Regolamento (UE) 2020/873
Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro prudenziale CRR per attenuare gli effetti della pandemia di COVID-19 sulla capacità degli enti di finanziare l’economia reale. Anticipa o rende temporaneamente più favorevoli alcune regole su esposizioni sovrane, PMI, infrastrutture, prestiti a pensionati e lavoratori, software, IFRS 9 e leva finanziaria. Introduce inoltre flessibilità straordinarie su banche centrali, debito pubblico in valuta di altro Stato membro, scostamenti dei test retrospettivi e trattamento delle plus/minusvalenze non realizzate su taluni titoli di debito pubblico.
Modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 introducendo misure prudenziali temporanee e anticipate in risposta alla pandemia di COVID-19 per sostenere capitale, liquidità e capacità di credito degli enti.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, nonché alle autorità competenti che ne esercitano la vigilanza prudenziale nell’Unione. Le misure riguardano specifiche esposizioni, requisiti patrimoniali, coefficiente di leva finanziaria, trattamento degli accantonamenti IFRS 9, rischio di mercato, grandi esposizioni e taluni trattamenti prudenziali favorevoli già previsti dal regolamento (UE) 2019/876. Alcune disposizioni hanno applicazione temporanea con date diverse; in particolare il regolamento si applica dal 27 giugno 2020, mentre una modifica sull’articolo 429 bis si applica dal 28 giugno 2021.
Regolamento (UE) 2020/873: adeguamenti prudenziali in risposta alla pandemia di COVID-19
Il regolamento interviene in via mirata sul regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e sul regolamento (UE) 2019/876 per rafforzare la capacità degli enti di continuare a finanziare l’economia reale durante la crisi pandemica. Il legislatore unionale muove dall’idea che il quadro di Basilea III, pur già flessibile in alcuni punti, necessiti di adattamenti temporanei e anticipazioni di alcune disposizioni per evitare effetti prociclici su capitale, leva finanziaria e rischio di mercato.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel quadro della risposta europea alla COVID-19 e richiama il ruolo della vigilanza bancaria nel preservare la resilienza degli enti senza ostacolarne la funzione creditizia. I considerando evidenziano in particolare: la volatilità dei mercati sovrani, l’impatto degli accantonamenti IFRS 9, la necessità di sostenere prestiti a PMI, infrastrutture, famiglie e imprese, e l’esigenza di rendere operativo con effetto immediato un insieme di misure prudenziali straordinarie.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti al CRR, nonché le autorità competenti che ne sorvegliano l’applicazione. Le disposizioni toccano il trattamento prudenziale di specifiche esposizioni sovrane e verso banche centrali, le regole sul coefficiente di leva finanziaria, le transizioni IFRS 9, le coperture minime sulle esposizioni deteriorate, il rischio di mercato e alcuni filoni del regolamento (UE) 2019/876 già programmati per l’entrata in vigore ma anticipati o differiti.
Trattamento delle esposizioni sovrane e delle garanzie pubbliche
Un primo gruppo di interventi riguarda le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali e soggetti pubblici. Viene modificato l’articolo 47 quater per armonizzare il trattamento delle esposizioni deteriorate garantite da governi nazionali o altri soggetti pubblici con quello delle garanzie delle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione. Inoltre, con l’articolo 500 bis si reintroduce un trattamento temporaneo per il debito pubblico emesso nella valuta nazionale di un altro Stato membro: fino al 31 dicembre 2022 si applica un fattore di ponderazione pari allo 0% del fattore ordinario, poi il 20% nel 2023 e il 50% nel 2024.
Lo stesso articolo 500 bis consente alle autorità competenti di autorizzare limiti alle grandi esposizioni verso tali titoli, con soglie percentuali del capitale di classe 1 dell’ente pari al 100% fino al 31 dicembre 2023, al 75% nel 2024 e al 50% nel 2025, tenendo conto dell’attenuazione del rischio di credito. Sempre in questo articolo, e subordinatamente ad autorizzazione preliminare, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche a queste esposizioni quando il rischio è ponderato allo 0%.
Coefficiente di leva finanziaria e esposizioni verso le banche centrali
Il regolamento modifica in modo significativo l’articolo 429 bis del CRR, anticipando la possibilità di escludere temporaneamente talune esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell’esposizione complessiva. La misura è motivata dall’esigenza di non penalizzare gli enti che detengono liquidità presso le banche centrali in un contesto di politica monetaria espansiva e di stress eccezionale. La banca centrale dell’ente deve essere coinvolta nella valutazione delle circostanze eccezionali e l’autorità competente deve fissare e pubblicare la data di inizio di tali circostanze, che deve cadere alla fine di un trimestre.
L’articolo 500 ter disciplina nel dettaglio l’esclusione temporanea di monete, banconote e attività rappresentative di crediti verso la banca centrale fino al 27 giugno 2021. L’importo escluso non può superare la media giornaliera del più recente periodo di mantenimento della riserva; le esposizioni devono essere denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti e non avere una scadenza media significativamente superiore a quella dei depositi. L’ente che si avvale dell’esclusione deve pubblicare anche il coefficiente di leva finanziaria che avrebbe in assenza di tale facoltà.
Trattamento temporaneo delle plus/minusvalenze non realizzate su titoli di debito pubblico
Con la nuova versione dell’articolo 468, il regolamento introduce un filtro prudenziale temporaneo applicabile dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Gli enti possono escludere dal capitale primario di classe 1 una quota delle plus/minusvalenze non realizzate su strumenti di debito valutati al fair value nelle altre componenti di conto economico complessivo, limitatamente a esposizioni verso amministrazioni centrali, regionali o locali e organismi del settore pubblico non deteriorate.
Il meccanismo è progressivo: il fattore applicabile è 1 nel 2020, 0,7 nel 2021 e 0,4 nel 2022. Se l’ente esercita questa opzione, deve informare l’autorità competente almeno 45 giorni prima della segnalazione relativa al trattamento, può revocare una sola volta la scelta con autorizzazione preliminare e deve pubblicare gli effetti sulla propria posizione patrimoniale e sui coefficienti regolamentari. L’ente che applica il filtro deve inoltre ricalcolare vari requisiti regolamentari e prudenziali, tenendo conto delle regole specifiche indicate nel nuovo articolo.
Disposizioni transitorie IFRS 9
Il regolamento interviene in modo esteso sull’articolo 473 bis per attenuare l’effetto degli accantonamenti attesi su crediti in un contesto di recessione pandemica. La logica è quella di continuare a sterilizzare in parte l’impatto contabile di IFRS 9 sul capitale regolamentare, ampliando e prorogando la disciplina transitoria. Sono previsti fattori f1 e f2 applicabili in anni diversi, con una progressiva riduzione dell’attenuazione fino ad azzeramento in alcune componenti entro il 2024.
Le regole distinguono tra esposizioni soggette al metodo standardizzato e esposizioni soggette al metodo IRB, e prevedono anche meccanismi di adeguamento per gli enti che iniziano il proprio esercizio dopo il 1o gennaio 2020 o che adottano IFRS 9 in data successiva. È inoltre riconosciuta la possibilità di scegliere una sola volta se applicare o meno alcune componenti del regime transitorio, con obbligo di informare l’autorità competente e di rendere pubblica la decisione. Le autorità competenti devono informare l’ABE almeno una volta l’anno sull’applicazione del regime da parte degli enti vigilati.
Fattori di sostegno per PMI, infrastrutture, software e prestiti a pensionati e lavoratori
Il regolamento anticipa l’efficacia di alcune misure del regolamento (UE) 2019/876 che avrebbero favorito il credito all’economia reale. In particolare, a decorrere dal 27 giugno 2020 si applicano le disposizioni relative al trattamento dei prestiti concessi a pensionati e lavoratori dipendenti a fronte del trasferimento incondizionato di parte della pensione o retribuzione, le rettifiche alle esposizioni verso PMI non in default e le rettifiche ai requisiti di fondi propri per esposizioni verso soggetti che finanziano o gestiscono infrastrutture essenziali.
Viene inoltre anticipato il trattamento prudenziale più favorevole di talune attività sotto forma di software, coerentemente con l’accelerazione della digitalizzazione indotta dalle misure di contrasto alla pandemia.
Rischio di mercato e test retrospettivi
Per attenuare gli effetti della forte volatilità dei mercati, il regolamento introduce l’articolo 500 quater. In circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono escludere dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi gli scostamenti che non dipendono da carenze del modello interno e che si siano verificati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. La Commissione è chiamata a valutare entro il 31 dicembre 2021 se tale flessibilità e ulteriori poteri vincolanti sulle distribuzioni debbano essere riconosciuti anche in futuro.
Informativa, pubblicità e controlli
Molte delle misure straordinarie sono accompagnate da obblighi di trasparenza rafforzata. Gli enti che applicano i regimi temporanei devono infatti comunicare preventivamente le proprie scelte all’autorità competente, richiedere ove necessario autorizzazione preliminare per la revoca, e pubblicare gli effetti sui principali coefficienti patrimoniali e di leva. Le autorità competenti, a loro volta, sono tenute a monitorare e riferire all’ABE su base almeno annuale laddove previsto dal regime transitorio IFRS 9.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 27 giugno 2020. Fa eccezione la modifica dell’articolo 429 bis del CRR, che si applica dal 28 giugno 2021. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e mira a produrre effetti immediati sul calcolo dei requisiti patrimoniali e di leva degli enti.
Disposizioni principali
Adeguamenti alle coperture minime per esposizioni deteriorate garantite pubblicamente
Modifica l’articolo 47 quater, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per allineare il trattamento delle esposizioni deteriorate garantite o assistite da governi nazionali o altri soggetti pubblici, equiparandole, ai fini dei fattori applicabili, alle garanzie delle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione.
Esclusione temporanea di esposizioni verso banche centrali dal coefficiente di leva finanziaria
Riformula l’articolo 429 bis del CRR per consentire l’esclusione di determinate esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell’esposizione complessiva, a condizioni precisate dall’autorità competente previa consultazione con la banca centrale, e modifica il meccanismo di compensazione. La disposizione è resa utilizzabile prima dell’applicazione generale prevista dal 28 giugno 2021; la modifica dell’articolo 429 bis si applica dal 28 giugno 2021.
Trattamento temporaneo dei profitti e perdite non realizzati su titoli di debito pubblico in OCI
Sostituisce l’articolo 468 introducendo un filtro prudenziale temporaneo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per escludere dal CET1 una quota delle plus/minusvalenze non realizzate su strumenti di debito valutati al fair value nelle altre componenti di conto economico complessivo, limitatamente a esposizioni verso amministrazioni centrali, regionali/locali e organismi del settore pubblico non deteriorate. Prevede fattori applicabili pari a 1 nel 2020, 0,7 nel 2021 e 0,4 nel 2022, obblighi di preavviso all’autorità competente almeno 45 giorni prima della segnalazione e obblighi di pubblicazione di effetti su fondi propri, CET1, CET1 ratio, Tier 1, total capital ratio e leverage ratio.
Proroga e ampliamento delle disposizioni transitorie IFRS 9
Modifica l’articolo 473 bis prorogando il regime transitorio e introducendo nuovi fattori di attenuazione per gli effetti degli accantonamenti attesi su crediti. Vengono previsti fattori f1 pari a 0,7/0,5/0,25/0 dal 2020 al 2024 per ABSA e ABIRB, e fattori f2 pari a 1/1/0,75/0,5/0,25 dal 2020 al 2024, con regole specifiche per gli enti che iniziano l’esercizio dopo il 1o gennaio 2020 o adottano IFRS 9 dal 2021 in avanti. Sono previste opzioni di revoca o di non applicazione di singole componenti, previo assenso dell’autorità competente, nonché obblighi di informativa e pubblicazione rafforzati.
Reintroduzione del trattamento temporaneo per debito pubblico denominato in valuta di un altro Stato membro
Introduce l’articolo 500 bis, che fino al 31 dicembre 2024 riduce progressivamente il fattore di ponderazione per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro: 0% fino al 31 dicembre 2022, 20% nel 2023 e 50% nel 2024. Consente inoltre limiti transitori alle grandi esposizioni e, a determinate condizioni e con autorizzazione preliminare, l’uso del metodo standardizzato per tali esposizioni.
Flessibilità straordinaria sul coefficiente di leva finanziaria e sulle banche centrali
Introduce l’articolo 500 ter, che fino al 27 giugno 2021 consente di escludere dalla misura dell’esposizione complessiva monete, banconote e attività verso la banca centrale, entro il limite dell’esposizione media giornaliera del più recente periodo di mantenimento della riserva. La banca centrale deve avere dichiarato pubblicamente circostanze eccezionali che giustifichino l’esclusione e le esposizioni escluse devono rispettare specifiche condizioni di valuta e scadenza; l’ente deve pubblicare il leverage ratio senza esclusione.
Esclusione degli scostamenti dai test retrospettivi del rischio di mercato
Introduce l’articolo 500 quater, che consente alle autorità competenti, in circostanze eccezionali e in singoli casi, di escludere dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi gli scostamenti non dovuti a carenze del modello interno verificatisi tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Calcolo temporaneo del valore di esposizione per acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento
Introduce l’articolo 500 quinquies, consentendo fino al 27 giugno 2021 un calcolo temporaneo del valore dell’esposizione per acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento. Sono previste regole specifiche per il trattamento del contante e dei titoli che restano in bilancio, per la compensazione di crediti e debiti in contante nei casi di consegna contro pagamento e per la definizione di acquisto o vendita standardizzato.
Relazione della Commissione su scostamenti e poteri di vigilanza
Introduce l’articolo 518 ter, che impone alla Commissione di presentare entro il 31 dicembre 2021 una relazione sull’opportunità di consentire in futuro l’esclusione degli scostamenti non dovuti a carenze dei modelli interni e di attribuire alle autorità competenti ulteriori poteri vincolanti per imporre limiti alle distribuzioni in caso di gravi perturbazioni economiche.
Applicazione anticipata di alcuni elementi del regolamento (UE) 2019/876
Modifica l’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/876 anticipando al 27 giugno 2020 l’applicazione delle disposizioni su prestiti a pensionati e lavoratori dipendenti, fattore PMI e fattore infrastrutture. Differisce al 1o gennaio 2023 l’applicazione del nuovo requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII e collega l’entrata in applicazione della disciplina prudenziale sulle attività software alle future norme tecniche di regolamentazione.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 27 giugno 2020, fatta salva la diversa data del 28 giugno 2021 per la modifica dell’articolo 429 bis del CRR. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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