bilancio disponibili e di non compromettere gli altri obiettivi dei programmi FEASR.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il nuovo articolo 39 ter si applica agli agricoltori e alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE, nonché del cotone. Restano esclusi i prodotti della pesca. È espressamente previsto che il prodotto risultante dalla trasformazione possa anche non essere incluso nell’allegato I.
Il sostegno è riservato ai beneficiari particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19. Gli Stati membri devono quindi selezionare i destinatari sulla base delle prove disponibili, definendo le condizioni di ammissibilità e, se del caso, anche criteri di selezione. Tali criteri devono rispettare i principi di oggettività e non discriminazione.
Modalità di erogazione e limiti quantitativi
Il sostegno è configurato come pagamento una tantum in forma di somma forfettaria. Le domande devono essere approvate dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020, mentre il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2021.
Il regolamento consente una modulazione dell’importo per categorie di beneficiari, purché la differenziazione avvenga in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Restano fermi i massimali individuali: 7.000 EUR per ciascun agricoltore e 50.000 EUR per ciascuna PMI.
Coordinamento con altri aiuti
Nel concedere il sostegno, gli Stati membri devono tenere conto di eventuali aiuti già ricevuti tramite altri strumenti nazionali o dell’Unione, oppure tramite regimi privati, destinati a far fronte all’impatto della crisi COVID-19. La disposizione mira a evitare duplicazioni o sovracompensazioni.
Modifica delle regole di selezione degli interventi
Il regolamento interviene anche sull’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. In linea generale, le autorità competenti devono selezionare gli interventi secondo criteri di selezione e mediante una procedura trasparente e adeguatamente documentata.
Sono però previste eccezioni per taluni interventi, tra cui quelli di cui all’articolo 39 ter. Ne deriva che la nuova misura straordinaria si colloca in un quadro procedurale specifico, distinto dal regime ordinario di selezione degli interventi.
Vincolo finanziario sul contributo FEASR
Con l’inserimento del paragrafo 6 bis all’articolo 59, il regolamento stabilisce un tetto massimo al sostegno FEASR destinabile alla misura: il contributo non può eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale. La norma garantisce che la misura eccezionale resti finanziariamente contenuta rispetto all’insieme del programma.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo sostegno temporaneo eccezionale (art. 39 ter del regolamento 1305/2013)
Introduce un aiuto di emergenza per agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19, finalizzato a garantire la continuità delle attività economiche. La misura è concessa agli agricoltori e alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE o del cotone, esclusi i prodotti della pesca.
Criteri di ammissibilità e selezione
Gli Stati membri devono indirizzare il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti, definendo condizioni di ammissibilità sulla base delle prove disponibili e, se lo ritengono opportuno, criteri di selezione. Tali criteri devono essere oggettivi e non discriminatori.
Forma, tempi di pagamento e importi massimi
Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, sulla base di domande approvate dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari secondo criteri oggettivi e non discriminatori. L’importo massimo è pari a 7.000 EUR per agricoltore e 50.000 EUR per PMI.
Cumulo con altri sostegni
Nell’erogare il sostegno, gli Stati membri devono tenere conto di eventuali aiuti già concessi tramite altri strumenti nazionali o dell’Unione, o tramite regimi privati, per rispondere all’impatto della crisi COVID-19.
Procedura di selezione degli interventi (modifica dell’art. 49, par. 2)
Le autorità competenti devono garantire che gli interventi siano selezionati secondo criteri di selezione e mediante procedura trasparente e adeguatamente documentata; tuttavia, tra le eccezioni figurano gli interventi di cui agli articoli 18, paragrafo 1, lettera b), 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 ter.
Limite massimo al contributo FEASR (modifica dell’art. 59)
Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell’articolo 39 ter non può eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 giu 2020Regolamento (UE) 2020/873
- Regolamento · 24 giu 2020Regolamento (UE) 2020/869
- Regolamento · 24 giu 2020Regolamento (UE) 2020/870
- Regolamento · 24 giu 2020Regolamento (UE) 2020/880
- Regolamento · 24 giu 2020Regolamento (UE) 2020/908
- Regolamento · 23 giu 2020Regolamento (UE) 2020/879
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →